La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 giugno 2026, n. 19927, si pronuncia sull’origine doganale dei tubi importati dalla Thailandia, confermando la prevalenza del criterio della lavorazione sostanziale rispetto a quello del cambiamento di voce tariffaria.

La sentenza estende i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea nei casi Stappert (C-210/22 del 23 settembre 2023) e Direct Line Inox (C-827/24) anche a casi analoghi, che interessano le lavorazioni effettuate nei Paesi extra-UE sui tubi importati nell’Unione europea.

La Corte di Giustizia europea ha, infatti, espresso un principio chiaro in materia di origine doganale: non è sufficiente un criterio formale, come il cambio di voce tariffaria, ma occorre guardare al Paese in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione sostanziale.

Cambiano, così, i criteri per stabilire l’origine doganale dei tubi importati: se la lavorazione effettuata in Thailandia rappresenta una trasformazione irreversibile, tale trasformazione è in grado di determinare il cambio di origine doganale.

Un passaggio che supera l’impostazione seguita finora dall’Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode), da cui erano scaturiti numerosi accertamenti nei confronti di alcune imprese che operano nel settore siderurgico. Secondo l’Agenzia delle dogane, i prodotti importati, dichiarati di origine thailandese, avrebbero avuto invece origine cinese. Ciò in quanto la lavorazione effettuata in Thailandia, sul prodotto di partenza di origine cinese, non avrebbe determinano il passaggio da una voce doganale del Sistema Armonizzato a un’altra voce.

La decisione della Corte di Cassazione ridimensiona la “regola” contenuta nell’Allegato 22‑01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.  I giudici europei hanno chiarito che tale regola ha natura meramente interpretativa e deve in ogni caso rispettare il principio di “lavorazione sostanziale” stabilito dall’art. 60, par. 2, del Codice doganale dell’Unione.

La sentenza ribalta così il dato formale, recepito nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sull’origine doganale, per fare spazio a un criterio di natura sostanziale.

I giudici di legittimità, richiamandosi ai numerosi precedenti della Corte di Giustizia europea, hanno chiarito che la tariffa doganale comune è stata concepita in funzione di specifiche esigenze, tra le quali non rientra la determinazione dell’origine delle merci. Ne consegue che il cambiamento di classificazione tariffaria di una merce, pur potendo rappresentare un’indicazione del carattere sostanziale della sua lavorazione, non implica un’automatica esclusione del carattere sostanziale di una lavorazione in mancanza di un cambiamento di classificazione tariffaria.

È quindi possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l’origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. Le regole sulla classificazione doganale sono state concepite, infatti, in funzione di esigenze diverse e non al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci.

Nella determinazione dell’origine doganale occorre valutare, pertanto, la sostanza dell’operazione intervenuta sulla merce. Se la lavorazione eseguita nel Paese di esportazione – nel caso in esame in Thailandia – è irreversibile, allora il prodotto acquisisce l’origine doganale del Paese dove questa è avvenuta.

A prescindere dalle condizioni imposte dal regolamento delegato, quindi, l’origine deve essere determinata sulla base del criterio dell’ultima trasformazione sostanziale della merce.

È stato, così, ribadito l’ordine gerarchico dei criteri per la determinazione dell’origine doganale delle merci, riconoscendo la prevalenza dell’art. 60 del Cdu rispetto alle regole contenute nell’Allegato 22-01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446. Di conseguenza, qualora alla produzione di una merce contribuiscano due o più Paesi o territori, assume rilievo determinante il criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo ovvero abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Laureata in Giurisprudenza nel 1993, con lode e la dignità di stampa, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 1996, conseguendo 300/300 all’esame finale, ha esercitato, dal 1993 al 2008, attività professionale con il prof. Victor Uckmar, per il quale ha svolto per diversi anni attività di ricerca e didattica in diritto tributario presso l’Università di Genova

Nel 2008 ha fondato lo Studio Armella & Associati, con sedi in Milano e Genova, indicato dalla rivista Forbes tra “Le 100 eccellenze del legal in Italia” e dalla rivista Top legal tra i migliori studi di diritto tributario. Lo Studio è tra i fondatori e unico membro italiano di Green lane, associazione internazionale di studi professionali indipendenti, specializzata in dogane e diritto del commercio internazionale

Membro della Commissione di esperti in materia doganale, nominata dal Vice Ministro delle finanze on.le Maurizio Leo per l’attuazione della riforma fiscale (decreto n. 99/2023)

Presidente della Commissione Dogane & trade facilitation della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce e delegato italiano presso la Commission on Customs and trade facilitation della ICC di Parigi

Docente di diritto doganale presso Università Bocconi, Università Statale di Milano e La Sapienza di Roma in Master e Corsi post universitari, professore a contratto presso ICE