Le mascherine importate dall’ASL per far fronte all’emergenza da Covid-19 non dovevano scontare dazi e Iva all’importazione. A stabilirlo è la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, con la sentenza n. 107/2023, la quale ha sancito l’annullamento di una pretesa milionaria, a titolo di diritti d’importazione, da parte dell’Agenzia delle dogane.

Nel caso esaminato dai giudici altoatesini, l’Agenzia delle dogane di Bolzano aveva contestato che i dispositivi importati dall’ASDAA (Azienda Sanitaria dell’Alto Adige), nello specifico, mascherine KN95, potessero rientrare tra i prodotti ammessi al beneficio della franchigia di cui all’art. 74, Reg Ue 1186/2009. Tale norma prevedeva, infatti, l’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva per le importazioni di dispositivi medicali idonei a contrastare gli effetti della pandemia, effettuate a partire dal 30 gennaio 2020. La Dogana sosteneva, in particolare, che tali merci, non essendo a suo giudizio idonee a essere distribuite presso gli ospedali locali, non potessero beneficiare della franchigia.

Durante la fase emergenziale, la Commissione UE, con la decisione 2020/491, in risposta alle domande formulate dai Paesi membri, ai sensi del regolamento unionale sulle franchigie doganali n. 1186/2009, aveva stabilito che, per le importazioni da Paesi terzi di mascherine, guanti, tute di protezione (Dpi) e varie strumentazioni mediche (come i ventilatori polmonari), gli operatori non dovessero scontare i dazi (fissati in media al 12% del costo di tali prodotti) e l’Iva all’importazione. Tale decisione aveva efficacia retroattiva, applicandosi, quindi, anche alle importazioni già effettuate a decorrere dal 30 gennaio e per quelle ancora da effettuare fino al termine del 31 luglio 2020 (salvo poi una necessaria proroga).

Ai sensi di tale provvedimento, potevano ritenersi esenti le merci importate per l’immissione in libera pratica da e per conto di Enti statali, organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici e unità di pronto soccorso impegnate nel contrasto della pandemia.

Successivamente, con la determinazione 3 aprile 2020, n. 107042, l’Agenzia delle dogane ha dato attuazione a quanto deciso dalla Commissione UE, specificando che l’applicazione del beneficio dell’esenzione è comunque soggetta a verifiche dell’Ufficio doganale competente per territorio. Ciò che emerge chiaramente dalla ricostruzione normativa delineata dai giudici di Bolzano è che l’esenzione dal pagamento dei dazi e dell’Iva fosse dovuta in via automatica, non essendo necessaria altro tipo di autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità preposta. A tal proposito, la stessa Agenzia delle dogane aveva precisato (determinazione AD 3 aprile 2020, n. 10742) che, essendo intervenuta la decisione della Commissione UE, non fosse necessario un atto di impegno finalizzato alla corresponsione dei diritti sospesi (invero, previsto invece dalla determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane del 27 marzo 2020), ma esclusivamente quello di destinare la merce importata a finalità̀ di collaborazione e solidarietà con le Autorità sanitarie.

Nelle contestazioni che l’Agenzia delle dogane di Bolzano aveva mosso alla ASL era stata, inoltre, rilevata la necessità di una previa approvazione da parte di un Ente pubblico (nel caso di specie, l’Inail) per poter procedere all’importazione dei suddetti prodotti dalla Cina. L’Azienda sanitaria altoatesina aveva effettivamente interpellato l’Inail, ottenendo un provvedimento che certificava solo in parte l’idoneità delle merci importate per contrastare l’epidemia: nello specifico, il diniego riguardava le mascherine KN95, declassate a mascherine “generiche”, e le tute protettive (Dpi), considerate merci “non sicure” dal Comitato Tecnico Scientifico. Di conseguenza, la Dogana aveva contestato la legittimità della franchigia di dazi e Iva relativamente a tali merci, considerate inidonee a realizzare il fine o il risultato per il quale erano stati importate dall’Asl.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, tuttavia, dopo un approfondito excursus storico-normativo circa l’evoluzione del quadro epidemiologico, ha chiaramente affermato che l’Asl non era in alcun modo tenuta a richiedere la validazione straordinaria dell’Inail, trattandosi, nel caso di specie, di un’importazione necessaria a soddisfare, con carattere di urgenza, esigenze sanitarie delle unità di pronto soccorso, e non già per finalità commerciali. Tale approvazione era necessaria unicamente per i privati che intendessero importare di dispositivi medici sprovvisti della marchiatura CE; diversamente, per tutte le altre importazioni effettuate da Enti ospedalieri in una situazione sanitaria emergenziale, la concessione della franchigia non poteva ritenersi esclusa.

La Dogana, pertanto, non aveva correttamente considerato l’ampia formulazione della decisione 2020/491, la quale aveva espressamente esteso le agevolazioni doganali e fiscali in parola a tutte le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, senza rinviare o richiamare nessun elenco tassativo di merci. Anche le mascherine KN95, dunque, avrebbero potuto, se del caso, una volta declassate al rango di mascherine generiche, essere utilmente impiegate nella lotta alla pandemia da parte di altri operatori (non sanitari) dell’ASDAA (per esempio dalla protezione civile o da altri soggetti pubblici impegnati nel contrasto dell’emergenza sanitaria).

In tal senso, infatti, secondo quanto autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato, la destinazione delle merci non era, esclusivamente quella ospedaliera, “ma anche quella, parimenti rilevante, dell’utilizzo da parte delle strutture territoriali della Protezione impegnate nel territorio nazionale anche nell’allestimento dei posti letto destinati ai soggetti affetti dal virus Sars-CoV-2” (Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2021, n. 7504).

Secondo la Commissione UE (decisione n. 2020/491), inoltre, l’esenzione dai dazi e dall’Iva all’importazione doveva essere integrale e senza eccezioni nei confronti delle Amministrazioni ospedaliere e sanitarie, tanto più che i DPI sdoganati in franchigia sarebbero serviti per le esigenze del servizio sanitario nazionale, o comunque per essere distribuite gratuitamente ai soggetti impiegati nella lotta alla pandemia, e non già per scopi commerciali o di lucro.

Neppure si può ritenere che l’ASDAA non rientrasse nel novero degli Enti pubblici aventi titolo a beneficiare della franchigia doganale di cui all’art. 74, Reg Ue 1186/2009, né che la destinazione della merce da essa importata fosse diversa dalla semplice distribuzione alle unità di pronto soccorso o al personale sanitario. Ragionevolmente, infatti, l’Azienda sanitaria avrebbe potuto cedere i DPI ad altri soggetti pubblici legittimati (proprio ai sensi della decisione UE 2020/491), senza incorrere nel rischio di vedersi revocare la franchigia doganale e l’esenzione Iva. In tal senso, sanciscono anche l’articolo 78, comma 2 Reg. UE 1186/2009, l’articolo 55, comma 2, direttiva UE 132/2009, per i quali la franchigia resta acquisita nel caso in cui le merci in questione vengano utilizzate da un altro ente legittimato a beneficiarne, a titolo di prestito, locazione o cessione, per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.

I giudici di I grado, alla luce di tali evidenze, hanno, pertanto, accolto il ricorso dell’Asl di Bolzano, affermando l’illegittimità della pretesa dell’Ufficio.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto Tributario presso l’Università di Genova e il Master in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica di Milano.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova, dopo una lunga esperienza presso un noto studio legale specializzato in fiscalità indiretta, dal 2019 entra a far parte del team dello Studio Armella & Associati.

È autore di numerosi articoli e svolge attività di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria.

È membro del gruppo di lavoro Accise della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce.