1.     Introduzione

I flussi internazionali ad alta frequenza hanno ormai assunto dimensioni tali da incidere strutturalmente sull’organizzazione dei controlli doganali. Le stime più accreditate indicano che nel 2024 siano entrate nell’Unione europea oltre 4,5 miliardi di spedizioni di modico valore, concentrate in pochi nodi logistici, con cicli estremamente rapidi e una crescente incidenza dei resi (cfr. “EU targets low-value imports via e-commerce platforms”, www.europarl.europa.eu). In questo scenario, la logica tradizionale di presidio fondata sulla singola spedizione mostra limiti evidenti: il fenomeno non è episodico, ma seriale, e si manifesta attraverso flussi omogenei e ripetitivi.

Il baricentro del controllo si sposta così dalla dichiarazione isolata alla coerenza complessiva del flusso. Ordine, pagamento, spedizione, eventuale reso, reintroduzione o diversa destinazione doganale diventano parti di una stessa sequenza informativa, che deve poter essere ricostruita e dimostrata nel tempo. Senza una mappatura strutturata di questi eventi, il presidio doganale rischia di trasformarsi in una sommatoria di interventi inefficienti e poco efficaci.

In questo scenario, la trade compliance esce definitivamente dalla logica dell’adempimento e diventa una leva strutturale di gestione preventiva del rischio, integrata nei processi decisionali e operativi dell’impresa. Qualità del dato, audit trail, riconciliazioni sistematiche e controlli automatizzati non sono più scelte organizzative discrezionali, ma condizioni necessarie per coniugare velocità dei flussi, continuità operativa e controllo doganale.

2.     E-commerce e dogana: dal controllo della spedizione al presidio del flusso

Il quadro fin qui delineato consente di cogliere il senso profondo degli interventi più recenti dell’Amministrazione doganale. Nel corso degli anni, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha progressivamente adattato i propri strumenti alla crescita di flussi caratterizzati da elevata serialità e ridotto valore unitario, intervenendo inizialmente sul piano procedurale e organizzativo, e più di recente anche su quello economico-amministrativo.

La circolare ADM n. 46/2020 ha segnato il primo riconoscimento formale dell’impatto dei flussi e-commerce sulla gestione delle merci restituite, introducendo procedure semplificate per la reintroduzione in franchigia e avviando un percorso poi consolidato attraverso successive prassi applicative (Easy Free Back e relative evoluzioni), fondato su tracciabilità, standardizzazione dei processi e controlli ex post. La circolare ADM n. 28/2025 rappresenta il punto di arrivo di tale percorso, rendendo strutturale un modello di gestione dei resi già sperimentato nella prassi e rafforzandone i presupposti in termini di qualità del dato, presidio informativo e pianificazione dei flussi.

Di segno diverso, ma complementare, è la circolare ADM n. 37/2025, che introduce un contributo amministrativo sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, in attuazione della Legge di Bilancio 2026, spostando il focus dalla semplificazione al presidio economico e informativo di volumi elevati. La successiva circolare ADM n. 1/2026 ha integrato tali istruzioni prevedendo un periodo transitorio per la contabilizzazione e il pagamento del contributo, confermando come la gestione di questi flussi non possa essere affrontata con logiche dichiarative puntuali, ma richieda una pianificazione strutturata.

I paragrafi che seguono analizzano quindi le circolari ADM, mettendone in luce la diversa funzione e il comune denominatore: la necessità di superare una gestione reattiva delle operazioni a favore di un governo sistemico dei flussi.

3.     Le semplificazioni della circolare ADM n. 28/2025

In un contesto economico caratterizzato dalla crescita esponenziale delle transazioni e-commerce e dal conseguente incremento dei resi di merce, l’Agenzia delle Dogane ha da tempo ravvisato la necessità di rendere più efficiente la gestione doganale delle reintroduzioni in franchigia.

Fermo restando il ricorso alla procedura ordinaria, per le aziende operanti nel settore e-commerce aventi determinati requisiti, già con la Determinazione Direttoriale prot. n. 329619/RU del 24 settembre 2020 era stata introdotta una procedura semplificata, volta a velocizzare l’iter amministrativo di rilascio dell’autorizzazione e a rimodulare le modalità di controllo.

La circolare ADM n. 28/2025, superando la disciplina contenuta nelle precedenti circolari n. 37/2020 e n. 46/2020, interviene nel quadro della procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati, mantenendo distinte le iscrizioni negli elenchi “Ret-Relief” ed “E-commerce Ret-Relief”, ma perseguendo un obiettivo di razionalizzazione e armonizzazione delle procedure.

Nella stessa sede, l’Agenzia ha richiamato una serie di interventi volti a rendere più efficiente anche la procedura ordinaria. A tal fine, la richiesta di autorizzazione al regime è oggi insita nella dichiarazione doganale presentata con regime 61 10 e regime aggiuntivo F01, eliminando la necessità di specifici provvedimenti autorizzativi per ciascuna operazione.

Resta tuttavia fermo che la procedura ordinaria continua a essere caratterizzata da oneri dichiarativi puntuali ed è assoggettata ai consueti controlli in linea, sia documentali sia fisici.

Gli operatori ammessi alla procedura semplificata beneficiano invece di un regime significativamente più snello: i controlli sono prevalentemente a posteriori e calibrati sulla base del livello di compliance dell’operatore. Essi possono inoltre indicare in dichiarazione un unico documento di esportazione anche in presenza di più bollette riferite ai singoli reintrodotti, demandando l’abbinamento completo alle scritture contabili e ai controlli successivi.

Centrale nell’impianto della procedura è il tema della tracciabilità e della qualità dei flussi informativi. L’accesso alla semplificazione richiede requisiti soggettivi, organizzativi e operativi idonei a garantire un adeguato livello di affidabilità.

In particolare, l’operatore – o il suo rappresentante indiretto – deve essere titolare delle autorizzazioni allo sdoganamento presso luogo approvato e alla qualifica di destinatario autorizzato per il transito. Qualora l’operatività avvenga tramite marketplace, è inoltre richiesto un volume minimo di cinquanta dichiarazioni mensili di reintroduzione in franchigia per almeno tre mesi.

È necessaria la coincidenza tra esportatore e soggetto che reintroduce la merce, ai fini dei controlli a posteriori e del rispetto dell’articolo 203 del Codice Doganale dell’Unione. La semplificazione è imputabile esclusivamente al codice EORI del soggetto autorizzato e può estendersi solo al rappresentante indiretto che presenti dichiarazioni con regime 61 10 per suo conto.

L’operatore deve inoltre disporre di un sistema di controllo interno idoneo a verificare l’identità tra la merce esportata e quella reintrodotta, garantendo la tracciabilità univoca dei prodotti, la corretta tenuta delle scritture contabili e il coerente abbinamento con la documentazione doganale e commerciale. Ai fini dei controlli a posteriori, deve essere assicurato l’accesso ai sistemi informativi e, in caso di utilizzo di marketplace, alle relative funzionalità rilevanti.

Ricevuta l’istanza, l’Ufficio doganale avvia le attività di verifica, anche mediante sopralluogo, e redige una relazione attestante la sussistenza dei requisiti, il livello di affidabilità dell’operatore e l’idoneità delle condizioni per i controlli successivi.

Vale infine la pena evidenziare come, anche in questo ambito, lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) assuma un ruolo centrale. Il possesso di un’autorizzazione AEO-C o AEO C+S, rilasciata o monitorata nei tre anni precedenti, consente di considerare già soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 39 del Codice Doganale dell’Unione, confermando l’AEO quale elemento strutturale di raccordo tra compliance, semplificazioni procedurali e pianificazione doganale.

4.     I nuovi adempimenti delle circolari ADM n. 37/2025 e 1/2026

La circolare ADM n. 37/2025 richiama la Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 126–129), che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore, pari o inferiori a centocinquanta euro, provenienti da Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea.

Il contributo, riscosso dagli Uffici doganali all’atto dell’importazione definitiva delle merci, è dovuto indipendentemente dalla tipologia di transazione sottostante. Esso si applica alle operazioni business to consumer, business to business e alle spedizioni tra privati, anche qualora riguardino merci prive di carattere commerciale, a prescindere dal tracciato doganale utilizzato (H1 o H7).

In caso di dichiarazione semplificata (H7), la contabilizzazione del contributo non avviene in fase di presentazione della dichiarazione, come per le dichiarazioni ordinarie (H1), bensì secondo le modalità di contabilizzazione periodica previste per i dazi ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del Codice Doganale dell’Unione.

