Con la circolare n. 30 del 2025, entrata in vigore il 1° dicembre 2025 e avente a oggetto la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci, l’Agenzia delle dogane ha recepito gli orientamenti unionali della Taxud/A6/2024/1621936, sostituendo integralmente la precedente circolare in materia n. 5/D/2017.
La novità riguarda soprattutto i casi in cui alcuni elementi del valore — come royalties, licenze, costi di progettazione o altri importi non immediatamente quantificabili — non sono disponibili al momento dell’importazione. Con le nuove regole, gli importatori possono ottenere un’autorizzazione che permette di calcolare il valore in modo forfettario, utilizzando una metodologia uniforme e riconosciuta.
Il provvedimento disciplina l’istituto della semplificazione del valore in dogana, di cui all’art. 73, Reg. 952 del 1993 (CDU), che consente agli operatori, nel solo regime di importazione e sotto il metodo del valore di transazione (art. 70 CDU), di forfettizzare la determinazione di importi o elementi del valore (che devono essere inclusi nel valore in dogana, come le royalties, o sottratti a esso, come le spese di cui all’art. 72 CDU), che non sono quantificabili al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale.
L’obiettivo principale è quello di garantire la certezza del diritto, tutelare la corretta riscossione dei diritti doganali ed evitare il ricorso sistematico alla dichiarazione semplificata (art. 166 CDU), che rimanderebbe a un momento successivo la definizione degli importi che costituiscono il valore in dogana tramite complesse dichiarazioni complementari.
Per ottenere l’autorizzazione denominata Customs Value Authorization (CVA), l’importatore deve soddisfare specifici criteri stabiliti dall’art. 71, Reg. Del. 2446 del 2015 (RD):
Le condizioni di carattere oggettivo sono due: (a) l’utilizzo ordinario della dichiarazione semplificata comporterebbe costi amministrativi sproporzionati e un’elevata e ripetitiva onerosità informativa per l’azienda; (b) il valore doganale calcolato tramite semplificazione non differisce in modo significativo dal valore determinato in assenza dell’autorizzazione. L’operatore deve dimostrare tale equivalenza con dati oggettivi (es. storici o contabili). Va evidenziato che gli importi da includere o escludere dal valore in dogana nell’ambito della semplificazione in oggetto non possono essere quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione d’importazione.
Le condizioni soggettive sono sostanzialmente tre: (a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente; (b) obbligo di un sistema contabile compatibile con i principi nazionali accettati (che faciliti gli audit doganali con registrazioni cronologiche) e un’organizzazione interna dotata di efficaci sistemi di controllo per prevenire transazioni illecite.
La domanda si presenta esclusivamente per via telematica tramite il sistema unionale delle decisioni doganali, precisamente il Trader Portal (TP) del sistema CDS, e può essere gestita direttamente dall’importatore o tramite un rappresentante diretto; la rappresentanza doganale indiretta è espressamente esclusa.
In sede di compilazione della domanda, il richiedente deve proporre una formula matematica o metodo di calcolo specifico per individuare un determinato elemento del valore in dogana secondo criteri specifici, non quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana e dovrà altresì indicare i motivi della scelta del metodo/formula di calcolo proposti e basati su dati contabili storici e coerenti.
La scelta di tale metodo può essere giustificata, ad esempio, facendo riferimento a informazioni contenute nei contratti di vendita e in altri documenti relativi ai contratti di vendita, ai contratti di trasporto, alle polizze assicurative, agli accordi di licenza, a indicazioni risultanti da dichiarazioni doganali relative a un determinato periodo di riferimento prima della presentazione della domanda.
Tra gli allegati obbligatori figurano una relazione dettagliata, file Excel operativi, indicazione di Incoterms e contratti/accordi commerciali pertinenti (es. contratti di licenza per royalty o contratti di trasporto).
Con l’invio dell’istanza finalizzata all’autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci tramite il sistema CDS, la domanda risulta registrata.
Entro il termine di trenta giorni dall’invio, l’Ufficio Origine e Valore verifica la completezza formale della domanda. Se mancano elementi necessari per una compiuta valutazione l’Ufficio concede un termine integrativo, non superiore a 30 giorni, congelando i tempi complessivi (120 giorni, ex art. 22 CDU). Qualora decorra il suddetto termine senza che l’operatore fornisca le informazioni aggiuntive richieste, l’istanza si riterrà non accettata. Infine, se i 30 giorni previsti per accettare la domanda scadono, prima che l’Autorità doganale la accetti o rifiuti, la stessa è considerata accettata, a meno che non siano state richieste ulteriori informazioni.
Dopo l’accettazione della domanda, l’Ufficio locale ADM competente (dove risiede la contabilità principale del richiedente) effettua i controlli per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 72 RD.
In particolare, l’Ufficio locale esamina la regolarità penale (acquisizione dei certificati relativi ai carichi pendenti e al casellario giudiziale presso le competenti Procure della Repubblica) e fiscale (assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale) dei soggetti richiedenti, valida il sistema contabile e analizza la congruità della formula proposta, trasmettendo infine una relazione tecnica entro il termine 60 giorni alla Direzione dogane – Ufficio Origine e Valore, unitamente a un parere circa il rispetto dei requisiti sottesi al rilascio della decisione di cui trattasi.
Il provvedimento finale è adottato dal Direttore centrale della Direzione Dogane entro 120 giorni dall’accettazione dell’istanza e notificato via CDS e Pec.
Per gli operatori certificati AEO, il termine complessivo è ridotto a 90 giorni, in quanto il soddisfacimento dei principali requisiti previsti dall’art. 71 RD risulta già verificato in sede di rilascio dell’autorizzazione AEO.
Sebbene l’autorizzazione rilasciata abbia validità illimitata nel tempo, restano impregiudicati i poteri di verifica al momento dell’importazione o nel quadro del controllo a posteriori, volti ad appurare che il ricorso alla semplificazione corrisponda all’ambito di applicazione dell’autorizzazione e non sia indebitamente esteso a situazioni che non riguardano tale autorizzazione.
Il titolare della semplificazione del valore è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione, compreso il ricorso alla semplificazione solo per le operazioni ivi contemplate e individuate, informando tempestivamente l’Ufficio Origine e Valore di qualsiasi elemento emerso dopo la decisone che potrebbe influenzare il suo mantenimento o il suo contenuto.
Nel caso in cui la richiesta di semplificazione del valore non possa essere accolta, così come presentata dal richiedente, oppure nei casi in cui l’Ufficio ritenga di emettere una decisione sfavorevole, quest’ultimo comunica al richiedente i motivi in base ai quali la domanda non può essere accettata (preavviso di rigetto, ex art. 22, par. 6, CDU), concedendo all’importatore 30 giorni per presentare osservazioni.
Contro il diniego definitivo è ammesso ricorso al TAR del Lazio (entro 60 giorni) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).
Data la validità senza limiti di tempo (estesa via pec anche alle CVA già in essere al 31 dicembre 2025), l’Ufficio Centrale attiva ogni anno un monitoraggio obbligatorio. L’operatore deve inviare tramite canali dedicati (mail/pec) i dati di bilancio aggiornati per verificare il corretto allineamento della formula ai valori reali. La conclusione del monitoraggio con relativo aggiornamento della decisione è notificata mediante pec all’operatore economico a cura dell’Ufficio Origine e Valore.
L’Amministrazione può altresì effettuare un riesame dell’autorizzazione in caso di modifiche della normativa Ue o su iniziativa del titolare. L’autorizzazione può essere sospesa se emergono indizi per una modifica/revoca o se l’operatore richiede tempo per adeguarsi a nuovi obblighi.
L’autorizzazione può essere annullata con effetto retroattivo (ex tunc), se rilasciata sulla base di informazioni false o incomplete fornite dall’operatore consapevolmente. Ciò comporta il ricalcolo a posteriori del valore doganale effettivo su tutte le vecchie bollette e la notifica delle maggiori sanzioni/diritti. Viene invece revocata o modificata con efficacia pro-futuro (ex nunc) se cambiano i presupposti commerciali o normativi, obbligando l’operatore a dichiarare secondo i nuovi parametri (o con metodo ordinario) dalla data di notifica. In casi eccezionali a tutela del legittimo affidamento, l’effetto della revoca può essere differito fino a un anno.
La semplificazione introdotta dalla Circolare 30/2025 genera benefici non solo per chi importa, ma anche per chi esporta. Le aziende italiane che vendono all’estero possono contare su procedure più chiare e prevedibili quando i loro prodotti rientrano in Italia dopo lavorazioni o integrazioni effettuate in altri Paesi; una maggiore certezza nella determinazione del valore doganale riduce, infatti, il rischio di contestazioni, ritardi e costi aggiuntivi.