Con l’art. 5-septies, decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, il legislatore ha aggiunto un comma all’art. 9, d.p.r. 633 del 1972, con il quale ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 9, primo comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972, in materia di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

In particolare, tale nuova disposizione sancisce che “Le prestazioni di cui al primo comma, n. 2, non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al n. 4 del medesimo primo comma”.

Con tale norma il legislatore ha inteso circoscrivere la portata del regime di non imponibilità Iva delle prestazioni di trasporto di beni in ambito internazionale.

Tale intervento si è reso necessario, in particolare, per modificare la prassi dell’Amministrazione finanziaria, la quale prevedeva che i servizi di trasporto di beni in esportazione, effettuati da terzi trasportatori cui i medesimi vengono sub commessi dai vettori principali, rientravano tra i servizi non imponibili, di cui all’art. 9, punto 2, d.p.r. 633 del 1972.

Sul punto è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia, 29 giugno 2017, C-288/16, la quale, contrariamente alla prassi dell’Agenzia delle entrate, ha affermato che “l’art. 146, par. 1, lett e) Direttiva 112/2006 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica a una prestazione di servizi relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un Paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni”.

Dalla suddetta sentenza emerge, come illustrato dalla recente circolare dell’Agenzia delle entrate, 25 febbraio 2022, n. 5E, che “la finalità dell’esenzione in esame è quella di garantire che siano tassati presso il luogo di destinazione sia i beni destinati al di fuori dell’Unione sia le connesse prestazioni di trasporto. Secondo la Corte di Giustizia, al fine di rientrare nell’ambito dell’esenzione, tali ultimi servizi, tuttavia, non solo debbono contribuire all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione di beni, ma devono anche forniti direttamente all’esportatore, all’importatore, o al destinatario dei beni”.

L’attuale disciplina, pertanto, stabilisce che sono esclusi dalla previsione di non imponibilità i servizi di trasporto che riguardano beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi da:

  • esportatore;
  • titolare del regime di transito;
  • importatore; destinatario dei beni;
  • prestatore di servizi di spedizioni relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione, sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
  • prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

In sostanza, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non imponibilità soltanto laddove siano prestate nei confronti dei soggetti sopra indicati.

A contrario, devono essere assoggettate a Iva, ad esempio, le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, dall’importatore, o dal destinatario della stessa, affida, in tutto in parte, a un vettore terzo (c.d. subvezione).

Quanto alla decorrenza di tale regime, l’ultimo comma del novellato art. 9, d.p.r. 633 del 1972, prevede che “Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia, 29 giugno 2017, C-288/16”.

In sostanza, secondo tale disposizione, soltanto le prestazioni di trasporto di beni, effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 e richiamate nell’emendamento, saranno considerate non imponibili secondo le nuove regole.

Da ciò consegue che occorre stabilire preliminarmente il momento di effettuazione delle operazioni di trasporto, giacché da tale momento i soggetti non individuati dall’emendamento cominceranno a ricevere fatture in regime di imponibilità Iva, senza che la loro attività sia cambiata.

Al riguardo, al fine di stabilire il momento di effettuazione di una prestazione di servizi, occorre fare riferimento alla data di ultimazione del trasporto, nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e il prestatore sia un operatore non stabilito.

Tuttavia, in deroga al principio dell’ultimazione, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo sia effettuato in tutto o in parte, la prestazione si considera realizzata per la quota parte pagata. Diversamente, se il trasporto è realizzato da operatori economici stabiliti in Italia in favore di committenti stabiliti anch’essi in Italia, rileva il momento del pagamento del corrispettivo oppure la data di emissione della fattura, se questa è emessa anticipatamente rispetto al pagamento.

In conclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, viene meno la possibilità di estendere il regime di non imponibilità a contratti posti in essere da più vettori o da terzi sub-contraenti o, in ogni caso, da soggetti ai quali il trasporto sia sub-commesso dai vettori principali.

Laureata con lode all'Università di Genova con una tesi di Diritto Privato Internazionale, è iscritta all'Albo degli avvocati dal 1999 e all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.

Ha collaborato dal 2001 al 2007 con lo Studio De André, importante studio genovese specializzato in diritto societario e commerciale, e in seguito con un noto studio legale specializzato in diritto tributario (nazionale e internazionale) e in diritto doganale.

Nel 2014 ha fondato con l'avv. Zunino lo Studio legale Zunino - Picco, specializzato in diritto tributario e doganale.

Dal 2016 è socio ordinario dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI).

Laureata all’Università di Genova, è iscritta all’Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.
Principali settori di attività: contenzioso tributario, diritto tributario nazionale e internazionale, diritto doganale.
Ha approfondito le problematiche doganali connesse alla realtà degli operatori del settore, ponendo quesiti, avanzando interpelli presso le Autorità competenti e impugnando presso le competenti sedi i provvedimenti delle Agenzie fiscali.
Dal 2016 è socio dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI).
Dal 2017 è componente del Consiglio di disciplina territoriale degli spedizionieri doganali della Liguria.