Lo sfruttamento lavoro forzato nella fabbricazione di prodotti di largo consumo è un tema di portata globale.

Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), nel 2022 circa 27,6 milioni di persone a livello mondiale versavano in una situazione di lavoro forzato, tra cui 3,3 milioni di minori. Con l’obiettivo di contrastare tale fenomeno, l’Unione europea ha adottato il Regolamento UE 27 novembre 2024, n. 2024/3015 (Regolamento UE sul lavoro forzato), che introduce il divieto per gli operatori di esportare, immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione europea prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

La disciplina si applica a qualsiasi merce ottenuta in tutto o in parte con il lavoro forzato, in una qualunque fase della catena di approvvigionamento. Ai fini dell’applicazione del regolamento è irrilevante la percentuale di prodotto realizzata mediante lavoro forzato, essendo sufficiente che quest’ultimo abbia interessato, anche solo parzialmente, una qualsiasi fase del processo produttivo.

Il regolamento recepisce la definizione di lavoro forzato contenuta nell’articolo 2 della Convenzione OIL del 1930 n. 29, ai sensi della quale costituisce “lavoro forzato” qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona, anche minore, sotto la minaccia di una pena e per il quale la medesima non si sia offerta spontaneamente.

La nozione base si compone di tre elementi, ossia l’esistenza di un’attività lavorativa o di un servizio, l’assenza di consenso libero e volontario del lavoratore e il ricorso a forme di coercizione, compresa la violenza fisica, la servitù per debiti, il trattenimento della retribuzione, il sequestro o la trattenuta dei documenti di identità, intimidazioni o minacce, in forma diretta o indiretta.

Il lavoro forzato può essere suddiviso in due macro-categorie, a seconda che sia imposto da soggetti privati (privately imposed forced labour) o dallo Stato (State-Imposed Forced Labour – SIFL), ossia dalle autorità statali, da soggetti che agiscono per conto dello Stato ovvero da enti che esercitano poteri assimilabili a quelli pubblici.

Il divieto introdotto dal regolamento UE si estende anche ai prodotti offerti mediante piattaforme di e-commerce o altri mezzi di vendita a distanza se messi a disposizione sul mercato dell’Unione, ossia se l’offerta di vendita è destinata agli utilizzatori finali nell’Unione.

Fuori dall’ambito di applicazione restano le prestazioni di servizi, anche qualora siano funzionali all’immissione sul mercato di un prodotto del lavoro forzato, quali, per esempio, trasporto, deposito, magazzinaggio o attività logistiche. Parimenti, sono esclusi il lavoro domestico e i prodotti che hanno già raggiunto gli utilizzatori finali.

Il regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2024 ma sarà pienamente applicabile dal 14 dicembre 2027. In attesa di tale data, il 3 settembre 2026, la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta ufficiale Linee guida illustrative, contenenti indicazioni operative sugli obblighi di due diligence necessari per conformarsi alla nuova disciplina.

Un’importante precisazione: la Commissione ha precisato che le nuove regole non interesseranno soltanto i prodotti realizzati dopo il 14 dicembre 2027, ma anche quelli già presenti sul mercato europeo a quella data. Saranno quindi soggette al divieto le merci conservate nei magazzini, esposte nei punti vendita o offerte attraverso piattaforme online e altri canali di vendita a distanza, anche se prodotte o importate prima dell’entrata in vigore del regolamento.

Sebbene, pertanto, l’entrata in vigore del regolamento sia prevista fra più di un anno, le imprese potrebbero essere destinatarie domani di beni immessi in consumo oggi!

Ma come funzionerà il procedimento sanzionatorio? Secondo le linee guida della Commissione, si articolerà in diverse fasi. In primo luogo, l’Autorità procederà alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e verificabili per stabilire se vi sia una probabile violazione del divieto di lavoro forzato.

Se vi sarà un rischio probabile di violazione, l’Autorità potrà avviare una fase preliminare rispetto all’indagine formale per raccogliere ulteriori informazioni dagli operatori economici e verificare l’esistenza di un fondato motivo di preoccupazione.

In tal caso, l’Autorità avvierà un’indagine formale che dovrà concludersi entro nove mesi. Agli operatori economici coinvolti dovrà essere concesso un termine compreso tra trenta e sessanta giorni lavorativi per fornire le informazioni richieste. In fase di indagine l’Autorità potrà prendere in considerazione anche le trascrizioni dei colloqui, foto, video delle condizioni di lavoro, dei dormitori, note di conversazioni, copie di messaggi o corrispondenza per posta elettronica, immagini satellitari e geolocalizzazione degli impianti.

