Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione IX, sentenza 11/6/2026, causa C-601/24 – Pres. Condinanzi, Rel. Kornezov – V.B. [Gotka]

Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Ippocampo giapponese – Regolamento (CE) n. 338/97 – Articolo 2, lettera t) – Nozione di “esemplare” – Articolo 4, paragrafo 2 – Licenza di importazione – Articolo 2, lettera j), e articolo 7, paragrafo 3 – Oggetti personali o domestici – Articolo 16 – Sanzioni penali – Introduzione nell’Unione europea di esemplari privi di licenza di importazione – Regolamento (CE) n. 865/2006 – Articolo 57 – Introduzione di oggetti personali o domestici nell’Unione

 L’articolo 2, lettera t), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, come modificato dal regolamento (CE) n. 398/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «esemplare», ai sensi di tale disposizione, un preparato la cui composizione contiene, in particolare, un estratto di ippocampo giapponese, elencato nell’allegato B al regolamento n. 338/97, come modificato.

L’articolo 2, lettera j), e l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento n. 398/2009, devono essere interpretati nel senso che un preparato la cui composizione contiene un estratto di ippocampo giapponese, elencato nell’allegato B al regolamento n. 338/97, come modificato, legalmente acquistato in un paese terzo e introdotto nell’Unione europea per le esigenze terapeutiche proprie di un privato o per quelle di un parente e non a fini commerciali, deve essere considerato come rientrante nella nozione di «oggetti personali o domestici», la cui introduzione nell’Unione è sottratta all’obbligo di presentazione di una licenza di importazione o, se del caso, di un documento di (ri)esportazione, purché siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine dall’articolo 57, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

L’articolo 16 del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento n. 398/2009, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’imposizione di sanzioni penali per l’introduzione nell’Unione europea, senza licenza di importazione o, eventualmente, senza un documento di (ri)esportazione, di un preparato legalmente acquistato in un paese terzo, la cui composizione contiene un estratto di ippocampo giapponese elencato nell’allegato B al regolamento n. 338/97, come modificato, da parte di un privato, per le esigenze terapeutiche proprie o per quelle di un parente e non a fini commerciali, per di più rientrando una siffatta introduzione nella deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97, come modificato, e precisata dall’articolo 57 del regolamento n. 865/2006. Viceversa, esso non osta a una siffatta normativa nazionale quando l’introduzione nell’Unione di un siffatto preparato non rientra in tale deroga, a condizione che la sanzione penale applicabile sia conforme ai requisiti di proporzionalità inerenti al paragrafo 2 di detto articolo 16.

 Il 16 aprile 2024 V.B., cittadino ucraino, ha introdotto in Polonia, senza licenza di importazione, quattro scatole da 100 compresse ciascuna di un preparato contenente un estratto di ippocampo giapponese che aveva acquistato in Ucraina per uso personale.

Indagato dall’autorità giudiziaria penale per la violazione dell’articolo 128, punto 1, della legge polacca sulla tutela dell’ambiente, per tale introduzione senza licenza d’importazione, V.B. si difendeva contestando le accuse e il Giudice penale investiva la Corte di Giustizia dell’Unione di alcune questioni sull’interpretazione del Regolamento (CEE) n. 338/97.

A tal riguardo esso chiedeva, in primo luogo, se un siffatto preparato, nella misura in cui contiene un estratto di ippocampo giapponese, dovesse essere considerato rientrante nella nozione di «esemplare», ai sensi dell’articolo 2, lettera t), di tale regolamento. L’autorità procedente precisava che tale preparato soddisfaceva le condizioni per essere qualificato come medicinale e si chiedeva, in particolare, se una siffatta qualificazione incidesse sull’interpretazione di detta nozione di «esemplare».

In secondo luogo, il giudice del rinvio rilevava che V.B. aveva acquistato il preparato in questione in una farmacia in Ucraina, dove era venduto legalmente, e l’aveva introdotto nell’Unione per le proprie esigenze terapeutiche o per quelle di un parente, e non a fini commerciali. Pertanto, il Giudice si è chiesto se, in tali circostanze, tale preparato dovesse essere considerato come appartenente agli “oggetti personali o domestici” dell’imputato, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 338/97, i quali, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, sono esenti dall’obbligo di presentare una licenza di importazione al momento della loro introduzione nell’Unione.

Infine, il giudice del rinvio chiedeva se il diritto dell’Unione ostasse a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente un consumatore che introduce nell’Unione, senza licenza di importazione, per le proprie esigenze terapeutiche o per quelle di un parente, un preparato come quello in questione, legalmente acquistato in un paese terzo, qualora nulla indichi che esso sia destinato ad un uso commerciale.

Nel fornire le risposte di cui alle massime che precedono, la Corte ha rilevato che un’interpretazione restrittiva della nozione di “esemplare” (nel senso che ne sarebbero esclusi taluni prodotti trasformati o derivati contenenti estratti di un animale o di una pianta protetti) avrebbe la conseguenza di sottrarre tali prodotti dall’obbligo di presentazione di una licenza di importazione al momento della loro introduzione nell’Unione e, quindi, dai controlli sul loro commercio istituiti dal regolamento n. 338/97, quando invece tale regolamento ha l’obiettivo, come risulta dal suo articolo 1, di proteggere le specie di fauna e flora selvatiche e di garantirne la conservazione controllandone il commercio. Pertanto, una siffatta interpretazione rischierebbe di compromettere la protezione e la conservazione di tali specie, a nulla rilevando che nel caso di specie si tratti di un “medicinale”.

Quanto al secondo quesito la Corte ha poi rilevato che sia dalla formulazione dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 865/2006 sia da quella della risoluzione 13.7 della Conferenza delle Parti della CITES risulta che l’assenza di finalità commerciali dell’esemplare importato costituisce un criterio decisivo ai fini della sua qualificazione come “oggetto personale o domestico”, interpretazione altresì corroborata dagli scopi perseguiti dal regolamento n. 338/97.

Da ciò consegue che l’introduzione nell’Unione di un preparato contenente prodotti derivati da esemplari morti o da parti di esemplari, per le esigenze terapeutiche proprie di un privato o per quelle di un parente, e non a fini commerciali, può rientrare nella deroga applicabile agli “oggetti personali o domestici” prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97, purché siano soddisfatte le altre condizioni ai fini dell’applicazione di quest’ultima, previste dall’articolo 57 del regolamento n. 865/2006.

Tribunale di I° grado dell’Unione Europea, Sezione V, sentenza 3/6/2026, causa T-224/25 – Pres. Sampoll Pucurull, Rel. Valasidis – V. Kft. “felszámolás alatt” c/ Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Codice doganale dell’Unione – Metodo di determinazione del valore in dogana – Valore di transazione dichiarato – Articolo 140 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Metodi secondari – Articolo 74 del regolamento n. 952/2013 – Metodo residuale o “fall back” – Articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447 – Importazione di merci alla rinfusa – Assenza di prova dell’effettivo pagamento – Insufficienza di dati sulle caratteristiche essenziali delle merci – Utilizzo dei dati disponibili nella banca dati nazionale – Media aritmetica semplice dei prezzi unitari – Possibilità – Condizioni

L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune di disposizioni del Codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che nel caso di importazioni di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, le autorità doganali possono legittimamente nutrire fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’ importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’ articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013 qualora il rappresentante doganale indiretto, pur essendo invitato a farlo, non dimostri, mediante affidabili prove documentali, che il prezzo è stato effettivamente pagato.

L’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del Codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che se un rappresentante doganale indiretto non ha potuto dimostrare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto di merci importate alla rinfusa che non presentavano caratteristiche uniche o particolari, ciò che ha così portato al rigetto, da parte delle autorità doganali, del valore di transazione dichiarato di dette merci, le autorità in parola possono escludere il ricorso ai metodi secondari di cui al paragrafo 2 di detto articolo qualora abbiano esaminato ciascuno di tali metodi con la dovuta diligenza e il rappresentante in discussione, debitamente messo in grado di farlo, non abbia potuto fornire dati sufficienti sulle caratteristiche essenziali di dette merci, che si tratti delle loro caratteristiche fisiche o dei loro aspetti qualitativi, senza che incida sull’esclusione di tali metodi la circostanza che le autorità in parola non si siano previamente avvalse dei poteri di cui all’articolo 188 di detto Codice.

L’ articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447 deve essere interpretato nel senso che quando le autorità doganali hanno potuto dimostrare, in modo circostanziato, che il paragrafo 1 di tale articolo non poteva essere applicato, costituisce un altro metodo appropriato, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo in parola, il fatto che dette autorità doganali determinino il valore in dogana di merci importate alla rinfusa le quali non presentano caratteristiche individuali o specifiche basandosi esclusivamente su dati tratti dalla banca dati doganale nazionale, relativi a merci provenienti dallo stesso paese delle merci importate, classificate con il medesimo codice TARIC di tali merci e immesse in libera pratica nel corso dei 45 giorni precedenti e dei 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, utilizzando, dopo il filtraggio di detti dati, la media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci alle quali tali dati corrispondono.

La V. “felszámolás alatt”, che funge da rappresentante doganale indiretto, tra il 25 gennaio e l’8 luglio 2019 ha presentato dichiarazioni doganali per merci alla rinfusa importate dalla Cina, utilizzando il metodo del valore di transazione di cui all’art. 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione (CDU). A sostegno delle sue dichiarazioni, ha fornito fatture con un termine di pagamento di 120 giorni dalla consegna.

Il 7 aprile 2020 l’autorità doganale ungherese ha avviato un controllo e ha chiesto ripetutamente documenti comprovanti il valore di transazione, ma tali richieste non hanno ottenuto risposta adeguata.

Dopo ulteriori richieste, la V. ha fornito documenti aggiuntivi, incluse fatture commerciali, distinte del carico, documenti di trasporto via nave, dichiarazioni di valore in dogana e fotografie provenienti dall’importatore. Inoltre, l’istituto finanziario dell’importatore, ancora su richiesta della dogana, ha trasmesso dati di pagamento che però non consentivano di accertare il valore delle merci, che erano già state vendute e dunque non potevano essere oggetto di controllo fisico. Pertanto, l’autorità doganale ha escluso il metodo del valore di transazione e i metodi secondari di cui all’art. 74, paragrafo 2, lettere da a) a d), e ha determinato un nuovo valore in dogana utilizzando il metodo alternativo di cui all’art. 74, paragrafo 3, CDU.

In seguito, l’autorità ha calcolato un debito doganale di 65.427.800 fiorini ungheresi (circa 163.570 euro) per la V., che ha contestato la decisione in via amministrativa, vedendosela confermare. Essa ha quindi presentato un ricorso giurisdizionale e il Giudice adito ha investito il Tribunale di Primo Grado dell’Unione di alcune questioni interpretative.

Con la prima questione è stato chiesto al Tribunale di chiarire se l’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di importazioni di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, le autorità doganali possono legittimamente nutrire fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione qualora il rappresentante doganale indiretto, pur essendo invitato a farlo, non dimostri, mediante affidabili prove documentali, che il prezzo è stato effettivamente pagato.

Nell’affermare il principio di cui alla prima massima che precede, il Tribunale ha rilevato che, qualora dopo la scadenza del termine di pagamento di merci importate alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, l’autorità doganale chieda al rappresentante doganale indiretto di comprovare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto delle merci in parola, si deve ritenere che l’assenza di prova di tale pagamento appaia sufficiente a fondare i dubbi nutriti da detta autorità sulla realtà stessa dell’operazione di cui si tratta e, pertanto, sui valori di transazione dichiarati.

Con altre due questioni esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono escludere il ricorso ai metodi secondari di determinazione del valore in dogana, di cui al paragrafo 2 di detto articolo, di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, qualora, da un lato, il rappresentante doganale indiretto non abbia fornito dati sulle caratteristiche essenziali di tali merci, che si tratti delle loro caratteristiche fisiche o dei loro aspetti qualitativi, e, dall’altro, le autorità in parola, pur essendo in grado di farlo, non hanno esercitato i poteri di cui all’articolo 188 di detto codice, ma hanno proceduto a un controllo a posteriori in applicazione dell’articolo 48 del medesimo codice.

Il Tribunale, sul punto, ha osservato che la circostanza che le autorità doganali non si siano avvalse, in una fattispecie come quella in esame, ossia l’importazione di merci alla rinfusa che non presentano caratteristiche uniche o particolari, dell’articolo 188 del codice doganale dell’Unione e, in particolare, della possibilità prevista dall’articolo 188, lettera d), di tale codice, di prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci, non può influire sull’applicazione, da parte delle autorità in parola, nell’ambito di un controllo a posteriori, dell’articolo 74 di detto codice e, in particolare, sull’esclusione, da parte di tali autorità, dei metodi secondari elencati al paragrafo 2 di quest’ultimo articolo.

Inoltre, per quanto riguarda la possibilità stessa di escludere i metodi secondari elencati all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, quando le autorità doganali si trovavano nell’impossibilità di controllare fisicamente le merci importate al fine di determinare se esse siano identiche o similari a quelle che dovevano utilizzare per stabilire il valore in dogana e poiché la descrizione di tali merci nelle fatture allegate alle dichiarazioni in dogana è sommaria o incompleta, le autorità in parola non dispongono delle informazioni necessarie per applicare i metodi previsti all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell’Unione: spetta tuttavia al giudice nazionale il compito di verificare la fondatezza delle spiegazioni fornite al riguardo dalle autorità doganali.

Il giudice del rinvio ha infine chiesto se l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447 debba essere interpretato nel senso che:

  • consente alle autorità doganali di determinare il valore in dogana esclusivamente sulla base di dati tratti dalla banca dati, relativi a merci provenienti dallo stesso paese delle merci importate, classificate con il medesimo codice TARIC di tali merci e immesse in libera pratica nel corso dei 45 giorni precedenti e dei 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana;
  • consente altresì alle autorità in parola di prendere in considerazione, sulla base del filtraggio dei dati summenzionati, la media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci alle quali tali dati corrispondono.

Dalla formulazione stessa dell’articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447 risulta che il paragrafo 2 di tale articolo si applica solo se le autorità doganali si sono trovate nell’impossibilità di attuare il paragrafo 1 di detto articolo, vale a dire di utilizzare una “ragionevole flessibilità” o il metodo del valore di transazione, ai sensi dell’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, o i metodi secondari, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, di detto codice. Di conseguenza l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447, presuppone l’accertamento che il paragrafo 1 di tale articolo non poteva essere applicato nel caso di specie.

Alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio non appare escluso che nella vicenda in discorso il rappresentante doganale indiretto, nella sua qualità di dichiarante, abbia fornito troppo pochi elementi quanto al tenore e alla qualità delle merci importate perché sia applicabile l’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447. In tal caso, le autorità doganali devono utilizzare “altri metodi appropriati”, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento in parola.

Nel caso di specie, il metodo adottato dall’autorità doganale è consistito, in sostanza, nel determinare il valore in dogana sulla base di dati estratti dalla banca dati, relativi a merci provenienti dallo stesso paese delle merci in discussione, classificate con lo stesso codice TARIC di tali merci e immesse in libera pratica nel corso dei 45 giorni precedenti e dei 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Dopo aver filtrato siffatti dati, è stata ottenuta la media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci alle quali tali dati corrispondono.

Tale modalità è stata condivisa dal Tribunale, in quanto deve essere qualificata come il ricorso a “dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione”, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, “mediante mezzi ragionevoli compatibili con tutti i principi e con tutte le disposizioni generali” cui tale disposizione si riferisce.

Questa sola constatazione è sufficiente, in linea di principio, ad escludere che una siffatta prassi si basi su valori arbitrari o fittizi, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, lettera g), del regolamento di esecuzione 2015/2447. Inoltre, il fatto di ricorrere alla media aritmetica semplice dei prezzi unitari per chilogrammo delle merci cui corrispondono i dati presi in considerazione dall’autorità doganale consente di rispettare il divieto enunciato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/2447, che vieta l’utilizzo del valore più elevato possibile di due valori in dogana, poiché, da un lato, una media aritmetica fornisce un solo valore e, dall’altro, per definizione, tale valore è un valore medio, il che esclude la selezione sistematica del valore più elevato.

Infine, il fatto che l’autorità doganale di primo grado abbia preso in considerazione un periodo di 90 giorni, comprendente i 45 giorni precedenti e i 45 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, non disattende l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2447.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 20/6/2026, n. 20998 – Pres. Perrino, Rel. Galasso – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c/ C. L. S. S.r.l.

Valore in dogana delle merci – Rideterminazione del valore in base ai dati risultanti da sistemi statistici in uso alle autorità di controllo – Utilizzabilità – Limiti

Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate, i dati risultanti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo (nella specie, Cognos/M.E.R.C.E.) possono essere utilizzati solo quali criteri residuali ai sensi dell’art. 31 reg. CEE 2913/1992 (oggi art. 74 par. 3 reg. UE 952/2013) e non anche per la determinazione del valore ai sensi dell’art. 30 reg. CEE 2913/1992 (oggi art. 74 parr. 1 e 2 reg. UE 952/2013).

Già partner per oltre 12 anni in altro prestigioso studio legale tributario italiano, si occupa di diritto doganale e delle accise e di IVA, fornendo consulenza alle imprese ed assistenza innanzi alle autorità giudiziarie italiane e dell’Unione europea in caso di contenziosi.
E’ docente in corsi di formazione in materia doganale e processuale tributaria e dal 2008 al 2016 ha insegnato, quale aggiunto della materia “Legislazione e servizi in materia di dogane”, presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente a contratto di “Diritto doganale” presso alcune Università italiane, è autore di articoli, note a sentenze e monografie.