Nuove restrizioni all’import e all’export e una black list soggettiva più ampia. Sono queste le principali novità del Regolamento UE 23 febbraio 2024, n. 745, con il quale l’Unione europea ha approvato il tredicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione russa.

Il regolamento si inserisce in un quadro normativo che, a ormai due anni dall’inizio del conflitto russo-ucraino, prevede numerose misure restrittive volte a impedire la crescita industriale e bellica russa. Obiettivo fondamentale dell’Unione europea, infatti, è quello di ridurre sensibilmente gli scambi commerciali con la Russia, attraverso l’introduzione di misure sanzionatorie con nuovi accorgimenti che aiutino, altresì, a prevenire l’elusione delle restrizioni precedentemente adottate.

In particolare, il XIII pacchetto di sanzioni rafforza i vincoli all’esportazione già in vigore, ampliando l’elenco di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento del settore della difesa e della sicurezza russa. L’allegato VII del nuovo Regolamento, che sostituisce la parte B dell’allegato VII del Reg. Ue 833/2014, include tra le categorie di prodotti interessati dalle restrizioni: i dispositivi a semiconduttore, i circuiti integrati elettronici, apparecchiature di fabbricazione e collaudo, apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici, numerosi componenti elettrici/magnetici, macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati, prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati, dispositivi, moduli e assiemi elettronici e materiali energetici e precursori.

Secondo le nuove misure restrittive, i beni e tecnologie elencati nell’allegato VII non possono essere forniti, trasferiti o esportati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

Il nuovo pacchetto di sanzioni aggiorna, altresì, la black list di persone fisiche e giuridiche con i quali gli operatori UE non possono intrattenere rapporti commerciali, in quanto considerati coinvolti nel settore militare russo o perché aventi legami con la difesa e la sicurezza di tale Paese. Nello specifico, sono state listate 106 nuove persone fisiche e 88 nuove entità (allegato I). L’inclusione riguarda non solo personalità russe, ma anche diversi soggetti residenti in, o provenienti da, Paesi terzi diversi dalla Russia, ad esempio l’India, lo Sri Lanka, la Cina, la Serbia, il Kazakistan, la Thailandia e la Turchia.

A fronte di tali sanzioni economiche che l’Unione europea ha progressivamente aggiornato, infatti, alcuni tra i soggetti e gli enti direttamente destinatari delle misure restrittive hanno messo a punto varie tecniche per aggirare tali disposizioni, per esempio utilizzando schemi finanziari complessi, falsificando la natura o l’origine delle merci scambiate, o affidandosi alle giurisdizioni di paesi terzi. È possibile, quindi, che alcuni operatori internazionali si trovino nella posizione di facilitare tali attività vietate, riducendo così l’impatto delle sanzioni e violando la normativa unionale.

Anche per tale ragione, i divieti all’import e all’export previsti complessivamente dai pacchetti di sanzioni non riguardano esclusivamente gli scambi commerciali diretti con la Russia, essendo vietate anche le eventuali triangolazioni con i Paesi dell’Unione economica eurasiatica, realizzate al fine di eludere i controlli doganali alle frontiere.

Al fine di evitare l’applicazione di sanzioni, previste per l’ipotesi in cui si intrattengano rapporti economici con le personalità inserite nella black list, è necessario che le imprese compiano un’attenta due diligence soggettiva sulle proprie controparti. Uno strumento utile per dimostrare l’assoluta buona fede della società che intrattiene rapporti commerciali con una controparte russa, è la banca dati “elenchi di persone, entità ed elementi”, consultabile sul sito www.sanctionsmap.eu che viene regolarmente aggiornato con i nomi dei nuovi soggetti listati.

Occorre ricordare, inoltre, che, a partire dal 20 marzo 2024, i contratti di vendita di determinati prodotti sensibili in esportazione verso Paesi terzi devono contenere una apposita clausola contrattuale (c.d. no-Russia clause) che vieti la riesportazione di tali merci nella Federazione russa.

La Commissione europea, infatti, con l’adozione del Reg. UE 18 dicembre 2023, n. 2878, ha inteso rafforzare gli strumenti antielusivi, introdotti con i precedenti pacchetti, al fine di prevenire l’elusione delle sanzioni e di ostacolare il fenomeno della deviazione dei flussi di materie prime e semilavorati strategici.

Nello specifico, l’art. 12-octies del regolamento ha introdotto l’obbligo della no-Russia clause per gli esportatori di determinati prodotti “sensibili” all’atto della vendita o altra operazione commerciale verso Paesi terzi (ovviamente diversi dalla Russia). Sono, tuttavia, esclusi dal campo di applicazione di tale misura i contratti di esportazione verso i Paesi considerati collaborativi dal punto di vista dei controlli e delle restrizioni. I prodotti “sensibili” rientranti in tale categoria sono individuati dagli allegati XI, XX E XXXV del Regolamento Ue 2023/2878, e comprendono beni e tecnologie, carburanti, armi da fuoco e munizioni.

È previsto che i contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023, con esecuzione protratta oltre il 20 dicembre 2024, siano adeguati in senso coerente al divieto. In deroga al dettato dell’art. 12-octies, invece, per i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023, eseguibili entro e non oltre il 20 dicembre 2024, non è necessaria l’integrazione della no-Russia clause.

In caso di conoscenza di una possibile o effettiva violazione di tali obblighi contrattuali, l’art. 12-octies, terzo e quarto comma, prevede un tempestivo onere di segnalazione all’Autorità competente.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto Tributario presso l’Università di Genova e il Master in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica di Milano.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova, dopo una lunga esperienza presso un noto studio legale specializzato in fiscalità indiretta, dal 2019 entra a far parte del team dello Studio Armella & Associati.

È autore di numerosi articoli e svolge attività di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria.

È membro del gruppo di lavoro Accise della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce.