Con la recente sentenza 22 settembre 2025, n. 193, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, modificando il proprio consolidato orientamento in relazione alle sanzioni nell’ambito della nota questione relativa alla classificazione doganale da attribuire ai pomodori secchi importati dalla Turchia, ha annullato l’atto di contestazione sanzioni notificato dall’Agenzia delle dogane a una società che opera nella distribuzione all’ingrosso di materie prime, prodotti finiti e semilavorati, alimentari.

La vicenda trae origine da un’importazione di

“ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati – altri ortaggi o legumi”

dalla Turchia, dichiarata con la voce doganale 0711908000 (dazio 0%).

L’Agenzia delle dogane, a seguito di un’analisi chimica sulla merce, ha ritenuto di rettificare la voce dichiarata, attribuendo la VD 2002109000, che comporta l’applicazione di un dazio del 14,40%.

La Società, certa della correttezza della voce dichiarata, anche in considerazione dell’Informazione Tariffaria Vincolante, rilasciata in data 10 agosto 2023 ad altro operatore in relazione a prodotti identici a quelli importati, ha impugnato la pretesa dell’Agenzia delle dogane.

L’Ufficio tariffa, infatti, nella suddetta ITV, aveva riconosciuto la correttezza della voce doganale 0711, dichiarata dal soggetto richiedente.

Il giudizio intrapreso dalla Società dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Trieste si è inserito nell’ambito di un più vasto contenzioso, instaurato in tutta Italia da numerosi operatori del settore.

La Corte di giustizia di primo grado di Trieste, nelle prime decisioni emesse nei confronti di altri operatori, ha confermato gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle dogane, rideterminando le sanzioni in virtù del principio di proporzionalità.

In tale contesto, la stessa Amministrazione doganale, a fronte dell’enorme quantità di contenziosi instaurati e ben consapevole del fatto che la questione fosse incerta e suscettibile di diverse interpretazioni, a causa della evidente incertezza in relazione alla normativa avente a oggetto la classificazione doganale dei prodotti importati, con la nota 31 gennaio 2025, n. 1877, ha affermato che

“al fine di consentire a codeste strutture [ndr Direzioni territoriali dell’Agenzia] di valutare gli atti più idonei da porre in essere, questa direzione assicurerà l’aggiornamento sull’evoluzione della tematica in argomento, anche alla luce della discussione in seno al competente comitato del codice doganale UE che si presume affronterà il caso nel prossimo mese di marzo”.

A seguito di tale discussione, il Comitato europeo ha emesso la Taxud n. 484476/2025, con la quale ha classificato i prodotti in oggetto con la voce doganale NC 20021090, come

“pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico”.

I giudizi relativi al merito della corretta classifica della merce, anche alla luce della suddetta Taxud, si sono pertanto conclusi a favore dell’Agenzia delle dogane.

Quanto alle sanzioni, tuttavia, è emerso in maniera ancora più evidente come la questione in oggetto sia sempre stata estremamente controversa, incerta e complessa, in relazione alla portata applicativa della normativa di riferimento, con la conseguenza che la Società ha ritenuto di impugnare le sanzioni, proponendo, tra gli altri motivi, l’applicazione dell’esimente di cui all’art. l’art. 6, comma secondo, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il quale dispone che

“Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”.

Tale previsione è stata, peraltro, ribadita (e rafforzata) dallo Statuto dei diritti del contribuente (l. 27 luglio 2000, n. 212), che all’art.10, terzo comma, stabilisce, infatti, che

“Le sanzioni non sono comunque irrogate quan­do la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Proprio al fine di garantire un’applicazione equa e proporzionata delle norme tributarie, evitando di punire comportamenti che, pur non conformi alla legge, sono giustificati da obiettive difficoltà interpretative, il legislatore ha attribuito al giudice tributario il potere di disapplicare le sanzioni.

E invero, l’articolo 8, comma 1, d.lgs. 546 del 1992 dispone che

“la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, condividendo integralmente il motivo relativo all’applicazione dell’esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e ambito di applicazione della norma e rettificando il proprio orientamento, ha annullato l’atto di contestazione e irrogazione sanzioni notificato alla Società, condannando l’Agenzia delle dogane alle spese di lite.

Anche i giudici della Corte di giustizi tributaria di primo grado di La Spezia, chiamati a pronunciarsi su identica vicenda, hanno annullato le sanzioni a un diverso operatore.

Sulla scorta di tali prime sentenze in materia di sanzioni pretese dall’Amministrazione in relazione alla annosa questione delle importazioni di pomodori secchi dalla Turchia, si auspica, da un lato, che i giudici di merito proseguano ad annullare integralmente le sanzioni impugnate, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle di­spo­si­zioni coinvolte; dall’altro lato, che l’Agenzia delle dogane si astenga dall’irrogare le sanzioni, laddove ritenga di dover modificare la voce doganale alle importazioni di pomodori secchi dalla Turchia degli ultimi tre anni.

Laureata con lode all'Università di Genova con una tesi di Diritto Privato Internazionale, è iscritta all'Albo degli avvocati dal 1999 e all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.

Ha collaborato dal 2001 al 2007 con lo Studio De André, importante studio genovese specializzato in diritto societario e commerciale, e in seguito con un noto studio legale specializzato in diritto tributario (nazionale e internazionale) e in diritto doganale.

Nel 2014 ha fondato con l'avv. Zunino lo Studio legale Zunino - Picco, specializzato in diritto tributario e doganale.

Dal 2016 è socio ordinario dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI).

Laureata all’Università di Genova, è iscritta all’Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.
Principali settori di attività: contenzioso tributario, diritto tributario nazionale e internazionale, diritto doganale.
Ha approfondito le problematiche doganali connesse alla realtà degli operatori del settore, ponendo quesiti, avanzando interpelli presso le Autorità competenti e impugnando presso le competenti sedi i provvedimenti delle Agenzie fiscali.
Dal 2016 è socio dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI).
Dal 2017 è componente del Consiglio di disciplina territoriale degli spedizionieri doganali della Liguria.