A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio scorso, l’Unione europea ha adottato molteplici misure sanzionatorie che – integrando le misure già adottate nel 2014 – limitano fortemente gli scambi commerciali con la Federazione Russa.

Il più recente intervento sanzionatorio è stato adottato dalle autorità europee per condannare fermamente i “referendum” di annessione, ritenuti illegali, indetti nelle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk Kherson, e Zaporizhzhia.

In particolare, giovedì 6 ottobre sono stati pubblicati – sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione – i Regolamenti europei aventi ad oggetto l’ottavo pacchetto di sanzioni verso la Federazione Russa, ovvero, il Reg. (UE) 2022/1904 (riguardante le misure merceologiche) che modifica il Reg. (UE) 833/2014 ed il Reg. (UE) 2022/1095 (relativo alle misure soggettive) che modifica il Reg. (UE) 269/2014. Detti regolamenti sono in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, ovvero da venerdì 7 ottobre 2022.

  • (UE) 2022/1904

Il Reg. (UE) 2022/1904 modifica il Reg. (UE) 833/2014 – concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina – e istituisce nuove restrizioni commerciali di carattere merceologico, sia all’importazione che all’esportazione, nonché restrizioni alla prestazione di particolari servizi anche riguardanti i trasporti.

Restrizioni all’import

L’ottavo pacchetto di sanzioni amplia la portata delle restrizioni commerciali all’import, estendendole a ulteriori prodotti siderurgici e semilavorati russi elencati nell’allegato XVII del Reg. (UE) 833/2014.

In forza dell’art. 3 octies del Regolamento, è stato inoltre previsto un divieto di importare o acquistare – a far data dal 30 settembre 2023 (fatto salvo per alcuni specifici codici doganali) – i prodotti elencati nell’allegato XVII, sottoposti a trasformazione in un paese terzo, che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia. Per alcuni semiprodotti di ferro o di acciai non legati sono state previste deroghe, per specifiche quantità determinate in base al sistema dei contingenti tariffari. Detta previsione comporterà un onere importante per gli operatori economici, che saranno tenuti a verificare l’origine del materiale siderurgico contenuto nei prodotti finiti acquistati da Paesi terzi.

L’allegato XXI del Reg. (UE) 833/2014, riguardante i beni che generano introiti significativi per la Russia, è stato inoltre ampliato, prevedendo altri prodotti interessati dai divieti all’importazioni quali, per esempio, macchinari ed elettrodomestici, plastica, veicoli, tessili, calzature, cuoio, ceramica, prodotti di bellezza, tubi e accessori, imballaggi ed alcuni prodotti chimici.

Restrizioni all’export

Le nuove restrizioni all’esportazione colpiscono diversi settori, tra cui quello militare, industriale o tecnologico, ampliando il divieto di esportazione ad ulteriori prodotti.

L’allegato VII del Reg. (UE) 833/2014 – che indentifica, con voci di controllo, i beni c.d. quasi duali vietandone la vendita e l’esportazione in quanto considerati beni strategici per il rafforzamento militare e tecnologico della Federazione Russa – è stato ampliato con l’inclusione di armi e dispositivi antisommossa e di autodifesa (tra cui teaser e spray urticanti), di prodotti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani nonché di alcuni composti chimici in concentrazioni uguali o superiori al 90% del peso (tra cui il mercurio e acido solforico). Detto allegato è stato, inoltre, integrato con una Parte B che prevede restrizioni per taluni prodotti elettronici, quali dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici e apparecchi fotografici (Capitoli 85 e 90).

Altre integrazioni hanno riguardato:

  • l’allegato XI del Regolamento (UE) 833/2014, con particolare riferimento al settore dei veicoli di navigazioni aerea o spaziale (Capitolo 88), e di altri beni funzionali al settore energetico russo, come guarnizioni per freni, antenne e riflettori, pneumatici per veicoli aerei e strumenti di misurazione della pressione; e
  • l’allegato XXIII del Regolamento (UE) 833/2014, riguardante i beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe tra i quali per esempio carboni fossili e ligniti.

