Per la determinazione dell’origine doganale conta la sostanza, non la forma. Con la sentenza n. 10635/2026, Corte di Cassazione segna un’importante svolta nell’interpretazione della normativa doganale europea, chiarendo che la lavorazione a freddo su tubi o condutture di origine cinese rappresenta una trasformazione sostanziale, in grado di determinare il cambio di origine doganale.
Una decisione destinata a fare scuola, che afferma un principio chiaro in materia di origine doganale: non è sufficiente un criterio formale, come il cambio di voce tariffaria, ma occorre guardare al Paese in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione sostanziale.
Cambiano, così, i criteri per stabilire l’origine doganale dei tubi di acciaio: la sentenza chiarisce che la lavorazione a freddo su tubi o condutture di origine cinese rappresenta una trasformazione irreversibile, in grado di determinare il cambio di origine doganale.
Un passaggio che supera l’impostazione seguita finora dall’OLAF, da cui erano scaturiti numerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle dogane nei confronti di imprese del settore siderurgico. In particolare, secondo l’Olaf, i prodotti importati, dichiarati di origine indiana, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping del 71,9%.
Una delle novità più significative della sentenza è il ribaltamento del dato formale, recepito nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sull’origine doganale, per fare spazio a un criterio di natura sostanziale.
Com’è noto, infatti, l’art. 60, par. 2, Cdu, prevede che le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del luogo in cui hanno subito l’ultima lavorazione o trasformazione rilevante, da determinarsi sulla base di criteri oggettivi. Gli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento UE 2446/2015 (RD) stabiliscono che l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale deve essere: i) economicamente giustificata; ii) effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo; iii) concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante e irreversibile del processo di fabbricazione e iv) non essere riconducibile alle operazioni minime.
L’allegato 22-01 RD elenca, per alcune classi merceologiche, le operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono alla merce origine non preferenziale.
La decisione della Corte di Cassazione afferma che, anche se la lavorazione non corrisponde alle previsioni dell’allegato 22-01 del Regolamento delegato 2246/2025 della Commissione europea, occorre guardare alla sostanza: le regole sull’origine individuate da tale allegato, devono, in ogni caso, rispettare il principio di acquisizione dell’origine non preferenziale della “lavorazione sostanziale” (art. 60, par. 2, Cdu).
È quindi possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l’origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. Le regole sulla classificazione doganale sono state concepite, infatti, in funzione di esigenze diverse e non al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci.
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, “non è di per sé solo il “cambiamento di voce tariffaria” che assume una necessaria ma insufficiente valenza formale, ma è il “cambiamento” purché, sul piano della sostanza, “risulti” – ossia sia sorretto o giustificato – da un’effettiva “trasformazione”.
Si tratta di un principio che segue le aperture già espresse dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Stappert (C-210/22 del 23/09/2023) e Direct Line Inox (C-827/24 del 2/09/2025), che hanno invalidato la regola di origine definita dalla Commissione europea, stabilendo che nel caso di un tubo trasformato a caldo che subisce una lavorazione a freddo, la merce acquisisce l’origine del Paese di trasformazione.
Ne consegue che, nella determinazione dell’origine doganale, occorre valutare la sostanza dell’operazione intervenuta sulla merce. Se la lavorazione eseguita nel Paese di esportazione – nel caso in esame in India- è irreversibile, allora il prodotto acquisisce l’origine doganale del Paese dove questa è avvenuta.
A prescindere dalle condizioni imposte dal regolamento delegato, pertanto, l’origine deve in ogni caso essere determinata sulla base del criterio dell’ultima trasformazione sostanziale della merce.
La sentenza in commento è destinata a riflettersi sui numerosi casi di applicazione dei dazi antidumping su tubi di acciaio importati. Come ricordato dalla Corte di Cassazione, infatti, anche la Commissione europea aveva avviato un’inchiesta sulle imprese indiane produttrici di tubi esaminate dall’Olaf, svolgendo una specifica attività di controllo in loco presso gli stabilimenti, per accertare le attività concretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto. A differenza dell’Olaf, che non aveva effettuato ispezioni presso le aziende esportatrici, la Commissione UE, a seguito di un’approfondita e attenta indagine, ha confermato l’origine indiana dei prodotti oggetto di contestazione (Reg. di esecuzione UE n. 2017/2093). Dall’indagine della Commissione è emerso, infatti, che la formatura a freddo effettuata in India ha trasformato sostanzialmente i prodotti interessanti, modificandone in modo irreversibile le caratteristiche essenziali.
Il principio stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione è destinato a trovare applicazione anche in casi analoghi, in ragione della funzione nomofilattica da questa svolta. L’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione assume, quindi, lo stato di leading case anche per la risoluzione di casi analoghi.
Laureata in Giurisprudenza nel 1993, con lode e la dignità di stampa, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 1996, conseguendo 300/300 all’esame finale, ha esercitato, dal 1993 al 2008, attività professionale con il prof. Victor Uckmar, per il quale ha svolto per diversi anni attività di ricerca e didattica in diritto tributario presso l’Università di Genova
Nel 2008 ha fondato lo Studio Armella & Associati, con sedi in Milano e Genova, indicato dalla rivista Forbes tra “Le 100 eccellenze del legal in Italia” e dalla rivista Top legal tra i migliori studi di diritto tributario. Lo Studio è tra i fondatori e unico membro italiano di Green lane, associazione internazionale di studi professionali indipendenti, specializzata in dogane e diritto del commercio internazionale
Membro della Commissione di esperti in materia doganale, nominata dal Vice Ministro delle finanze on.le Maurizio Leo per l’attuazione della riforma fiscale (decreto n. 99/2023)
Presidente della Commissione Dogane & trade facilitation della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce e delegato italiano presso la Commission on Customs and trade facilitation della ICC di Parigi
Docente di diritto doganale presso Università Bocconi, Università Statale di Milano e La Sapienza di Roma in Master e Corsi post universitari, professore a contratto presso ICE



