Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione VII, sentenza 20/11/2025, causa C-617/24 – Pres. e Rel. Schalin – Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH c/ Hauptzollamt Bielefeld
Codice doganale dell’Unione – Articolo 24, lettera d), e articolo 211, paragrafo 2 – Delega di poteri alla Commissione europea – Autorizzazione a “integrare” un atto legislativo – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 172, paragrafi 1 e 2 – Validità – Effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo
L’art. 172, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 è valido, in quanto la Commissione europea, limitando in base a tale norma l’effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo, ex art. 211, paragrafo 2, del Codice, non ha modificato una norma essenziale del Codice doganale, ma ha assicurato che l’inizio dell’efficacia delle decisioni relative alle autorizzazioni con effetto retroattivo sia non già illimitato nel tempo, bensì regolamentato e specificato nella normativa doganale. In questa ottica, la disposizione contestata serve ad assicurare gli obiettivi di chiarezza e di certezza del diritto, menzionati nel “Considerando” 14 del regolamento n. 2015/2446, nonché il principio di parità di trattamento tra i soggetti di diritto.
Disposizioni come l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale, le quali prevedono l’applicazione di un’esenzione dai dazi doganali, costituiscono un’eccezione al principio secondo cui i prodotti importati nell’Unione sono, di norma, assoggettati a tali dazi doganali. A tale titolo, esse devono, in quanto disposizioni a carattere derogatorio, essere interpretate restrittivamente.
Nel novembre 2018 la Siegfried Pharma chiedeva alla dogana tedesca l’autorizzazione al perfezionamento attivo, ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del Codice doganale (“CDU”), per merci importate dalla Cina. Tale domanda non conteneva tutte le informazioni e i documenti richiesti, il che veniva segnalato alla Siegfried Pharma. Quest’ultima, tuttavia, non completava la propria domanda e, fino al 18 luglio 2019, dichiarava merci ai fini della loro immissione in libera pratica, pagando EUR 1 173 497,14 a titolo di dazi doganali.
Il 12 aprile 2021 la Società chiedeva alla dogana di rilasciarle un’autorizzazione al perfezionamento attivo con effetto retroattivo, ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 2, CDU, per le merci che essa aveva importato dalla Cina, facendo riferimento alla propria domanda precedente. In tal modo, essa intendeva eliminare, a posteriori, gli svantaggi economici subiti a causa del pagamento dei suddetti dazi doganali. Con una decisione in data 11 luglio 2021, l’Ufficio respingeva la domanda a motivo del fatto che la società non aveva ancora fornito tutta la documentazione necessaria, né aveva dimostrato l’esistenza di un’esigenza economica, ai sensi del suddetto articolo 211, paragrafo 2, lettera a).
La Siegfried Pharma ricorreva contro tale decisione facendo valere che il presupposto relativo all’esigenza economica era soddisfatto e che la Commissione aveva ecceduto le proprie competenze limitando nel tempo, all’articolo 172 del regolamento delegato 2015/2446, l’effetto retroattivo di una siffatta autorizzazione: secondo la ricorrente, infatti, non esisteva alcuna disposizione idonea ad autorizzare la Commissione ad adottare l’articolo in questione e, in ogni caso, essa avrebbe esorbitato dal quadro normativo definito dall’articolo 211, paragrafo 2, CDU.
Il giudice adito decideva di sospendere il giudizio e chiedere alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, se la disposizione contestata fosse invalida per il fatto che, da un lato, la Commissione aveva effettivamente ecceduto i limiti delle deleghe di poteri previste dall’articolo 24, lettera d), e dall’articolo 212, lettera a), CDU, e che, dall’altro, la motivazione della disposizione contestata non avrebbe soddisfatto il requisito fissato dall’articolo 296, comma 2, TFUE.
Quanto al primo quesito, la Corte ha osservato che, ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, primo comma, TFUE, “[u]n atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo”.
Tale possibilità di delegare dei poteri mira a permettere al legislatore dell’Unione di concentrarsi sugli elementi essenziali di una normativa nonché sugli elementi non essenziali sui quali esso reputa opportuno legiferare, affidando al tempo stesso alla Commissione il compito di “integrare” taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo adottato od anche di “modificare” elementi siffatti nell’ambito di una delega conferita a tale istituzione.
Conformemente al suddetto articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere devono essere esplicitamente delimitati dall’atto legislativo che conferisce tale delega. Tale requisito implica che l’attribuzione di un potere delegato concerne l’adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo definito dall’atto legislativo di base.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che l’articolo 290, paragrafo 1, TFUE prevede soltanto due categorie di poteri delegati, ossia quella che permette di “integrare” e quella che permette di “modificare” l’atto legislativo.
Quando il legislatore dell’Unione conferisce alla Commissione la delega di un potere di “integrare” un atto legislativo, si astiene dal legiferare in maniera esaustiva e si limita a stabilire gli elementi essenziali, lasciando alla Commissione il compito di specificarli. Il mandato della Commissione è in questo caso limitato allo sviluppo nel dettaglio, nel rispetto della globalità dell’atto legislativo adottato dal legislatore, degli elementi non essenziali della normativa in questione che il legislatore non ha definito. Per contro, la delega di un potere di “modificare” un atto legislativo mira ad autorizzare la Commissione ad emendare o ad abrogare elementi non essenziali enunciati in questo atto dal legislatore. Qualora la Commissione eserciti tale potere, non è tenuta ad agire nel rispetto degli elementi che il mandato ad essa conferito mira per l’appunto a “modificare”.
Ad avviso della Corte, il silenzio mantenuto dal legislatore dell’Unione all’articolo 211, paragrafo 2, CDU riguardo all’aspetto temporale dell’effetto retroattivo delle autorizzazioni al perfezionamento attivo non equivale affatto a vietare alla Commissione di limitare nel tempo la possibilità di rilasciare una siffatta autorizzazione. Proprio al contrario, si tratta qui di un’esplicazione del fatto che, quando il legislatore dell’Unione conferisce alla Commissione un potere di “integrare” un atto legislativo, esso si astiene dal legiferare in maniera esaustiva e si limita a stabilire gli elementi essenziali, lasciando il compito di specificarli alla Commissione.
Inoltre, limitando l’effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo, l’art. 211, paragrafo 2, del Codice, non modifica una norma essenziale del codice doganale. Infatti, la semplice limitazione nel tempo dell’effetto retroattivo di una siffatta autorizzazione – effetto previsto in termini generali dal codice doganale – non implica affatto il compimento di scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione, in quanto tale limitazione non ha la finalità di tradurre gli orientamenti fondamentali della politica dell’Unione.
Più ancora, appare necessario che l’inizio dell’efficacia delle decisioni relative alle autorizzazioni con effetto retroattivo sia non già illimitato nel tempo, bensì regolamentato e specificato nella normativa doganale. In questa ottica, la disposizione contestata serve ad assicurare gli obiettivi di chiarezza e di certezza del diritto, menzionati nel “Considerando” 14 del regolamento delegato 2015/2446, nonché il principio di parità di trattamento tra i soggetti di diritto. Questo principio esige segnatamente che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente, a meno che tale diversità di trattamento non sia obiettivamente giustificata. Orbene, in assenza di armonizzazione a livello dell’Unione per quanto riguarda la data di tale inizio di efficacia, le prassi delle autorità doganali degli Stati membri in materia potrebbero variare in maniera significativa per situazioni paragonabili, senza che ciò sia giustificato da un punto di vista obiettivo.
Infine, la Corte ha rilevato che disposizioni come l’articolo 211, paragrafo 2, CDU, che prevedono l’applicazione di un’esenzione dai dazi doganali, costituiscono un’eccezione al principio secondo cui i prodotti importati nell’Unione sono, di norma, assoggettati a tali dazi doganali. A tale titolo, esse devono essere interpretate restrittivamente.
Pertanto, limitando, segnatamente, l’effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo concessa a norma del citato articolo 211, paragrafo 2, la disposizione contestata si è limitata ad applicare la regola di interpretazione restrittiva delle deroghe al principio summenzionato e, in tal modo, a contribuire alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione quale segnatamente enunciata nel “Considerando” 39 CDU.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha concluso che il primo profilo di invalidità evocato dal giudice del rinvio non è tale da determinare l’invalidità della disposizione contestata.
Il secondo profilo di invalidità evocato da tale giudice verte sulla questione se la motivazione della disposizione contestata soddisfacesse il requisito di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE.
La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in maniera chiara e non equivoca il ragionamento seguito dall’istituzione dell’Unione, autrice dell’atto in questione. Pertanto, la motivazione deve permettere agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Non è tuttavia richiesto che essa specifichi tutti gli elementi di diritto o di fatto pertinenti. Inoltre, relativamente agli atti di portata generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha portato all’adozione dell’atto in questione e, dall’altro, gli obiettivi generali che tale atto si propone di raggiungere. Di conseguenza, se l’atto contestato fa risultare gli aspetti essenziali dell’obiettivo perseguito dall’istituzione, sarebbe inutile esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche che essa ha operato.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che il “Considerando” 14 del regolamento delegato 2015/2446 espone le ragioni per le quali occorrerebbe determinare le date di inizio dell’efficacia delle decisioni relative all’applicazione della normativa doganale. Secondo tale “Considerando”, occorre individuare con precisione, a fini di chiarezza e di certezza del diritto, i casi in cui una tale decisione dovrebbe produrre effetti a decorrere da una data diversa da quella in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. Occorrerebbe procedere in tal modo segnatamente nel caso in cui il richiedente abbia sollecitato una diversa data di decorrenza degli effetti.
Ne consegue che gli aspetti essenziali dell’obiettivo perseguito dalla Commissione risultano dal regolamento delegato 2015/2446, sicché tale istituzione ha rispettato il requisito di motivazione e, pertanto, l’esame del secondo profilo di invalidità prospettato dal giudice del rinvio, relativo ad un’eventuale inosservanza di detto requisito da parte della Commissione, non è tale da determinare l’invalidità della disposizione contestata.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione VI, sentenza 20/11/2025, causa C-631/23 – Pres. Ziemele, Rel. Kumin – Servoprax GmbH c/Hauptzollamt Duisburg
Classificazione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione nella sottovoce 9018 90 84 – Lacci emostatici – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 252, seconda frase – Validità
La sottovoce 9018 90 84 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nelle versioni risultanti, in successione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende i lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio del paziente per comprimerne le vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna.
Nel marzo 2016 la Servoprax GmbH, un’impresa che commercializza dispositivi medici, ha chiesto alla dogana di Hannover di rilasciarle un’Informazione Tariffaria Vincolante (“ITV”) per quanto riguarda lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna.
Contrariamente a quanto richiesto, l’Ufficio non ha classificato tali lacci emostatici nella sottovoce 9018 90 84 della NC, soggetta ad un’aliquota di dazi doganali dello 0%, bensì nella sottovoce 6307 90 98 della stessa, soggetta ad un’aliquota di dazi doganali del 6,3%.
Nel periodo compreso tra l’agosto 2017 e il dicembre 2019, la Società ha dichiarato, ai fini della loro immissione in libera pratica, lacci emostatici importati dalla Cina ascrivendoli alla sottovoce 6307 90 98 della NC. L’ufficio doganale centrale di Duisburg ha pertanto riscosso dazi doganali applicando un’aliquota del 6,3%.
L’8 luglio 2020 la Servoprax ha chiesto il rimborso di tali dazi doganali, sostenendo che i lacci emostatici di cui trattasi avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 9018 90 84 della NC; a fronte del rigetto della richiesta, essa ha adito l’autorità giudiziaria.
Il Tribunale adito ha ritenuto opportuno sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale con cui ha chiesto, in sostanza, se la sottovoce 9018 90 84 della NC dovesse essere interpretata nel senso che essa comprende i lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna.
Al riguardo, la Corte ha osservato che, come risulta dalla formulazione della voce 9018 della NC, quest’ultima comprende “[s]trumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici”. Più specificamente, la sottovoce 9018 90 84 della NC è formulata “ – – altri”.
Né la NC né le sue note esplicative forniscono alcuna definizione dei termini “strumenti ed apparecchi” né, al riguardo, effettuano alcun rinvio al diritto nazionale.
In tali casi – ha osservato la Corte – la determinazione del senso e della portata dei termini utilizzati va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte.
Per quanto riguarda il senso abituale nel linguaggio corrente dei termini “strumenti ed apparecchi”, occorre rilevare, in primo luogo, che la nozione di “apparecchio”, secondo il senso abituale del termine utilizzato nelle diverse versioni linguistiche, è intesa come un assemblaggio di pezzi destinati a funzionare insieme o un insieme di elementi tecnici organizzati in un insieme più completo di un utensile e che ha una funzione. Ebbene, ad avviso della Corte non si può ritenere che i lacci emostatici di cui trattasi costituiscano un simile assemblaggio di pezzi o un simile insieme di elementi tecnici, cosicché essi non possono rientrare in tale nozione.
In secondo luogo, la nozione di “strumento” designa, secondo il significato abituale del termine utilizzato in varie versioni linguistiche, ad esempio nelle versioni in lingua inglese e francese, un utensile o un manufatto che consente di eseguire un’operazione o un lavoro. Tale accezione sembra sufficientemente ampia da poter comprendere i lacci emostatici di cui trattasi che sono fasce composte principalmente da un tessuto elastico munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna.
Tuttavia, il termine utilizzato in altre versioni linguistiche ha un’accezione abituale più restrittiva. Ad esempio, nella versione in lingua tedesca, il termine «Instrument» è definito, nei dizionari ai quali la Commissione fa riferimento nelle sue osservazioni scritte, come un “congegno il più delle volte finemente lavorato, spesso di costruzione complessa; utensile per lavori scientifici, tecnici”. Orbene, una tale accezione non include, a prima vista, oggetti di costruzione così semplice come i lacci emostatici.
