Nuove modalità di notifica per le aziende che esportano rottami metallici. Con un avviso del 1° dicembre 2025, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), del 25 novembre 2025, che semplifica le modalità di notifica previste dall’art. 30 d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modifiche dalla legge 20 marzo 2022, n. 51).

La circolare introduce una nuova piattaforma informatica attraverso cui dovrà essere adempiuto l’obbligo di notifica per le esportazioni di rottami metallici, anche non originari dell’Italia, classificati ai codici doganali 7204, 7404, 7602 e 7902 della Nomenclatura Combinata.

I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea tali rottami devono notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, un’informativa completa dell’operazione al MIMIT e al MAECI.

L’obbligo di notifica scatta in due casi: per le singole esportazioni che superano la quantità di 250 tonnellate e in caso di più esportazioni, nell’arco di un mese solare, che cumulate superino le 500 tonnellate. In quest’ultimo caso, la notifica dovrà avvenire in concomitanza all’operazione che comporta il superamento della suddetta soglia. La circolare specifica che per “operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare” si intendono le esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali. L’operatore deve effettuare una notifica per ciascuna operazione.

L’obbligo di notificazione deve essere adempiuto in maniera puntuale: eventuali errori possono dar luogo all’avvio di procedure di accertamento piuttosto gravoso. In caso di comunicazione assente o incompleta – salvo che il fatto non costituisca reato –, è prevista di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e, comunque, non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione (art. 30, comma 3, d.l. 21/2022).

La circolare prevede un periodo transitorio dal 15 dicembre 2025, data di attivazione del sistema, al 15 marzo 2026, durante il quale è ancora possibile procedere alla notifica via pec. A partire dal 16 marzo 2026, la piattaforma rappresenterà l’unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche sia al Ministero delle imprese e del Made in Italy che al Ministero degli affari esteri.

Alla piattaforma potranno accedere: il rappresentante legale dell’impresa esportatrice e altri soggetti delegati da quest’ultimo, previo caricamento della delega firmata digitalmente.

L’accesso al sistema deve essere eseguito tramite il sistema pubblico di identità digitale (per esempio SPID o CIE) dal rappresentante legale dell’impresa esportatrice o altri soggetti delegati da quest’ultimo, previo caricamento della delega firmata digitalmente.

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente dovrà inserire all’interno della piattaforma una serie di informazioni tra cui: la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore; il Paese di destinazione finale dell’esportazione; la ragione sociale del destinatario; il codice doganale dei rottami esportati (TARIC); il loro peso netto complessivo in chilogrammi e non in tonnellate; il valore in euro dei rottami alla data di notifica; la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione; la qualifica del rottame esportato; l’Ufficio doganale presso il quale viene operata l’esportazione; eventuali note.

Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, gli operatori devono procedere alla notifica, assicurando la coerenza e la completezza dei dati comunicati in sede di notifica rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale.

È possibile rettificare alcune delle informazioni precedentemente dichiarate sul portale digitale (per esempio, il Paese di destinazione, la ragione sociale del destinatario, il valore in euro dei rottami alla data di notifica). Invece, non potrà essere modificato il codice TARIC delle merci esportate precedentemente dichiarato.

Resta valido, per il peso netto, il margine di variazione massimo del 5% in eccesso tra quanto notificato e quanto effettivamente rilevato dall’ufficio doganale al momento dell’esportazione, come indicato dal MIMIT nella circolare 23 novembre 2022.

A conclusione delle attività di notifica e delle eventuali rettifiche, sarà possibile scaricare dalla piattaforma un documento riepilogativo in formato PDF, firmato digitalmente e protocollato, e un file in formato Excel contenente i dati della notifica.

La circolare, inoltre, richiama l’obbligo per le imprese di fornire dati quanto più possibile precisi, al fine di garantire il corretto ed effettivo espletamento dell’attività di monitoraggio da parte del Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, istituito presso il MAECI, che svolge anche la funzione di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l’ordinamento europeo e internazionale (art. 30, comma 3-bis d.l. 21/2022).

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto Tributario presso l’Università di Genova e il Master in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica di Milano.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova, dopo una lunga esperienza presso un noto studio legale specializzato in fiscalità indiretta, dal 2019 entra a far parte del team dello Studio Armella & Associati.

È autore di numerosi articoli e svolge attività di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria.

È membro del gruppo di lavoro Accise della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce.