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Corte di Giustizia, Sezione VI, sentenza 25/5/2023, causa C-368/22 – Pres. e Rel. Xuereb – Skatteministeriet c/ Danish Fluid System Technologies A/S

Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 7307 – Accessori per tubi – Sottovoce 7307 22 10 – Manicotti

La sottovoce 7307 22 10 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, deve essere interpretata nel senso che accessori per tubi di acciaio inossidabile, diversi da quelli fusi, che presentano una filettatura esterna e che non costituiscono corti tronchi di tubo, a filettatura interna, che permettono di collegare due tubi avvitandoli in un tale accessorio o semplicemente spingendoli dentro detto accessorio, non possono essere considerati «manicotti» rientranti in tale sottovoce.

La DFST, una società con sede in Danimarca, ha importato accessori per tubi dagli USA tra l’ottobre 2010 e l’agosto 2013. La maggior parte delle merci importate sono state utilizzate per assemblare tubi appositamente trattati utilizzati, tra l’altro, nell’industria farmaceutica, petrolchimica, petrolifera e del gas.

Durante l’estate del 2013, le autorità tributarie danesi hanno controllato diversi accessori per tubi importati in quel periodo e dichiarati come manicotti filettati di acciaio inossidabile, rientranti nel codice TARIC 7307 22 10 90, con dazio 0%, procedendo a un’ispezione approfondita.

In esito ad apposite analisi, 5 prodotti non sono stati ritenuti dei “manicotti”. In particolare, ad avviso del laboratorio incaricato, il prodotto «straight fitting union» (raccordo dritto) consisteva in “un tubo di piccole dimensioni dotato, al centro, di un elemento esagonale adatto all’uso di una chiave a brugola e [che presenta], su entrambi i lati, un raccordo di serraggio con il dado e le ghiere che ne fanno parte”. Il prodotto «straight fitting male connector» (connettore maschio per raccordo dritto) consisteva in “un tubo di piccole dimensioni dotato, al centro, di un elemento esagonale adatto all’uso di una chiave a brugola, nonché, da un lato, di una filettatura gas e, dall’altro lato, di una filettatura con il dado e le ghiere che ne fanno parte”. Per quanto riguarda il prodotto «straight fitting female connector» (connettore femmina per raccordo dritto), si sarebbe trattato di “un tubo di piccole dimensioni, di cui un lato è un manicotto (“female connector”), ovvero un’estremità esagonale con filettatura interna, e l’altro è un raccordo di serraggio a dado (“nut”) con due ghiere”. Il prodotto «straight fitting reducer» (raccordo riduttore dritto) sarebbe consistito in “un tubo di piccole dimensioni dotato, al centro, di un elemento esagonale adatto all’uso di una chiave a brugola, nonché, da un lato, di un raccordo di serraggio filettato con il dado e le ghiere che ne fanno parte”. Infine, per quanto riguarda il prodotto «tube adapter male» (adattatore per tubo maschio), si trattava di “un tubo di piccole dimensioni dotato, al centro, di un elemento esagonale adatto all’uso di una chiave a brugola, nonché, da un lato, di una filettatura gas”.

L’istituto di analisi ha concluso che i prodotti di cui trattasi non potevano essere considerati «manicotti», poiché non si trattava di corti tronchi di tubo, a filettatura interna o non filettati, che permettono di collegare due tubi avvitandoli nel tronco di tubo o semplicemente spingendoli dentro a quest’ultimo.

Le autorità tributarie danesi, dunque, classificavano i prodotti di cui trattasi con il codice TARIC 7307 29 10 90.

A fronte del ricorso della società importatrice, il giudice adito chiedeva in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione di chiarire come dovesse essere interpretata la sottovoce 7307 22 10 della NC.

La Corte ha osservato che la voce 7307 della NC riguarda gli accessori per tubi di ghisa, ferro o acciaio. Essa comprende tre categorie, di cui la prima è designata con il termine «fusi», la seconda con i termini «altri, di acciai inossidabili» (in cui rientrano i 5 prodotti controversi) e la terza con il termine «altri».

Tale seconda categoria stabilisce una distinzione tra quattro sottocategorie, ovvero, in primo luogo, le «flange», in secondo luogo, i «gomiti, curve e manicotti, filettati», fra cui i «manicotti», di cui alla sottovoce 7307 22 10 della NC, in terzo luogo, gli «accessori da saldare testa a testa» e, in quarto luogo, gli «altri» accessori per tubi, compresi gli altri accessori per tubi filettati, di cui alla sottovoce 7307 29 10 della NC. Trattandosi di una categoria residuale, quest’ultima sottovoce ricomprende, di conseguenza, gli accessori filettati per tubi di acciai inossidabili diversi da quelli di cui alle prime tre sottocategorie. È pacifico in punto di fatto che i prodotti di cui trattasi rientrano o nella seconda o nella quarta di tali sottocategorie a seconda che possano o no essere considerati «manicotti» filettati.

La Corte ha pertanto ritenuto di dover chiarire, in primo luogo, che cosa rientri nella nozione di «manicotti», ai sensi della sottovoce 7307 22 10 della NC.

Tale nozione non è definita né nella NC né nel SA, né nelle note esplicative della NC o in quelle esplicative del SA e dunque essa deve essere determinata in base al suo senso abituale nel linguaggio corrente e al contesto in cui è utilizzata.

Quanto al senso abituale, la Corte ha osservato che in lingua danese, tedesca e inglese il termine «manicotto» designa un tubo corto, destinato ad avvolgere le estremità di due tubi, e che l’accessorio per tubi così designato costituisce il «pendant» di quello designato con il termine «nipplo», accessorio quest’ultimo definito nel senso che può essere liscio o con filettatura esterna. Ne consegue che, secondo tali lingue, un manicotto, se non è liscio, può essere solo a filettatura interna, dato che non potrebbe altrimenti circondare le estremità dei tubi che collega.

Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui la nozione di «manicotti» è utilizzata, numerosi termini che designano accessori per tubi nel SA, nella NC nonché nelle note esplicative del SA e in quelle della NC sembrano essere ispirati, in varie versioni linguistiche, a termini corrispondenti a talune forme quali parti del corpo, lettere dell’alfabeto o capi d’abbigliamento, e forniscono, di conseguenza, un’indicazione quanto alla forma del tipo di accessorio interessato. Per esempio, i termini danesi «rørknæ» (gomiti) e «rørbøjninger» (curve) («elbows» e «bends» in lingua inglese, nonché «coudes» e «courbes» in lingua francese) si riferiscono a un prodotto che, come un ginocchio («knæ»), è curvo, mentre il termine «muffe» (manicotto) («sleeve» in lingua inglese e «manchon» in lingua in francese) sembra indicare che il prodotto così designato ha la forma di un manicotto o di una manica.

In secondo luogo, poiché le note esplicative relative alla voce 7307 del SA fanno riferimento, oltre che ai manicotti, ad altri prodotti come i riduttori e i raccordi, si deve ritenere che tali prodotti debbano essere distinti dai manicotti. Pertanto, nell’ipotesi in cui i prodotti di cui trattasi dovessero essere considerati come riduttori e raccordi, non potrebbero essere considerati rientranti nella sottovoce 7307 22 10 della NC: così potrebbe verificarsi, in particolare, per i prodotti descritti dal produttore come, rispettivamente, uno «straight fitting union» (raccordo dritto) e uno «straight fitting reducer» (raccordo riduttore dritto).

In terzo luogo, dato che le note esplicative del SA, menzionando «i manicotti e i nippli», distinguono la nozione di «manicotto» da quella di «nipplo», occorre considerare che un manicotto e un nipplo sono due prodotti diversi, aventi ciascuno le proprie caratteristiche. Orbene, alla luce delle definizioni del termine «nipplo» che figurano in diversi dizionari e fonti, da cui risulta che i nippli, se non sono lisci, presentano una filettatura esterna, la Corte ha concluso che solo la definizione del termine «manicotto» proposta dall’istituto di analisi consente di distinguere i manicotti dai nippli.

In quarto luogo, alcuni prodotti di cui trattasi sembrano possedere le caratteristiche di diversi tipi di accessori per tubi menzionati nella NC o nelle note esplicative del SA. Poiché la categoria degli altri accessori per tubi di acciai inossidabili, diversi da quelli fusi, comporta, oltre a tre sottocategorie più specifiche, tra cui quella che si riferisce ai «gomiti, curve e manicotti, filettati», una sottocategoria «altri», occorre classificare tali prodotti in quest’ultima sottovoce, vale a dire la sottovoce 7307 29 10 della NC, in quanto essi non corrispondono esclusivamente alla nozione di «manicotti».

Ne deriva, per la Corte, che accessori per tubi di acciaio inossidabile, diversi da quelli fusi, che presentano una filettatura esterna e che non costituiscono corti tronchi di tubo, a filettatura interna, che permettono di collegare due tubi avvitandoli in un tale accessorio o spingendoli dentro detto accessorio, devono essere considerati rientranti nella sottovoce 7307 29 10 della NC.

 

Corte di Giustizia, Sezione VI, sentenza 27/4/2023, causa C-107/22 – Pres. Xuereb, Rel. von Danwitz – X  BV c/ Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Interpretazione – Regole generali – Regola generale 2, lettera a) – Oggetto presentato smontato o non montato – Componenti destinati a costituire, dopo l’assemblaggio, apparecchi di ricezione satellitare – Classificazione come apparecchio di ricezione completo

La regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, deve essere interpretata nel senso che si deve ritenere che componenti di un apparecchio di ricezione satellitare destinati, dopo la loro immissione in libera pratica, a essere assemblati per formare un apparecchio completo – componenti che sono trasportati in un unico container e dichiarati, ai fini della loro immissione in libera pratica, lo stesso giorno presso lo stesso ufficio doganale dallo stesso dichiarante, in nome proprio e per proprio conto, mediante due distinte dichiarazioni di immissione in libera pratica, e che, al momento della loro immissione in libera pratica, appartengono a due imprese collegate – costituiscano un tale apparecchio, presentato smontato o non montato, ai sensi di questa stessa regola, e rientrino pertanto in un’unica voce doganale, nei limiti in cui sia accertato, tenuto conto di fattori oggettivi, che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi costitutivi di tale apparecchio.

La regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile anche quando talune delle merci in questione sono dichiarate ai fini della loro immissione in libera pratica, mentre altre sono vincolate al regime del transito comunitario esterno.

 

Nel periodo compreso tra il 3 luglio 2006 e il 22 gennaio 2007, una società ha presentato nei Paesi Bassi, in nome proprio e per proprio conto, 38 dichiarazioni di importazione per componenti di apparecchi di ricezione satellitare. Tali componenti provenivano tutti da uno stesso fornitore, stabilito in Cina, e sono stati trasportati su una stessa nave, in un unico container.

La società ha sempre effettuato, lo stesso giorno, due dichiarazioni separate, vale a dire una dichiarazione per le merci destinate all’impresa tedesca A GmbH e una dichiarazione per quelle destinate all’impresa tedesca B GmbH, imprese appartenenti a uno stesso gruppo. Tali dichiarazioni sono state effettuate presso uno stesso ufficio doganale di Rotterdam.

Le due dichiarazioni contenevano sempre in quantità coincidenti tutti i componenti costitutivi dello stesso tipo di apparecchio di ricezione satellitare. Sebbene fossero indirizzati a due imprese distinte, tali componenti erano tuttavia complementari e destinati a essere assemblati per formare un apparecchio di ricezione satellitare completo, dopo essere stati immessi in libera pratica.

Inoltre, il 23 luglio 2007 la stessa società ha effettuato nei Paesi Bassi una dichiarazione di importazione di componenti di apparecchi di ricezione satellitare, destinati all’impresa A. Tali componenti erano stati trasportati nello stesso container dei componenti destinati all’impresa B. Questi ultimi sono stati tuttavia dichiarati con il regime del transito comunitario esterno.

Secondo la dogana, le merci importate nei Paesi Bassi non dovevano essere considerate componenti di apparecchi di ricezione satellitare, bensì apparecchi completi non montati. Tale constatazione ha comportato l’adozione di un avviso di pagamento per tutti gli apparecchi di ricezione satellitare in questione per l’importo di EUR 389.973,70 di dazi doganali.

A seguito del giudizio incardinato dal debitore, sono state poste due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.

In particolare, è stato chiesto se la regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC debba essere interpretata nel senso che si deve ritenere che componenti di un apparecchio di ricezione satellitare destinati, dopo la loro immissione in libera pratica, a essere assemblati per formare un apparecchio completo – componenti che sono trasportati in un unico container e dichiarati, ai fini della loro importazione, lo stesso giorno presso lo stesso ufficio doganale dallo stesso dichiarante, in nome proprio e per proprio conto, mediante due distinte dichiarazioni di importazione, e che, al momento della loro importazione, appartengono a due imprese collegate – costituiscano un tale apparecchio, presentato smontato o non montato, ai sensi di questa stessa regola, e rientrino pertanto in un’unica voce doganale. Inoltre, è stato chiesto se assuma rilievo il fatto che le merci siano dichiarate per due diversi regimi doganali.

La Corte ha osservato che la regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC, che corrisponde alla regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del SA, dispone che «[q]ualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».

Dal punto VII) della nota esplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a), del SA risulta che è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia con mezzi quali viti, bulloni, dadi sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio. A tal riguardo non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia i vari elementi non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione.

La Corte ha poi richiamato la propria giurisprudenza sul punto, che considera come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui elementi costitutivi, che possono cioè essere identificati come gli elementi che costituiranno il prodotto finito, vengono presentati tutti contemporaneamente allo sdoganamento, senza che occorra tener conto in proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo.

Nel caso esaminato dalla Corte gli elementi costitutivi dell’articolo in questione, vale a dire un apparecchio per la ricezione satellitare, sono stati tutti presentati contemporaneamente allo sdoganamento.

Anche se è richiesta una presentazione simultanea di tali elementi ai fini del loro sdoganamento, affinché essi siano considerati come costituenti un oggetto presentato smontato o non montato, né dal testo della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC né dalla nota esplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del SA risulta tuttavia che detti elementi costitutivi debbano essere oggetto di un’unica dichiarazione in dogana.

Inoltre, la regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC è applicabile anche quando talune delle merci di cui trattasi sono dichiarate ai fini della loro immissione in libera pratica, mentre altre sono vincolate al regime del transito comunitario esterno; ciò in quanto la circostanza che simili merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate, per essere assemblate successivamente, non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come oggetto smontato o non montato, ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in un unico oggetto.

Già partner per oltre 12 anni in altro prestigioso studio legale tributario italiano, si occupa di diritto doganale e delle accise e di IVA, fornendo consulenza alle imprese ed assistenza innanzi alle autorità giudiziarie italiane e dell’Unione europea in caso di contenziosi.
E’ docente in corsi di formazione in materia doganale e processuale tributaria e dal 2008 al 2016 ha insegnato, quale aggiunto della materia “Legislazione e servizi in materia di dogane”, presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente a contratto di “Diritto doganale” presso alcune Università italiane, è autore di articoli, note a sentenze e monografie.