Ha dunque concluso la Corte che il testo della voce 9018 della NC non consente, di per sé, di affermare o di escludere che i lacci emostatici di cui trattasi rientrino in tale voce.
Per quanto riguarda il contesto della sottovoce 9018 90 84 della NC, la Corte ha ricordato che essa rientra nella voce 9018 della NC, intitolata “Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici”, la quale fa parte del capitolo 90 della NC, intitolato “Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici, parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi”; detto capitolo 90 appartiene alla sezione XVIII della parte seconda della NC, intitolata “Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi”.
Una breve analisi delle merci rientranti nel capitolo 90 della NC mostra che queste ultime sono nel complesso strumenti o apparecchi tecnici altamente elaborati e precisi, o ancora apparecchi che si distinguono da semplici prodotti di uso comune. Le note esplicative del SA relative alla parte generale di detto capitolo 90 confermano tale ambito di applicazione in quanto precisano che tale capitolo comprende “un insieme di strumenti e apparecchi molto diversi, ma che, in genere, sono caratterizzati essenzialmente per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione; ciò che li rende idonei, per la maggior parte, a essere particolarmente utilizzati nel campo puramente scientifico (ricerche di laboratorio, analisi, astronomia, ecc.), per applicazioni tecniche o industriali molto particolari (misure o controlli, osservazioni, ecc.) o per usi medicali”.
Ne consegue che gli strumenti o apparecchi utilizzati in ambito medico non ricadono tutti nel capitolo 90 della NC. Per potervi rientrare, essi devono presentare caratteristiche specifiche consistenti nella rifinitura della loro confezione e in una grande precisione. Il requisito della rifinitura della confezione e di una grande precisione è quindi essenziale per tale tipo di strumenti o di apparecchi.
Tale constatazione è corroborata dalle note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo, le quali precisano che “[i]noltre va rilevato che la medicina e soprattutto la chirurgia (tanto umana che veterinaria) utilizzano numerosi strumenti che, in effetti, sono solo degli utensili (martelli, morsette, seghe, bulini, sgorbie, pinze, spatole, ecc.) o oggetti di coltelleria (forbici, coltelli, cesoie, ecc.). Questi articoli sono compresi in questa voce, purché siano manifestamente riconoscibili come destinati a uso medico o chirurgico, sia per la loro forma speciale, per la facilità di scomposizione ai fini dell’asepsi, per le loro caratteristiche più accurate di fabbricazione, per la natura del metallo di cui sono costituiti, sia per la loro presentazione (molto spesso in astucci o scatole che contengono un assortimento di strumenti specifici per un determinato intervento: assortimenti per parti, per autopsia, per ginecologia, per chirurgia dell’occhio o dell’orecchio, assortimenti veterinari per il parto, ecc.)”.
Anche se i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale non devono essere considerati semplici utensili, come rilevato dal giudice del rinvio, resta il fatto che le note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo sottolineano le “caratteristiche più accurate di fabbricazione” delle merci contemplate in tale voce.
Il giudice del rinvio, dal canto suo, ha effettivamente constatato che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale erano utilizzati esclusivamente da personale medico e a fini medici. Nondimeno, anche se così fosse, ciò non è sufficiente a comportare una classificazione automatica di detto prodotto in tale voce della NC.
I prodotti appartenenti al capitolo 90 della NC devono caratterizzarsi, anzitutto, per la rifinitura della loro confezione e una grande precisione. La Corte ha osservato che ciò non avviene nel caso dei lacci emostatici di cui trattasi, che sono di costruzione molto semplice, poiché sono fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna.
Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte, nella quale la stessa ha precisato che, per quanto riguarda i prodotti di semplice costruzione, non è sufficiente che simili prodotti siano destinati a fini medici per rientrare nella voce 9018 della NC.
Pertanto, i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale, che corrispondono alla descrizione di cui al punto 37 della presente sentenza, non possono, conformemente al punto 1, lettera b), delle note relative al capitolo 90 della NC, essere classificati in tale capitolo, ma rientrano piuttosto nella sezione XI della parte seconda della NC, intitolata “Materie tessili e loro manufatti”.
Già partner per oltre 12 anni in altro prestigioso studio legale tributario italiano, si occupa di diritto doganale e delle accise e di IVA, fornendo consulenza alle imprese ed assistenza innanzi alle autorità giudiziarie italiane e dell’Unione europea in caso di contenziosi.
E’ docente in corsi di formazione in materia doganale e processuale tributaria e dal 2008 al 2016 ha insegnato, quale aggiunto della materia “Legislazione e servizi in materia di dogane”, presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente a contratto di “Diritto doganale” presso alcune Università italiane, è autore di articoli, note a sentenze e monografie.



