Dal 5 aprile 2025 è in vigore il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise, operative dal 1° gennaio 2026.

Il decreto, in attuazione alle disposizioni della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023, ha revisionato il Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (d.lgs. 504 del 1995).

Le novità puntano su digitalizzazione, semplificazione burocratica e maggiore tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa.

Le principali modifiche riguardano il sistema di tassazione del gas naturale e dell’energia elettrica, per i quali vengono ridefiniti integralmente i termini di determinazione, liquidazione e versamento dell’accisa.

 

Soggetto Obbligato Accreditato

Il decreto introduce una nuova figura di soggetto passivo, il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), inserendo nell’art. 1, comma 2, d.lgs. 504 del 1995, la lett. f)1. Si tratta di un operatore economico, riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane per la sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa, che può accedere a semplificazioni operative, fiscali e documentali.

Tali benefici si risolvono, essenzialmente, nel riconoscimento dell’esonero cauzionale, da un lato, e in semplificazioni di tipo amministrativo, dall’altro, finalizzati, in una visione d’insieme, a ridurre gli oneri burocratici, ad accrescere la competitività, a rendere più immediata l’identificazione tra operatori e a favorire la fluidità degli scambi commerciali sul territorio nazionale.

La figura è mutuata dal framework fiscale ad oggi in vigore in materia di affidabilità delle imprese, oltre che, in particolare, dall’istituto omologo previsto, in maniera più avanzata, nel settore doganale, ove esiste la figura dell’Operatore Economico Autorizzato – AEO.

In particolare, il SOAC assume una specifica denominazione a seconda del settore di attività dell’operatore interessato.

Sul modello dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO), tale qualifica sarà riconosciuta ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa aventi sede nel territorio nazionale a seguito di verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane, della loro affidabilità nel regime fiscale delle accise.

Al conseguimento di tale status, conseguiranno la possibilità di beneficiare di un esonero, totale o parziale, dall’obbligo di prestare cauzione in caso di introduzione delle merci nei depositi accise, nonché una serie di semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuati.

Tale qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità (Base, Medio e Avanzato).

Con riferimento a tale nuova figura, dopo l’art. 9 bis Tua sono inseriti gli artt. 9 ter – 9 octies, che specificano i requisiti di ammissione, la procedura e l’istruttoria per ottenere il riconoscimento della qualifica, le modalità di attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento di SOAC, il monitoraggio e la revoca della qualifica e le relative disposizioni attuative.

Modifiche al sistema del gas naturale

Il decreto in oggetto ha modificato radicalmente il sistema del gas naturale, riscrivendo l’art. 26 Tua.

La novità principale riguarda il passaggio dalla distinzione tra “usi civili” e “usi industriali” a quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

Tale revisione si è resa necessaria al fine di superare questioni interpretative che avevano generato contenziosi con l’Agenzia delle dogane con riferimento al sistema degli utilizzi imprenditoriali, ma non strettamente industriali.

Per effetto di tale revisione, ai sensi del comma 4, del nuovo art. 26 Tua “è considerato uso domestico ogni impiego di gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinente”.

Sono ricompresi nell’uso domestico:

  1. l’utilizzo del gas naturale destinato alla combustione nei seguenti locali: uffici pubblici, uffici di società e imprese posti fuori dagli stabilimenti, laboratori e aziende dove viene svolta l’attività professionale, uffici di studi professionali, uffici degli istituti di credito, istituti di istruzione;
  2. combustione per la produzione di energia termica ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
  3. riempimento nei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivanti dalla rete di distribuzione del gas a servizio degli immobili di cui sub.a).

Ai sensi del successivo comma 5, dell’art. 26 Tua, gli usi non domestici sono definitivi in negativo, ossia “gli impieghi di gas naturale diversi di cui al comma 4, nonché limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l’impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche”.

Tale definizione assume pertanto carattere residuale rispetto alla tipizzazione dell’uso domestico, distinguendo l’impiego agevolato da quello tipizzato sottoposto a regime ordinario.

La profonda modifica che investe il settore del gas naturale e che impone alle imprese un’azione preparatoria immediata, seppure a regime più favorevole, risiede tuttavia nelle modalità di accertamento, liquidazione e versamento del tributo, per ovviare a un sistema che nasceva su base previsionale, annuale e talvolta addirittura provinciale, per poi virare verso un sistema globale e nazionale, fino a un settaggio impostato su base attuale.

In altri termini, l’accisa si pagherà in funzione delle cessioni effettuate nel mese precedente, in concreto, e non sulla base dei medesimi standard parametrati sulle annualità precedenti.

Tale soluzione è stata adottata anche al fine di evitare ipotesi meno ordinarie, come nel caso di start up, fusioni o acquisizioni.

Le disposizioni più rilevanti sono contenute alla lett. h) dell’art. 1, decreto n. 43 del 2025, che introduce i nuovi articoli da 26 bis – a 26 quinquies del TUA.

In tema di rilascio dell’autorizzazione, l’art. 26 bis TUA stabilisce che i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale hanno l’obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell’accisa determinata dall’Agenzia, in misura pari al 15% dell’accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia preventiva della propria attività.

La garanzia assume con la riforma un carattere nuovo, mobile, poiché i soggetti obbligati devono adeguare l’importo della cauzione al trimestre di riferimento.

La norma più importante risiede nell’art. 26 ter TUA, relativo proprio al nuovo sistema di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, oggetto di profonda trasformazione.

In particolare, tra le principali novità, si segnalano le seguenti:

  • l’accertamento e la liquidazione dell’accisa sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale e non più annuale, presentata, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e marzo di ciascun anno;
  • l’accisa dovuta è versata in rate di acconto mensili, da versare entro la fine del mese;

Il vecchio sistema di versamento dell’imposta calcolato sui quantitativi consumati nell’anno precedente risulta quindi definitivamente superato e, nel nuovo modello, i versamenti sono correlati ai quantitativi di gas naturale effettivamente venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento. Ciò avvicina, in termini di attualità, il momento dell’insorgenza e dell’esigibilità del tributo a quello del suo conseguente e puntuale pagamento.

In tale contesto, il passaggio dal vecchio al nuovo modello è un aspetto cruciale della gestione del nuovo modello per le imprese, giacchè comporta l’attivazione di un nuovo modello gestionale.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, il calendario degli adempimenti prevede che la prossima dichiarazione annuale, quella del 2026 per il 2025, sarà l’ultima da presentare, globale, con il vecchio sistema; al contrario, le nuove dichiarazioni semestrali inizieranno a settembre 2026, con riferimento al primo semestre dello stesso anno.

Modifiche al sistema dell’energia elettrica

Anche il sistema dell’energia elettrica è stato oggetto di profonda modifica per effetto del d. lgs. 43 del 2025.

In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. m), sostituisce i principali articoli in materia di energia elettrica, relativi all’oggetto dell’imposizione (art. 52 TUA), ai soggetti obbligati e gli adempimenti prioritari (art. 53 TUA) e agli altri adempimenti (art. 53 bis TUA).

In primo luogo, il nuovo art. 52 stabilisce, in continuità, che l’accisa sull’energia elettrica è esigibile al momento della fornitura al consumatore finale: l’aliquota applicabile sarà quella vigente al momento della fornitura al consumatore finale, nell’ipotesi di elettricità ceduta; quella vigente al momento in cui avviene il consumo dell’elettricità, nell’ipotesi di elettricità autoconsumata.

La disciplina relativa ai soggetti obbligati ha poi subito un forte snellimento; in particolare, ai sensi del nuovo art. 53, sono obbligati al pagamento dell’acciso:

  • i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali (con diritto di rivalsa su questi ultimi);
  • gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
  • i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kw;
  • i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico, limitatamente al consumo di detta energia.

Il nuovo art. 53 bis TUA regola invece il rilascio dell’autorizzazione della licenza di esercizio, prevedendo che i soggetti obbligati devono denunciare preventivamente la propria attività all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno, come detto, l’obbligo di prestare una cauzione.

Anche il sistema dell’accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica è modificato, in linea con quello relativo al gas naturale.

Anche nel settore dell’energia elettrica, infatti, i pagamenti vengono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale.

Alla luce delle importanti novità che hanno interessato il settore delle accise sarà necessario che gli operatori interessati si adoperino in tempo al fine di riorganizzare l’attività ai nuovi adempimenti imposti dalla riforma.

Laureata con lode all'Università di Genova con una tesi di Diritto Privato Internazionale, è iscritta all'Albo degli avvocati dal 1999 e all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.

Ha collaborato dal 2001 al 2007 con lo Studio De André, importante studio genovese specializzato in diritto societario e commerciale, e in seguito con un noto studio legale specializzato in diritto tributario (nazionale e internazionale) e in diritto doganale.

Nel 2014 ha fondato con l'avv. Zunino lo Studio legale Zunino - Picco, specializzato in diritto tributario e doganale.

Dal 2016 è socio ordinario dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI).

Laureata all’Università di Genova, è iscritta all’Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.
Principali settori di attività: contenzioso tributario, diritto tributario nazionale e internazionale, diritto doganale.
Ha approfondito le problematiche doganali connesse alla realtà degli operatori del settore, ponendo quesiti, avanzando interpelli presso le Autorità competenti e impugnando presso le competenti sedi i provvedimenti delle Agenzie fiscali.
Dal 2016 è socio dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI).
Dal 2017 è componente del Consiglio di disciplina territoriale degli spedizionieri doganali della Liguria.