Con la sentenza 5 luglio 2023, n. 504/2023, i giudici tributari di secondo grado di Genova si sono pronunciati su una richiesta di rimborso in relazione a quattro importazioni di casse acustiche provenienti dalla Repubblica popolare cinese, enunciando un principio degno di nota.

Nella fattispecie esaminata, le bollette doganali di importazione erroneamente riportavano la voce doganale 8518220090 (altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica – altri), che prevedeva un dazio pari al 3,4% del valore della merce, anziché la corretta voce doganale 8518210090 (altoparlante unico montato nella sua cassa acustica – altri), che prevede dazio zero.

Successivamente alle importazioni, la Società ha presentato all’Agenzia delle dogane quattro istanze di revisione dell’accertamento dei dazi e relative richieste di rimborso, fornendo la documentazione attestante l’errore commesso all’atto dell’importazione e la correttezza della voce proposta nell’istanza di revisione.

Nello specifico, la Società ha sottolineato che la ragione per la quale è stata richiesta la riclassificazione della merce quale “altoparlante unico” risiedeva nel fatto che l’altoparlante più piccolo, montato nella parte superiore delle casse acustiche, non era funzionante, ma soltanto un elemento decorativo. Tale caratteristica era verificabile unicamente smontando l’apparecchio e quindi non accertabile a un controllo puramente visivo e/o documentale.

L’Agenzia delle dogane ha rigettato tre richieste di rimborso, affermando che “l’importatore ha comunicato l’indisponibilità della merce delle importazioni in oggetto per la verifica fisica e la disponibilità solo di merce identica”.

Per quanto concerne la quarta bolletta doganale lo stesso Ufficio ha riconosciuto il rimborso richiesto sulla base di una ITV la cui validità decorreva da una data antecedente a quella della dichiarazione doganale in questione.

La Società ha, pertanto, proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova, evidenziando la correttezza della voce doganale richiesta in revisione e l’applicabilità delle ITV rilasciate alla casa madre olandese della Società anche alle altre tre importazioni.

La Commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto il ricorso della Società; tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Genova, la quale ha affermato che “prevale nettamente l’opinione (vedi per tutte, sentenza CTP Mantova, 28 settembre 2020, n. 64) per cui (…) il controllo a posteriori delle merci e il conseguente cambiamento della loro classificazione doganale possono essere effettuati sulla base di documenti scritti senza che l’autorità doganale sia tenuta a ispezionare materialmente dette merci. Ne consegue che, l’istanza di revisione dell’accertamento deve essere accolta e il rimborso delle maggiori imposte essere accordato laddove dalla documentazione doganale in  atti, non contestata dall’Ufficio, risultino in modo incontrovertibile le caratteristiche delle merci importate per le quali è chiesta la revisione dell’accertamento, nonché l’identità delle merci in questione con quelle oggetto di ITV e la corretta classificazione delle stesse all’interno del sistema di nomenclatura combinata”.

Tale pronuncia è degna di nota, in quanto smentisce la ricorrente tesi dell’Ufficio secondo la quale la revisione dell’accertamento e il conseguente rimborso sono consentiti soltanto laddove il contribuente consenta l’ispezione di un campione della medesima partita di merce oggetto dell’operazione.

Tuttavia, poiché nella prassi è improbabile che l’importatore conservi un campione per ogni operazione nell’eventualità che nei tre anni successivi sia necessario chiedere la revisione dell’accertamento, la sentenza ritiene accoglibile una richiesta di rimborso anche attraverso l’utilizzo di prove alternative, aventi la medesima forza vincolante dell’ispezione materiale di un campione.

La sentenza merita attenzione anche in ordine all’efficacia delle ITV, sia emesse successivamente alle importazioni, sia rilasciate a un soggetto diverso dall’istante.

Nella fattispecie, il contribuente, a ulteriore supporto della correttezza della classificazione doganale richiesta nelle istanze di revisione presentate, ha evidenziato che, a seguito di un’istanza della casa madre della società, la Dogana olandese ha rilasciato specifiche informazioni tariffarie vincolanti aventi a oggetto proprio i prodotti per i quali sono state presentate le istanze di revisione.

L’Ufficio ha contestato che tali ITV, emesse successivamente alle importazioni in contestazione e che riconoscevano la correttezza della voce doganale chiesta in revisione, potessero trovare applicazione nella fattispecie, non avendo efficacia retroattiva.

Al riguardo, i giudici europei avevano già sancito che l’ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto terzo per i medesimi prodotti, affermando, in particolare, che “Tuttavia, un’ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare (…) D’altronde, la Corte ha dichiarato che il fatto che le autorità doganali di un altro Stato membro abbiano rilasciato ad un soggetto terzo (…) un’ITV per un prodotto determinato, che sembra corrispondere a una diversa interpretazione delle voci della NC rispetto a quella che il detto giudice ritiene di dover accogliere nei confronti di un prodotto simile di cui trattasi nella detta controversia, deve certamente incoraggiare tale giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un’eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della NC (…).

Da tale giurisprudenza discende che un’ITV rilasciata a un terzo può essere presa in considerazione come prova da un giudice investito di una controversia relativa alla classificazione doganale di una merce e al successivo pagamento dei dazi doganali.

Alla luce di tali considerazioni, si deve risolvere la prima questione come segue: gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del codice doganale, nonché l’art. 11 del regolamento d’applicazione, in combinato disposto con l’art. 243 del codice doganale, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un’ITV rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro” (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, punti 41-44, Sony Supply Chain Solutions).

La giurisprudenza comunitaria era quindi già chiaramente orientata nel senso di soddisfare la necessità di garantire un certo grado di certezza del diritto agli operatori economici nell’esercizio della loro attività, di agevolare il lavoro dei servizi doganali e di ottenere maggiore uniformità nell’applicazione della legislazione doganale comunitaria.

Anche la Suprema Corte, in una vicenda analoga, ha rigettato il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle dogane, affermando che “la Commissione tributaria regionale non ha inteso applicare erroneamente la suddetta norma [sull’efficacia delle ITV per il futuro, n.d.r.], bensì ha ritenuto (…) che le merci importate rispettassero esattamente la classificazione dichiarata in dogana, proprio in forza di quanto attestato dalla successiva ITV emessa su sua richiesta dall’Autorità doganale” (Cass., 19 aprile 2019, n. 11052).

Sul punto si è allineata altresì la giurisprudenza di merito, affermando che “la Corte di Giustizia europea, con decisione n. C-153/10 del 7 aprile 2011 ha stabilito che nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare detta riscossione presentando, come prova, un’ITV rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro dell’Unione europea” (Comm. trib. prov. Genova, 13 novembre 2018, n. 1306/2018).

Conformemente alla suddetta giurisprudenza, la sentenza in esame ha correttamente affermato che “in ogni caso, l’ITV, pur non avendo efficacia retroattiva costituisce un punto di riferimento privilegiato per la decisione del giudice sull’esatta qualificazione della merce; come è pacifico in causa, la classificazione di un bene dipende pur sempre e solo dalle sue caratteristiche oggettive e non necessariamente dal possesso di una ITV, il cui rilascio, altrimenti, sarebbe obbligatorio”.

Sulla base di tali premesse, i giudici genovesi hanno riconosciuto che “la qualità delle merci importate è stata accertata e definita anche dalle autorità doganali olandesi, riguardo alla stessa tipologia di merce; (…) le quattro operazioni doganali di importazione di merci provenienti dalla Repubblica popolare cinese (…) emergono essere del tutto analoghe riguardo sia la descrizione delle merci, sia riguardo alle ITV, sia riguardo ai valori e prezzi esposti; (…) Seppur effettivamente non fosse e non è più possibile un riscontro diretto della merce importata, non di meno la società appellata ha così dimostrato con un sufficiente grado di probabilità – che confina con la ragionevole certezza – di avere sempre e costantemente riportato stesso tipo di merce. Tanto emerge pure dalla documentazione che comprova le importazioni in vari Paesi europei, con descrizioni del tutto simili, anzi identiche, e con le stesse ITV”.

Alla luce di quanto esposto emerge che, in presenza di prodotti aventi natura e caratteristiche sostanziali pienamente corrispondenti a quelli oggetto di ITV, le Autorità doganali debbano valutare attentamente la documentazione prodotta a sostegno di una revisione a istanza di parte, a prescindere da una verifica fisica di campioni, al fine di riconoscere la medesima classificazione doganale e di perseguire una uniforme applicazione della tariffa.

Laureata con lode all'Università di Genova con una tesi di Diritto Privato Internazionale, è iscritta all'Albo degli avvocati dal 1999 e all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.

Ha collaborato dal 2001 al 2007 con lo Studio De André, importante studio genovese specializzato in diritto societario e commerciale, e in seguito con un noto studio legale specializzato in diritto tributario (nazionale e internazionale) e in diritto doganale.

Nel 2014 ha fondato con l'avv. Zunino lo Studio legale Zunino - Picco, specializzato in diritto tributario e doganale.

Dal 2016 è socio ordinario dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI).

Laureata all’Università di Genova, è iscritta all’Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.
Principali settori di attività: contenzioso tributario, diritto tributario nazionale e internazionale, diritto doganale.
Ha approfondito le problematiche doganali connesse alla realtà degli operatori del settore, ponendo quesiti, avanzando interpelli presso le Autorità competenti e impugnando presso le competenti sedi i provvedimenti delle Agenzie fiscali.
Dal 2016 è socio dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI).
Dal 2017 è componente del Consiglio di disciplina territoriale degli spedizionieri doganali della Liguria.