Restrizioni sulla prestazione di servizi

Con l’ottavo pacchetto le restrizioni riguardanti la prestazione di servizi al governo russo o alle persone giuridiche stabilite in Russia, sono state estese anche ai servizi di consulenza informatica, di consulenza legale, di architettura e ingegneria con la previsione di alcune specifiche esclusioni. Si rimanda alla versione consolidata delle FAQ della Commissione europea per le definizioni dei servizi sopra riportati.

Restrizioni sul petrolio greggio russo

Sino all’introduzione dell’ottavo pacchetto, risultavano vietati i servizi connessi al trasporto verso Paesi terzi dei prodotti petroliferi di cui all’allegato XXV. Con il nuovo pacchetto di sanzioni, l’articolo 3 quindecies, comma 4 ha posto le basi per vietare il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, dei prodotti originari della Russia o esportati dalla Russia elencati nell’allegato XXV. Il divieto menzionato entrerà in vigore solo a seguito dell’adozione da parte del Consiglio di un meccanismo di fissazione di un tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare (c.d. price cap) attraverso la modifica all’allegato XI della decisione 2014/512.

Sono, inoltre, state introdotte alcune esclusioni specifiche ai divieti trasporto e di fornitura di servizi relativi al trasporto, tra le quali quelle riguardanti prodotti in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi e quelle relative al trasporto di prodotti petroliferi quando il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo che sarà fissato nell’allegato XXVIII, che conterrà la tabella dei prodotti con codici NC e prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto dei prezzi.

  • (UE) 2022/1905:

Il Reg. (UE) 2022/1905 modifica il Reg. (UE) 269/2014 , il quale identifica nell’allegato I le persone fisiche, giuridiche, ed entità sottoposte a sanzioni di carattere soggettivo, ovvero a congelamento dei fondi e delle risorse economiche e a divieto di messa a disposizione di fondi e/o risorse economiche a favore di soggetti designati ed entità da questi possedute e/o controllate.

L’ottavo pacchetto ha ampliato la lista dei soggetti ed entità di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 269 del 2014, sanzionando ulteriori individui ed enti. Il nuovo allegato include la designazione di ulteriori 30 individui e 7 entità coinvolti nell’organizzazione dei referendum nelle regioni ucraine occupate, soggetti attivi nel settore della difesa e responsabili della propaganda del Cremlino.

Si segnala inoltre la previsione inserita all’art. 3, lett. h) del Reg. (UE) 269/2014 , che consente al legislatore europeo di includere nella lista di cui all’allegato I menzionata i soggetti (anche non russi) che facilitano l’aggiramento delle disposizioni dei regolamenti che istituiscono le sanzioni contro la Federazione Russa.

In considerazione delle significative restrizioni adottate con l’ottavo pacchetto di sanzioni verso la Russia e del rischio di diversione sempre più alto, il suggerimento per gli operatori attivi in tale area geografica è di aggiornare le analisi svolte al fine di verificare la conformità delle proprie attività con la normativa sanzionatoria unionale.

Si segnala che, in data 28 novembre, il Consiglio dell’UE ha adottato la Decisione (UE) 2022/2332, la quale aggiunge la violazione delle misure restrittive all’elenco dei “reati dell’UE” incluso nel trattato sul funzionamento dell’UE. La Commissione europea ha emesso il 2 dicembre un comunicato stampa in cui presenta una proposta per armonizzare i reati penali e le sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’UE. Infine, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, mentre si trovava in Finlandia, ha confermato i lavori in corso a Bruxelles sul nono pacchetto di sanzioni.

Gianluca Sigismondi

Riccardo Cima

Tax | Global Trade Advisory STS Deloitte - Spedizioniere Doganale presso Euro Pool Liguria S.r.l. - Laurea in Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti - Master in Economia e Management Marittimo e Portuale