All’esito dell’indagine, nel caso in cui sia accertata la violazione, l’Autorità potrà adottare una decisione che vieti l’immissione sul mercato unionale dei prodotti interessati e la pubblica sul Portale Unico sul Lavoro Forzato (Forced Labour Single Portal). Il divieto avrà efficacia generale e si applicherà anche agli altri operatori che commercializzino o esportino tali prodotti. Per i beni appartenenti a catene di approvvigionamento strategiche o critiche, l’Autorità potrà imporre il trattenimento temporaneo dei prodotti, anziché il loro smaltimento, fino all’eliminazione della “componente” di lavoro forzato, ove possibile. La decisione dovrà indicare un termine ragionevole entro il quale gli operatori dovranno conformarsi agli ordini e alle informazioni sulla possibilità di chiedere all’autorità competente di riesaminarla o ritirarla, nonché sulle opzioni di ricorso contro di essa nella giurisdizione competente.

Gli Stati membri UE, entro il prossimo dicembre, dovranno stabilire le sanzioni applicabili in caso di inosservanza di una decisione, tenendo conto di diversi fattori, tra cui la gravità e la durata dell’inosservanza, le precedenti violazioni e il grado di cooperazione degli operatori coinvolti, oltre a eventuali fattori attenuanti o aggravanti.

Da osservare che, nel caso in cui, durante l’indagine, emerga un rischio o un caso di lavoro forzato, l’operatore sarà tenuto ad adottare tempestivamente misure idonee a prevenirlo, eliminarlo o attenuarlo. Si tratta di un aspetto rilevante, poiché l’Autorità potrà decidere di non avviare l’indagine qualora ritenga che non sussista più un sospetto fondato proprio in ragione delle misure adottate dall’impresa.

Per le imprese sarà fondamentale dotarsi di un sistema di due diligence idoneo a prevenire e gestire i rischi di lavoro forzato lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Per realizzare gli obiettivi imposti dal Regolamento, la Commissione si è impegnata a cooperare e collaborare con le autorità designate da ciascun Stato membro, ma anche con quelle di Paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e altri pertinenti portatori di interessi.

Anche gli Stati Uniti hanno adottato una normativa nazionale che vieta l’importazione di merci prodotte con il lavoro forzato.

Nel caso statunitense, tuttavia, più che l’intento umanitario sembra prevalere ancora una volta la volontà di utilizzare lo strumento sanzionatorio come arma geopolitica.

Il 23 luglio scorso, l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha concluso le indagini ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974. All’esito a tali indagini, sono stati applicati, nei confronti di 60 Paesi, dazi con aliquote pari al 10% e al 12,5%, per la mancata imposizione e applicazione effettiva del divieto di importazione di merci prodotte con lavoro forzato.

La misura tariffaria americana è entrata in vigore il 24 luglio 2026 e si applica alle merci dichiarate per il consumo (entry for consumption) o estratte da un deposito per il consumo.

L’aliquota fissa del 10% si applica a 17 Paesi che prevedono un divieto di importazione di merci prodotte con lavoro forzato, e che si sono impegnati a rispettarlo tramite un Accordo di reciprocità commerciale con gli Stati Uniti o che hanno adottato un regime parziale; l’aliquota del 12,5% si applica, invece, a tutte le altre nazioni.

Per l’Unione europea e Taiwan, il dazio imposto sulla base della Section 301 è limitato in modo che il suo valore, sommato al dazio MFN (most favorite nation) su un determinato bene, non superi il 10%. Lo stesso meccanismo si applica ai beni importati da Giappone, Corea del Sud e Svizzera, ma con l’aliquota, al netto del dazio MFN, pari al 12,5%.

A differenza delle precedenti misure di politica economica, i dazi adottati sulla base della Section 301 non presentano un limite di tempo determinato, ma sono subordinati ai progressi di ogni singolo Stato nella lotta alle pratiche di lavoro forzato.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto Tributario presso l’Università di Genova e il Master in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica di Milano.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova, dopo una lunga esperienza presso un noto studio legale specializzato in fiscalità indiretta, dal 2019 entra a far parte del team dello Studio Armella & Associati.

È autore di numerosi articoli e svolge attività di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria.

È membro del gruppo di lavoro Accise della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce.