Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione VI, sentenza 16/11/2023, causa C-366/22 – Pres. vod Danwitz, Rel. Xuereb – Viterra Hungary Kft c/ Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

 Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci doganali – Sottovoci 2304 e 2309 – Panello di soia – Classificazione – Criterio

La nomenclatura combinata figurante nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, deve essere interpretata nel senso che un prodotto importato in forma agglomerata, di pellets o di granuli, ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di soia mediante solvente e un trattamento termico diretto ad eliminare tale solvente affinché detto prodotto possa essere incorporato, dopo frammentazione fisica, in una miscela destinata al consumo animale, rientra nella voce 2304 di tale nomenclatura.

 La Viterra Hungary chiedeva l’immissione in libera pratica di una merce denominata «panello di soia», proveniente dal Brasile, che essa aveva classificato nella voce 2304 della NC.

Un campione di tale merce veniva esaminato dal servizio peritale dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane ungheresi, che riteneva il prodotto destinato all’alimentazione animale. Esso ha poi rilevato che, secondo le dichiarazioni della società importatrice, la fabbricazione di tale prodotto comportava una serie di fasi consistenti, in primo luogo, nella pulizia dei semi di soia e nell’eliminazione di corpi estranei; in secondo luogo, nella frantumazione e nella lavorazione del materiale per facilitare l’estrazione dell’olio; in terzo luogo, nel condizionamento e nel preriscaldamento del materiale; in quarto luogo, nell’estrazione dell’olio mediante un comune sgrassatore all’esano fino a ridurre al minimo il contenuto di olio del panello di soia; in quinto luogo, nella separazione dell’olio e del solvente mediante distillazione in corrente di vapore; in sesto luogo, nel trattamento termico, durante il quale il panello veniva cotto perdendo il suo contenuto di solvente (esano) per evaporazione, e, in settimo luogo, nell’essiccazione e nel raffreddamento del panello.

Il servizio peritale riteneva infine che l’obiettivo del trattamento termico, denominato tostatura, fosse quello di far scomparire l’esano e di disattivare i fattori antinutrizionali, a causa della loro nocività per l’ambiente o per la salute umana e animale. Secondo tale servizio, la tostatura avrebbe modificato i valori nutrizionali del prodotto. L’inattivazione dei fattori antinutrizionali avrebbe reso possibile l’impiego di tale prodotto per l’alimentazione animale e sarebbe stato un elemento importante dal punto di vista della classificazione tariffaria.

Il servizio peritale concludeva dunque che il prodotto di cui trattasi era un preparato risultante da un’ulteriore trasformazione mediante trattamento termico del residuo vegetale, a basso tenore di olio, ottenuto al momento dell’estrazione per esano dell’olio di soia, da classificare nella voce 2309 della NC.

Con decisioni del 1° agosto 2019, basate sulle conclusioni del servizio peritale e sulla sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2016, Customs Support Holland (causa C‑144/15), l’autorità fiscale ungherese modificava la classificazione proposta dalla Viterra Hungary, recuperando maggiori dazi doganali e l’imposta sul valore aggiunto.

La società importatrice proponeva allora ricorso all’autorità giudiziaria, che investiva la Corte di Giustizia di alcune questioni pregiudiziali.

Con esse, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il prodotto sopra menzionato rientrasse nella voce 2304 di tale nomenclatura o nella voce 2309 della stessa.

Nel rispondere al quesito nel senso di cui in massima, la Corte ha osservato che, nel caso di specie, le voci della NC pertinenti rientrano nel capitolo 23 di tale nomenclatura e sono, da un lato, la voce 2304, intitolata «Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia» e, dall’altro, la voce 2309 di detta nomenclatura, intitolata «Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali».

Dalla nota 1 del capitolo 23 della NC risulta che un prodotto può essere considerato come una «preparazione» rientrante nella voce 2309 della NC unicamente se non si tratta di residui o di rifiuti rientranti in un’altra voce del capitolo 23 della NC o nominati o compresi altrove. La voce 2309 della NC è quindi una voce residuale in particolare rispetto alla voce 2304 della NC, sicchè la Corte ha ritenuto necessario esaminare, anzitutto, se un prodotto in questione rientrasse in quest’ultima voce, intitolata – come osservato in precedenza, «Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia».

Ha osservato la Corte che né la NC né le sue note delle sezioni o dei capitoli definiscono esattamente cosa ricomprenda il termine «residuo». Secondo la giurisprudenza della Corte, occorre, in tal caso, determinarne il significato conformemente al senso abituale nel linguaggio corrente di tale termine, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte.

Un residuo, nel linguaggio corrente, indica ciò che rimane dopo un’operazione fisica o chimica o un trattamento industriale.

Tale interpretazione del termine «residui» è confermata dalle considerazioni generali contenute nelle note esplicative relative al capitolo 23 del Sistema Armonizzato, secondo le quali tale capitolo comprende diversi residui e rifiuti provenienti dal trattamento delle materie vegetali impiegate dalle industrie alimentari.

Risulta, inoltre, dalla nota esplicativa relativa alla voce 23.04 del SA, che corrisponde alla voce 2304 della NC, che i residui rientranti in tale voce provengono dall’estrazione, per pressatura, mediante solventi o centrifugazione, dell’olio contenuto nei semi di soia e che essi costituiscono alimenti per il bestiame molto apprezzati.

Nel caso di specie, un prodotto, come quello in questione, descritto come panello di soia, importato in forma agglomerata, di pellets o di granuli, ottenuto dopo l’estrazione dell’olio contenuto nei semi di soia con un solvente, l’esano, e destinato all’alimentazione animale, ad avviso della Corte sembra avere tutte le caratteristiche dei prodotti che rientrano nella voce 2304 della NC, come risulta dal testo di tale voce e dalla nota esplicativa poc’anzi citata.

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, tuttavia, se talune altre caratteristiche di tale prodotto lo escludano dall’ambito di applicazione della voce 2304 della NC, vale a dire il fatto che detto prodotto abbia subito, dopo l’estrazione dell’olio dai semi di soia mediante un solvente, un trattamento termico, denominato tostatura, diretto ad eliminare tale solvente, il fatto che esso debba essere oggetto di frammentazione fisica ed essere incorporato in una miscela prima di essere consumato dall’animale o ancora la circostanza che esso sia, eventualmente, inidoneo al consumo umano.

A tale riguardo, i Giudici del Lussemburgo hanno rilevato, in primo luogo, che, poiché dalla nota esplicativa relativa alla voce 23.04 del SA risulta che i prodotti rientranti in tale voce, compresi quelli risultanti dall’estrazione dell’olio di soia mediante solvente, sono «alimenti per il bestiame molto apprezzati», tali prodotti devono poter essere consumati dagli animali. Orbene, a tal fine, è necessario che il solvente utilizzato per estrarre l’olio sia eliminato, qualora quest’ultimo sia nocivo per la salute degli animali. Il trattamento termico denominato tostatura, diretto ad eliminare tale solvente, deve quindi essere considerato indissociabile dalla produzione dei residui di cui alla voce 2304 della NC provenienti dall’estrazione dell’olio mediante solvente.

Inoltre, dal momento che l’estrazione dell’olio mediante solvente è un processo tecnico normale per produrre panelli di soia, ritenere che la tostatura, subita dal prodotto di cui trattasi, costituisca una trasformazione che gli fa perdere il suo carattere di residuo porterebbe ad escludere da tale voce tutti i prodotti derivanti dall’estrazione dell’olio contenuto nei semi di soia per solvente e quindi a svuotare tale posizione di gran parte della sua sostanza.

L’interpretazione della NC secondo cui il fatto che un prodotto, come quello di cui trattasi, sia stato sottoposto a trattamento termico non fa perdere il suo carattere di residuo rientrante nella voce 2304 della NC è altresì suffragata dal parere sulla classificazione SA, OMD 2304.00/1 del 1991, che costituisce un elemento importante nell’interpretazione della portata di tale voce. Infatti, tale parere classifica nella voce 23.04 del SA una «farina di semi di soia disoleati, con un tenore proteico calcolato su sostanza secca, di circa il 50%, ottenuta mediante trattamento termico al vapore dei semi di soia essiccati separati dal loro baccello, estrazione con solventi e molitura».

In secondo luogo, la Corte ha osservato che l’importatore ha chiarito che il panello di soia sotto forma di agglomerato, pellets o granuli, a causa del suo elevato tenore proteico, deve essere sottoposto a frammentazione fisica, vale a dire essere macinato e incorporato in una miscela destinata all’alimentazione degli animali: ciò posto, dalle considerazioni generali delle note esplicative relative al capitolo 23 del SA risulta che la maggior parte dei prodotti rientranti in tale capitolo, e quindi in particolare quelli rientranti nella voce 2304 della NC, sono destinati «all’alimentazione degli animali, sia isolatamente, sia in miscela con altre materie». Pertanto, la circostanza che un prodotto come quello di cui si tratta debba, dopo l’importazione, essere macinato e incorporato in una miscela per poter essere consumato dall’animale, non lo esclude dall’ambito di applicazione della voce 2304 della NC.

In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda il fatto che il prodotto in questione sarebbe, eventualmente, inadatto al consumo umano, i Giudici hanno rilevato che dalle considerazioni generali esposte nelle note esplicative del SA al capitolo 23 e nelle note esplicative del SA alla voce 2304 risulta che i «residui» che rientrano in tale voce sono utilizzati principalmente come alimenti per animali. Essi possono, inoltre, essere idonei al consumo umano senza che ciò costituisca una condizione affinché possano rientrare in detta voce: pertanto, la Corte ha concluso che la NC debba essere interpretata nel senso che un prodotto come quello di cui trattasi rientra nella voce 2304 della NC.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 10/8/2023, n. 24343 – Pres. Bruschetta, Rel. D’Aquino – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c/ XY S.a.s.

IVA all’importazione – Rappresentante doganale indiretto – Obbligazione solidale con l’importatore per l’IVA – Insussistenza

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 12 maggio 2022, U.I. Srl, resa in causa C-714/20, il rappresentante indiretto non può essere responsabile del mancato pagamento dell’IVA all’importazione e delle corrispondenti sanzioni, non essendo l’IVA annoverabile tra i diritti di confine ed essendo la responsabilità del dichiarante in dogana limitata all’obbligazione doganale, di cui non fa parte l’IVA all’importazione.

Infatti, l’art. 201 della direttiva IVA n. 2006/112 va interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta: queste disposizioni nell’ordinamento italiano non esistono o, quanto meno, non prevedono in modo sufficientemente chiaro che il rappresentante indiretto doganale debba rispondere anche dell’IVA all’ importazione.

Già partner per oltre 12 anni in altro prestigioso studio legale tributario italiano, si occupa di diritto doganale e delle accise e di IVA, fornendo consulenza alle imprese ed assistenza innanzi alle autorità giudiziarie italiane e dell’Unione europea in caso di contenziosi.
E’ docente in corsi di formazione in materia doganale e processuale tributaria e dal 2008 al 2016 ha insegnato, quale aggiunto della materia “Legislazione e servizi in materia di dogane”, presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente a contratto di “Diritto doganale” presso alcune Università italiane, è autore di articoli, note a sentenze e monografie.