A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma delle accise introdotta dal D.lgs. 43/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta con la Circolare n. 6 del 20 febbraio 2026, fornendo un articolato insieme di chiarimenti in materia di destinazioni d’uso e relativo trattamento fiscale di gas naturale ed energia elettrica.
L’intervento si inserisce in una fase ancora fisiologicamente transitoria del nuovo assetto normativo. Se, da un lato, risultano già emanati i decreti attuativi relativi ai due comparti energetici, dall’altro permane un quadro non ancora del tutto completato, in attesa del provvedimento concernente il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC). A ciò si aggiunge la revisione degli obblighi dichiarativi, con il progressivo superamento degli schemi precedenti e l’introduzione delle dichiarazioni semestrali, che andranno a incidere in modo significativo sulle modalità di rappresentazione dei dati di consumo e di imposta.
In tale contesto, uno dei profili che ha generato maggiori incertezze operative riguarda proprio la ridefinizione delle destinazioni d’uso e delle connesse agevolazioni fiscali. Le modifiche introdotte dalla riforma, in particolare con riferimento al gas naturale, hanno infatti inciso su categorie consolidate, rendendo necessario un ripensamento delle logiche di classificazione dei consumi e delle modalità di applicazione delle aliquote. Non sorprende, quindi, che su tali aspetti si sia sviluppato un ampio confronto tra operatori e amministrazione, anche attraverso la formulazione di numerosi quesiti interpretativi.
La Circolare n. 6/2026 si pone l’obiettivo di sistematizzare tali questioni, offrendo un quadro di riferimento che combina chiarimenti interpretativi e strumenti operativi. In questa prospettiva, assume particolare rilievo la scelta dell’Agenzia di allegare al documento le tabelle riepilogative delle aliquote collegate alle diverse destinazioni d’uso, facilitando la lettura coordinata tra classificazione dei consumi e trattamento impositivo.
Un primo ambito di analisi riguarda il coordinamento tra le nuove disposizioni e i consumi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 2026. La questione si fonda sul disallineamento tra il momento di esigibilità dell’imposta, individuato nella cessione e quindi nell’emissione della fattura, e il periodo di effettivo consumo. Tale disallineamento assume una rilevanza particolare nel settore del gas naturale, dove la riforma ha modificato le categorie di riferimento, superando la distinzione tra usi civili e industriali e introducendo quella tra usi domestici e non domestici.
Sul punto, l’Agenzia adotta un approccio differenziato tra energia elettrica e gas naturale. Per quanto riguarda l’energia elettrica, viene chiarito che le nuove codifiche delle destinazioni d’uso trovano applicazione per tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2026, anche se riferite a consumi maturati in periodi precedenti. Tale impostazione si giustifica alla luce della sostanziale continuità tra il vecchio e il nuovo sistema classificatorio, che non comporta variazioni rilevanti in termini di trattamento fiscale.
Diversamente, con riferimento al gas naturale, l’Agenzia ritiene necessario mantenere un collegamento più stringente con il momento del consumo. Ne consegue che, in assenza di variazioni nella destinazione d’uso, le fatture emesse successivamente al 1° gennaio 2026 ma riferite a consumi precedenti devono continuare a riflettere la classificazione e le aliquote applicabili al momento in cui il consumo si è verificato. Tale impostazione comporta un onere maggiore in termini di tracciabilità e coerenza dei dati, richiedendo che la documentazione fiscale consenta di individuare in modo chiaro la tipologia di utilizzo e il relativo trattamento impositivo, pur senza imporre l’indicazione testuale delle definizioni normative delle destinazioni d’uso.
Un ulteriore ambito oggetto di chiarimento è rappresentato dagli usi promiscui, tema tradizionalmente complesso e reso ancora più delicato dal nuovo assetto normativo. La Circolare interviene sia sul piano dichiarativo sia su quello sostanziale. Sotto il primo profilo, viene anticipato che le dichiarazioni semestrali conterranno un prospetto specificamente dedicato alle utenze caratterizzate da usi promiscui, nel quale dovranno essere evidenziati i consumi e la relativa accisa. Tale previsione appare coerente con l’esigenza di rafforzare la trasparenza e la tracciabilità delle situazioni in cui coesistono diverse destinazioni d’uso.
Sotto il profilo sostanziale, l’Agenzia si sofferma sulle condizioni per l’applicazione del criterio semplificato previsto dall’art. 26, comma 6, del TUA. In particolare, viene evidenziata l’opportunità che le relazioni tecniche asseverate, predisposte ai fini del riconoscimento dell’uso promiscuo, contengano una dichiarazione espressa circa l’impossibilità, sotto il profilo tecnico o economico, di distinguere i consumi mediante appositi sistemi di misurazione. Tale precisazione contribuisce a chiarire il contenuto minimo della documentazione richiesta, riducendo il rischio di contestazioni in sede di controllo.
Sempre in relazione agli usi promiscui, la Circolare affronta anche le ipotesi in cui si configuri una compresenza di locali soggetti a regimi diversi, domestico e non domestico. In tali situazioni, viene ammessa l’applicazione dell’aliquota prevista per gli usi non domestici anche a consumi riconducibili, in astratto, a utilizzi domestici, purché sussista un vincolo di connessione e funzionalità con l’attività principale e le utenze siano ricomprese nel medesimo perimetro operativo. Resta, tuttavia, fermo il principio secondo cui i consumi riferibili a locali destinati a uso abitativo continuano a essere assoggettati all’aliquota propria degli usi domestici.
La Circolare si sofferma, infine, su alcune specifiche destinazioni d’uso, intervenendo su profili che avevano dato luogo a dubbi applicativi. In primo luogo, viene reintrodotta la categoria relativa alle forniture di gas naturale ed energia elettrica verso utenze non unionali o situate in condizioni di extraterritorialità, come nel caso di Livigno. A tale previsione si accompagnano chiarimenti sulle modalità di compilazione delle comunicazioni mensili, con particolare riferimento all’indicazione della tipologia “S1” da parte dei venditori di energia elettrica nei confronti di officine di acquisto munite di licenza fiscale e di altri soggetti obbligati.
Inoltre, a seguito dell’analisi di specifici quesiti, l’Agenzia interviene sulla qualificazione dell’impiego di gas naturale per prove sperimentali e collaudi di motori nei settori aeronautico e navale. Viene chiarito che, in tali ipotesi, l’agevolazione applicabile è quella prevista per l’autotrazione e non per la combustione. Conseguentemente, tale utilizzo viene ricondotto alla categoria dell’autotrazione, identificata dal codice I2, con imputazione al capitolo di imposta 1412.
Nel complesso, la Circolare n. 6/2026 si presenta come un intervento di particolare utilità per gli operatori, perché contribuisce a rendere più leggibile, sul piano applicativo, un quadro normativo profondamente innovato e ancora in fase di assestamento. I chiarimenti forniti dall’Agenzia consentono infatti di orientarsi con maggiore consapevolezza nella gestione delle destinazioni d’uso e dei relativi adempimenti, in un momento in cui la corretta qualificazione dei consumi assume un rilievo centrale anche sotto il profilo dichiarativo.