Con la circolare n. 11 del 31 marzo 2023, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) pone in evidenza l’importante ruolo esercitato dalla corretta classificazione delle merci al fine di garantire il rispetto delle misure tributarie ed extra-tributarie, la fluidità dei traffici commerciali ed una applicazione uniforme della normativa in tutta l’Unione europea.

Il quadro normativo delineato con la suddetta circolare, riguarda, anzitutto, gli artt. 33 e ss. del Regolamento (UE) n. 952/2013 (il quale istituisce il “Codice Doganale dell’Unione”, anche “CDU”), e le disposizioni di cui ai Regolamenti attuativi e integrativi (c.d. Pacchetto CDU).

Ai sensi dell’ordinamento unionale così illustrato, le ITV possono definirsi quali decisioni amministrative adottate dalle Autorità doganali degli Stati membri, su istanza degli interessati, e finalizzate all’attribuzione della classificazione doganale ad una determinata tipologia di merce. Tali decisioni, comportano l’assegnazione del relativo codice di classificazione doganale (“Nomenclatura combinata” o “Tariffa doganale d’uso integrata”), il quale dovrà essere utilizzato nelle successive operazioni doganali da parte del titolare destinatario dell’ITV.

Secondo quanto previsto dall’art. 33 CDU, le ITV godono di piena efficacia giuridica sul territorio unionale e sono vincolanti (i) sia per le autorità doganali, in relazione alle merci oggetto delle operazioni doganali espletate a seguito del rilascio della suddetta decisione, (ii) sia per il titolare della decisione. A riguardo, l’Agenzia precisa che il titolare è tenuto ad utilizzare l’ITV rilasciata, indicando il relativo numero identificativo, in corrispondenza del codice “C626”, tra i documenti allegati alla dichiarazione doganale.

Si segnala, infatti, come la mancata indicazione dell’ITV, ovvero l’utilizzo di una classificazione doganale diversa da quella riportata per la merce oggetto dell’ITV rilasciata, integra una violazione della normativa unionale.

Tali decisioni amministrative svolgono, pertanto, la funzione di facilitare l’applicazione della normativa doganale e di incrementare il livello di compliance degli operatori economici. L’operatore interessato ad ottenere una ITV è tenuto a procedere con la presentazione di un’istanza mediante la compilazione del formulario elettronico appositamente reso disponibile sul Generic Trader Portal.

L’accesso a tale portale richiede il possesso di un codice EORI valido e delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul “Portale Unico Dogane e Monopoli” (anche, “PUDM“), oltre alle autorizzazioni ai servizi UE richieste preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU).

Per quanto riguarda la competenza, si segnala che la struttura deputata alla ricezione, trattazione, decisione finale e gestione della ITV, è l’“Ufficio Tariffa e Classificazione” della Direzione centrale ADM.

Inoltre, con particolare riferimento alla fase istruttoria, assume importante rilievo il ruolo ricoperto dall’Ufficio territorialmente competente (individuato in base alla sede legale dell’istante), il quale si occupa della trasmissione all’Ufficio centrale ed all’Ufficio Affari Generali della Direzione Territoriale sovraordinata, di una relazione contenente i seguenti elementi:

  • «il proprio parere in merito alla classificazione della merce oggetto della ITV (di particolare importanza sono le informazioni specifiche relative alla merce qualora l’Ufficio abbia già avuto modo di esaminarla durante le ordinarie attività);
  • l’esistenza di eventuali contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente, vertenti sulla classificazione della merce oggetto della domanda ITV;
  • ogni altro elemento conoscitivo ritenuto utile nell’ambito della procedura di rilascio delle ITV».

Ulteriore tema affrontato da parte dell’Agenzia, riguarda il c.d. “uso esteso” (o anche detto, “periodo di grazia”), disciplinato dall’art. 34, comma 9, CDU.

Tale norma è posta a tutela del legittimo affidamento degli operatori e prevede la possibilità di utilizzare l’ITV revocata limitatamente ai contratti vincolanti conclusi dal titolare – in base alla decisione – prima della sua revoca o cessazione di validità.

A riguardo, l’Agenzia ha precisato che l’istituto del c.d. “uso esteso” può essere concesso, su istanza di parte, soltanto nei casi in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • «l’operatore ha stipulato contratti vincolanti basati sulla decisione che ha cessato di essere valida o è stata revocata e i predetti contratti sono stati conclusi prima di tale data (quella di cui al menzionato articolo 34, paragrafo 7, lettera a);
  • il periodo di uso esteso viene richiesto all’Autorità doganale che ha originariamente emesso la decisione entro 30 giorni dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida viene revocata, come da notifica sul Generic Trader Portal;
  • la misura che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la concessione di un periodo di uso esteso (articolo 34, paragrafo 9, e articolo 57, paragrafo 4, del CDU);

sono espressamente indicati, nella domanda di concessione dell’uso esteso, le quantità e i luoghi nei quali le merci saranno “sdoganate” nel periodo di uso esteso, unitamente ai contratti vincolanti in virtù dei quali saranno realizzate tali operazioni»

Tax | Global Trade Advisory STS Deloitte - Spedizioniere Doganale presso Euro Pool Liguria S.r.l. - Laurea in Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti - Master in Economia e Management Marittimo e Portuale