Ai fini dell’applicazione del contributo, per le dichiarazioni semplificate (H7) il valore di riferimento, che non deve superare la soglia dei centocinquanta euro, è rappresentato dal valore intrinseco della merce. Tale valore è determinato come segue:

  • per le merci di carattere commerciale, il prezzo delle merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, al netto dei costi di trasporto e assicurazione, salvo che tali costi siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente;
  • per le merci prive di carattere commerciale, il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero state vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione.

Per le dichiarazioni semplificate (H7), il contributo è dichiarato, contabilizzato e versato su base quindicinale dai dichiaranti, mediante emissione di bolletta A22 presso il servizio di cassa dell’ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni. In particolare, la prima quindicina comprende le dichiarazioni registrate dal 1° al 15 del mese, mentre la seconda quindicina comprende quelle registrate dal 16° giorno fino all’ultimo giorno del mese.

Le modalità applicative del contributo sono state successivamente integrate dalla circolare ADM n. 1/2026, che ha introdotto un periodo transitorio per la contabilizzazione e il pagamento, consentendo il ricorso a forme di assolvimento periodico in considerazione delle difficoltà di adeguamento dei sistemi informativi dell’Amministrazione e degli operatori. In particolare, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, i contributi dovuti formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento differiti, sulla base di apposita dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla circolare ADM n. 37/2025, da presentarsi entro il 15 marzo 2026.

Per le importazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2026, trovano invece piena applicazione le regole ordinarie previste dalla circolare ADM n. 37/2025. Si ricorda che l’importo del contributo è pari a due euro per ciascuna spedizione.

Tale impostazione conferma come il contributo non sia concepito per essere gestito come onere puntuale sulla singola spedizione, ma come fenomeno aggregato, coerente con la natura seriale dei flussi interessati.

Questo orientamento si inserisce, peraltro, in un contesto più ampio di evoluzione a livello unionale. Con comunicazione del 12 dicembre 2025, la Commissione europea ha richiamato la necessità di rafforzare il presidio doganale sui flussi di merci di modico valore provenienti da Paesi terzi, evidenziando le criticità derivanti dall’attuale volume delle spedizioni e dalla concentrazione dei flussi nell’ambito dell’e-commerce. In tale prospettiva, il contributo introdotto a livello nazionale non rappresenta un intervento isolato, ma si colloca coerentemente in una tendenza europea di progressivo presidio economico e informativo dei flussi ad alta frequenza, anticipando logiche destinate a trovare applicazione più ampia nel prossimo futuro.

5.     Una lettura integrata delle circolari: presidio, pianificazione e valore per gli operatori

Per le imprese che operano su flussi ad alta frequenza, le indicazioni che emergono sono chiare: la gestione doganale non può più essere affrontata come una sequenza di adempimenti isolati, ma deve essere progettata a monte. Le semplificazioni sui resi e, al contempo, i nuovi oneri sulle spedizioni di modico valore rendono evidente come pianificazione, mappatura e riconciliazione dei flussi siano oggi elementi essenziali per garantire continuità operativa e controllo del rischio.

In un contesto in cui i volumi si misurano in miliardi di spedizioni, il valore non risiede nella gestione della singola dichiarazione, ma nella solidità del modello organizzativo che la genera. Le esperienze maturate con strumenti come l’Easy Free Back dimostrano che le semplificazioni sono sostenibili solo se integrate in processi strutturati, supportati da presidi documentali, tracciabilità informatizzata e qualità del dato.

La pianificazione doganale si traduce quindi in scelte operative concrete: definire il ciclo di vita della spedizione, stabilire regole di instradamento tra reintroduzione in franchigia, regimi speciali e importazione definitiva, dotarsi di sistemi in grado di garantire coerenza e riconciliazione dei flussi nel tempo. In questa prospettiva, la trade compliance non rappresenta un costo a valle del processo, ma una leva di governo capace di trasformare il presidio doganale in un fattore strutturale di efficienza, affidabilità e competitività.

Tax | Global Trade Advisory STS Deloitte - Spedizioniere Doganale presso Euro Pool Liguria S.r.l. - Laurea in Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti - Master in Economia e Management Marittimo e Portuale

Alessandra Sigismondi