L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce ulteriori indicazioni sulla riforma delle accise con la circolare n. 32/2025.
Con la circolare 2 dicembre 2025, n. 32, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è intervenuta sul nuovo quadro impositivo dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, completando il processo di attuazione avviato con la precedente circolare n. 13 del 2025 e fornendo ulteriori chiarimenti per l’applicazione della riforma introdotta dal d.lgs. 28 marzo 2025, n. 43, che ha profondamente innovato la disciplina normativa delle accise energetiche.
La pubblicazione della circolare n. 32/2025 riveste un ruolo centrale per l’entrata in vigore della nuova disciplina dal 1° gennaio 2026, contribuendo all’uniformità applicativa del nuovo impianto normativo, soprattutto in merito alla classificazione degli usi, alla gestione delle situazioni promiscue e alla riorganizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento.
In particolare, la circolare ha affrontato e specificato i seguenti profili.
Applicazione aliquote accisa per combustione per “usi domestici”, “usi non domestici” e “usi promiscui”
L’art. 1, comma 1, lett. g), del d. lgs. 43/2025, ha operato una completa riscrittura dell’art. 26, d. lgs. 504/1995 (TUA), ridefinendo i criteri di tassazione del gas naturale destinato alla combustione.
In particolare, il nuovo comma 1 dell’art. 26 prevede l’applicazione di aliquote d’accisa distinte per “usi domestici” e “usi non domestici”, sostituendo integralmente la precedente dicotomia tra “usi civili” e “usi industriali” e orientando la tassazione verso un criterio strettamente oggettivo, basato sulla destinazione d’impiego, e non più verso un criterio soggettivo, fondato sulla natura dell’utente o sulla tipologia dell’attività esercitata.
A ciò si affianca l’introduzione di una disciplina piuttosto rigorosa degli “usi promiscui”, che richiede documentazione tecnica, dichiarazioni sostitutive e l’indicazione delle percentuali di ripartizione dei consumi.
Usi domestici
- a) unità immobiliari a funzione abitativa e relative pertinenze: sono automaticamente qualificati come domestici gli impieghi di gas naturale in immobili destinati ad uso abitativo e nelle loro pertinenze, dove la destinazione abitativa rappresenta il fulcro della definizione, indipendentemente dalla natura del soggetto utilizzatore;
- b) casi espressamente inclusi dalla circolare: la circolare estende la nozione di “uso domestico” anche a una serie di utenze che non coincidono con l’ambito residenziale tradizionale, tra le quali:
- uffici pubblici;
- studi professionali;
- istituti di credito;
- istituti scolastici pubblici e privati;
- impianti fissi derivati da rete domestica per rifornimento di autoveicoli:
- consumi di gas destinato alla produzione di energia termica ceduta a terzi per usi domestici;
Tali fattispecie, in passato non riconducibili ad agevolazioni di tipo domestico, ampliano in modo rilevante l’ambito soggettivo e oggettivo della categoria.
- c) riscaldamento in locali d’impresa esterni allo stabilimento produttivo: la natura imprenditoriale del soggetto non rileva ai fini della qualificazione: ciò che conta è la funzione del locale, se abitativa o para-abitativa;
- d) aree di incertezza applicativa, in particolare con riferimento a:
- immobili non abitativi impiegati per attività miste;
- immobili con classificazione urbanistica non coerente con l’uso dichiarato;
- casistiche borderline riconducibili ai servizi e al terziario;
La circolare non affronta in modo esaustivo tali situazioni, che potranno richiedere ulteriori indicazioni.
Usi non domestici
Gli usi non domestici costituiscono la categoria residuale, applicabile quando non ricorrono i presupposti per la qualificazione di usi domestici.
Al riguardo, la circolare offre un elenco esemplificativo, ma non tassativo, delle principali attività comprese in tale categoria:
- attività industriali, artigianali e agricole;
- strutture del settore alberghiero;
- ristorazione e locali che integrano ristorazione e intrattenimento;
- distribuzione commerciale;
- impianti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro;
- teleriscaldamento alimentato da cogenerazione con specifici requisiti tecnici;
- ospedali, case di cura e poliambulatori;
- lavanderie;
- fiere ed enti fieristici;
- attività di cremazione (limitatamente ai consumi fatturati dal 1° gennaio 2026);
- dal 2026: biblioteche, musei, teatri, cinema, sale da concerto, discoteche e altri locali di intrattenimento.
Usi promiscui
La riforma introdotta dal d. lgs. 43/2025 assegna agli usi promiscui un ruolo centrale nell’operatività del nuovo sistema di accisa
Il nuovo comma 6 dell’art. 26 TUA definisce espressamente come “uso promiscuo” l’utilizzo contestuale del gas naturale, fornito ad un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti – con esclusione dell’autotrazione – per i quali sono previste aliquote d’accisa distinte, forme di esenzione o non imponibilità.
La norma attribuisce al venditore, quale soggetto obbligato, il compito di applicare l’accisa differenziata su richiesta del consumatore finale e in relazione ai quantitativi di gas effettivamente destinati ai diversi usi. Sul punto la circolare n. 32 precisa contenuti, modalità e limiti di tale procedura, introducendo un regime documentale più rigoroso rispetto alla prassi previgente.
Prima della riforma, l’utilizzo promiscuo del gas naturale non era disciplinato in modo compiuto e univoco. La nuova disciplina tipizza normativamente l’uso promiscuo, stabilisce condizioni documentali inderogabili, impone la formalizzazione delle modalità di ripartizione dei consumi, attribuisce al venditore nuovi obblighi di trasmissione e conservazione documentale e prevede conseguenze automaticamente sfavorevoli in caso di mancanza o incompletezza della documentazione.
Si tratta di un cambio di paradigma, che trasferisce su consumatori e venditori un onere probatorio molto più stringente rispetto al passato, in merito al quale la circolare chiarisce che tutta la documentazione richiesta costituisce condizione essenziale per consentire al venditore di applicare le aliquote distinte.
La circolare ribadisce, altresì, in modo esplicito che la prova degli usi promiscui grava sul consumatore finale e che solo una documentazione corretta consente il trattamento fiscale richiesto; mentre il venditore non può applicare il trattamento richiesto senza aver acquisito e verificato l’idoneità della documentazione.
Termini e modalità di versamento dell’accisa
La circolare n. 32/D dedica ampio spazio alle novità che investono gli adempimenti dichiarativi e le tempistiche di versamento dell’accisa, introducendo un sistema impositivo più frequente, più trasparente e più strettamente correlato ai consumi effettivi, con un conseguente aumento degli obblighi amministrativi in capo ai soggetti obbligati.
In particolare, la circolare sottolinea che il passaggio ai versamenti mensili richiede un allineamento dei sistemi di fatturazione, dei software gestionali e delle procedure di riconciliazione interna, essenziali per evitare discrepanze tra consumi dichiarati e imposta versata.
Una delle innovazioni più rilevanti è la sostituzione della precedente dichiarazione annuale di consumo con due dichiarazioni semestrali, da presentare: entro settembre, per il semestre gennaio – giugno; entro marzo, per il semestre luglio – dicembre.
La scansione semestrale è finalizzata a garantire maggiore tempestività nella ricostruzione dei consumi, più coerente corrispondenza tra versamenti mensili e dati dichiarati e rafforzamento dell’attività di controllo e monitoraggio da parte dell’Agenzia.
Regime transitorio per l’anno d’imposta 2025
La circolare n. 32 dedica un’apposita sezione alla gestione del regime transitorio, che consente di raccordare l’ultimo anno di applicazione del sistema previgente (2025) con l’entrata in vigore della nuova disciplina delle accise dal 1° gennaio 2026. Tale passaggio assume particolare rilievo poiché, durante il 2025, i soggetti obbligati continuano ad operare secondo le regole del sistema “usi civili/usi industriali”, mentre dal 2026 si applicano integralmente le nuove categorie “domestici/non domestici” e i nuovi adempimenti dichiarativi e di versamento.
La cauzione d’imposta
Infine, la circolare dedica un passaggio specifico alla cauzione d’imposta, istituto fondamentale nel sistema delle accise, chiarendo gli obblighi di adeguamento che gravano sui soggetti obbligati in vista dell’entrata in vigore della riforma dal 1° gennaio 2026.
La nuova disciplina richiede che la cauzione sia periodicamente aggiornata in misura non inferiore alla media dell’accisa dovuta nel trimestre precedente, così da garantire una copertura aderente ai consumi reali e alla più elevata frequenza dei versamenti introdotta dalla riforma.
Al riguardo, l’Agenzia delle dogane precisa che il monitoraggio dell’importo garantito spetta integralmente al soggetto obbligato, il quale deve verificare costantemente la congruità della garanzia prestata e adeguarla nei tempi previsti.
La circolare evidenzia, inoltre, che il mancato tempestivo adeguamento della cauzione può comportare la revoca dell’autorizzazione o della licenza, con conseguente impossibilità di proseguire l’attività soggetta ad accisa.
In sintesi, la gestione della cauzione d’imposta si configura come un elemento critico del nuovo regime, imponendo agli operatori un controllo continuo e puntuale per evitare irregolarità e garantire la piena operatività nel sistema riformato.