In data 15 settembre 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione 17 agosto 2023, n. 1773, che precisa le modalità applicative del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), ossia il nuovo dazio doganale ambientale, introdotto dal Reg. Ue 10 maggio 2023, n. 956.

Nelle intenzioni dell’Unione europea, il CBAM svolgerà la funzione di riequilibrare il dumping con riferimento a Paesi extra-Ue che esportano in territorio europeo merci prodotte con un livello di sostenibilità ambientale ritenuto non sufficiente.

Tale misura fa parte del progetto “fit for 55%” ed è finalizzata a garantire che le merci provenienti da tali Paesi scontino un prezzo per le loro emissioni di carbonio, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS). Nel dettaglio, infatti, l’Unione europea ha fissato come obiettivo la riduzione entro il 2030 dei gas a effetto serra presenti nell’atmosfera del 55%, rispetto ai livelli registrati negli anni ’90. Questo impegno è stato stabilito nell’ambito del Green Deal europeo, un insieme di iniziative strategiche finalizzate a guidare l’UE verso la transizione ecologica, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

L’introduzione del CBAM sarà graduale. È previsto, infatti, un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, durante il quale gli importatori dovranno rispettare nuovi obblighi di compliance, comunicando le quantità di emissioni di carbonio dei beni importati. Soltanto dal 2026, infatti, sarà necessario acquistare i certificati CBAM.

Per quanto concerne i settori attualmente coinvolti, il CBAM inciderà su settori cruciali dell’import e dell’economia nazionale, quali il cemento, ferro e acciaio, idrogeno, alluminio ed elettricità. Tuttavia, la Commissione europea ha pianificato un’estensione del catalogo delle merci interessate, includendo anche tutti quei settori, come l’industria automobilistica, che già dipendono da queste materie prime all’interno delle proprie catene di approvvigionamento.

Secondo quanto stimato dalla Commissione europea, l’introduzione dei certificati CBAM poterà un importante gettito per le casse unionali, per una cifra che ammonterà approssimativamente tra i 9 e i 14 miliardi di euro all’anno.

Il Regolamento di esecuzione di settembre, 2023/1773, in esecuzione del Regolamento 2023/956, ha lo scopo di definire gli obblighi di comunicazione relativi al periodo transitorio. Gli importatori, infatti, avranno l’obbligo di inviare una dichiarazione in cui indicare la tipologia di merci importate e la quantità delle emissioni di carbonio (dirette e indirette) in esse contenute, per le quali la Commissione Ue ha adottato un sistema di calcolo flessibile.

Fino al 31 dicembre 2024, infatti, le emissioni incorporate dei beni potranno essere determinate utilizzando uno dei seguenti metodi di monitoraggio e comunicazione: un sistema di tariffazione del carbonio nel luogo in cui si trova l’impianto; un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni nel luogo in cui si trova l’impianto oppure un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l’impianto, che può includere la verifica da parte di un ente accreditato.

A partire dal 1° gennaio 2025, invece, le emissioni specifiche incorporate dei beni saranno determinate mediante sistemi di misurazione e fattori di calcolo derivanti da analisi di laboratorio, valori standard oppure tramite la misurazione continua della concentrazione del gas a effetto serra in questione nel gas e nel flusso di scarico.

Le prime dichiarazioni CBAM dovranno essere presentate all’Agenzia delle dogane entro il 31 gennaio 2024.

Il modello e l’elenco delle informazioni dettagliate che devono essere inclusi in questa relazione sono forniti nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione. In particolare, ogni importatore avrà l’obbligo di specificare il Paese di origine delle merci e i dati necessari per identificare l’impianto in cui sono state prodotte tali merci.

Nei considerando che precedono la parte attuativa del regolamento di esecuzione, la Commissione europea evidenzia che i requisiti di comunicazione dovrebbero essere ridotti al minimo indispensabile al fine di alleviare l’onere sugli importatori durante il periodo di transizione. Tali requisiti dovrebbero principalmente agevolare la corretta compilazione delle dichiarazioni CBAM al termine del periodo transitorio.

Tuttavia, la Commissione enfatizza la necessità di una collaborazione continua tra importatori e fornitori dei beni soggetti al Regolamento.

Gli importatori devono assicurarsi che i gestori degli impianti, cioè i loro fornitori al di fuori dell’Unione Europea, mettano a disposizione tempestivamente le informazioni riguardanti i limiti di sistema dei processi di produzione, compresi i dati sulle emissioni a livello dell’impianto, le emissioni attribuite ai processi di produzione e le emissioni incorporate nelle merci. Questi dati sono essenziali per adempiere agli obblighi di comunicazione.

L’articolo 8 del Regolamento in esame prevede che per ogni trimestre dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, bisognerà inviare la dichiarazione CBAM al registro transitorio entro la fine del mese successivo.

Il primo invio, pertanto, è previsto entro il 31 gennaio 2024. In tale dichiarazione, dovranno essere indicate le importazioni dell’ultimo trimestre del 2023. L’ultima dichiarazione del periodo transitorio, sarà, invece, riferita al quarto trimestre del 2025 e dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2026.

Oltre alle informazioni riguardanti le merci importate, il dichiarante avrà l’obbligo di comunicare se la dichiarazione è presentata in nome proprio o in qualità di rappresentante doganale indiretto per conto di un terzo soggetto.

Le dichiarazioni CBAM, dopo essere state inviate, saranno raccolte all’interno del c.d. “registro transitorio”. Tale strumento consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione UE, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione, conformemente all’articolo 9 del Regolamento di esecuzione, il dichiarante avrà la facoltà di apportare modifiche alle informazioni in essa contenute entro due mesi dalla conclusione del trimestre di riferimento. Tale opportunità sarà preclusa in caso di controversie.

Ai sensi dell’articolo 11, inoltre, la Commissione avrà la facoltà di verificare le dichiarazioni CBAM, al fine di valutare il rispetto degli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio.

Qualora siano accertate violazioni del Regolamento di esecuzione, la Commissione UE, ha previsto l’applicazione di sanzioni. Nello specifico, si potrà incorrere in sanzioni nei casi in cui il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi dichiarativi.

Ai sensi dell’articolo 14, par. 4, sono previste sanzioni anche nei confronti degli operatori che, dopo aver ricevuto la richiesta di rettifica della dichiarazione da parte dell’autorità competente, non abbiano intrapreso le misure necessarie per la correzione di quanto depositato.

Riguardo ai criteri per il calcolo delle sanzioni, l’art. 16 stabilisce che l’Autorità competente dovrà tenere conto non solo della gravità dell’infrazione e delle quantità non dichiarate, ma anche della durata della mancata comunicazione, oltre a valutare eventuali comportamenti dolosi o negligenti e comportamenti elusivi intenzionali precedenti.

Se si rilevano anomalie, al dichiarante potrebbero essere comminate sanzioni comprese tra 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni di CO2 non dichiarata.

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Stefano Comisi

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto Tributario presso l’Università di Genova e il Master in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica di Milano.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova, dopo una lunga esperienza presso un noto studio legale specializzato in fiscalità indiretta, dal 2019 entra a far parte del team dello Studio Armella & Associati.

È autore di numerosi articoli e svolge attività di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria.

È membro del gruppo di lavoro Accise della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce.