L’aggiramento delle sanzioni alla Russia tramite il transito dei prodotti in altri Paesi extra-UE rappresenta in ogni caso una violazione delle misure restrittive disposte. A stabilirlo è la Commissione UE, nelle FAQ pubblicate, con cui ha ribadito la sussistenza di un divieto generale di elusione delle sanzioni imposti alla Russia tramite il trasporto delle merci in Paesi non allineati.

Tale precisazione, relativa alle restrizioni merceologiche e commerciali è stato oggetto di ulteriori declinazioni con riferimento all’import del petrolio, rispetto al quale sono state vietate anche le rivendite intra-UE dei beni listati originari dalla Russia e alle importazioni di oro, per le quali sono state disposte misure a contrasto delle triangolazioni c.d. complesse, contraddistinte da lavorazioni sostanziali sui prodotti sanzionati nel Paese terzo.

L’invasione dell’Ucraina ha comportato l’adozione di una serie di regolamenti da parte dell’UE volti a limitare fortemente gli scambi commerciali con la Russia, impedendo l’export e l’import per particolari tipi di prodotti, ritenuti dalla Commissione UE come strategici per l’economia e l’apparato militare russo.

Tramite sette diversi pacchetti di sanzioni, in particolare, sono state vietate le esportazioni relative ai prodotti utilizzabili sia a fini civili che militari (c.d. “beni dual use” e “quasi dual use”), nonché delle tecnologie che interessano il settore dell’energia e dei trasporti, le merci di lusso e quelle in grado di contribuire alla crescita industriale russa.

Anche le importazioni in UE sono state comprese nei divieti commerciali, includendo nelle misure restrittive all’import i beni siderurgici ed energetici, tra cui carbone e petrolio, nonché delle merci maggiormente esportate dalla Federazione russa, tra i quali spiccano, per esempio, il caviale, i liquori e gli pneumatici e, da ultimo, l’oro proveniente dalla Russia.

Tutti i divieti disposti (art. 3 – 3 sexdecies Reg. 833/2014), sia quelli relativi all’import che le misure volte a limitare l’export verso la Russia, prevedono delle specifiche norme antielusive, vietando sia le operazioni direttamente effettuate con la Federazione russa che quelle indirette, in cui il traffico delle merci è deviato in Paesi terzi non allineati, come per esempio la Turchia, il Kazakistan o la Serbia, al fine di eludere i controlli doganali alle frontiere UE.

Per evitare ogni possibile abuso, le misure restrittive alle esportazioni vietano, in particolare, ogni vendita di prodotti destinati ad essere utilizzati in Russia, anche se conclusa formalmente con soggetti non russi.

Allo stesso modo, per le restrizioni all’import è chiaramente indicato che non sono solamente le importazioni provenienti dalla Russia dei beni inclusi nei divieti a essere vietate: anche le operazioni, provenienti da Paesi terzi, relative a beni di origine russa sono oggetto dell’ambito di applicazione delle misure restrittive.

Con riferimento alle operazioni elusive, alcune misure restrittive all’import recentemente stabilite, relative all’importazione di petrolio e dell’oro di origine russa, prevedono, delle misure di maggiore dettaglio.

Per quanto concerne l’importazione del petrolio, in particolare, a causa delle numerose deroghe disposte verso alcuni Paesi UE, come Ungheria, Repubblica ceca, Bulgaria e Croazia, che possono continuare a importare i prodotti russi, la Commissione UE ha, infatti, dovuto prendere espressamente in considerazione le triangolazioni intra-UE, vietando che i prodotti importati fruendo delle esenzioni specificamente disposte, siano successivamente ceduti in altri Paesi dell’Unione europea, aggirando le sanzioni previste.

Con riferimento, al blocco dell’import dell’oro russo, l’art. 3 sexdecies, comma 2 prevede delle disposizioni antielusive del tutto peculiari.

Non è, infatti, solamente l’oro ad essere incluso nelle misure restrittive, ma anche l’acquisto o importazione di tutte le merci classificate nei codici doganali presenti nell’all. XXVII del Reg. 833/2014, ottenute a partire dai prodotti russi, lavorate presso Paesi terzi. Tale disposizione, pertanto, vieta l’importazione anche dei gioielli e dei beni di oreficeria che siano fabbricati, in Paesi terzi, da materie prime russe.

Con tale norma, la Commissione UE comprende nel campo delle sanzioni anche le c.d. “triangolazioni complesse”, contraddistinte dalla presenza di  lavorazioni sostanziali sui prodotti, effettuate presso i territori in cui i beni vietati sono transitati, nell’ottica di alterare fittiziamente l’origine doganale non preferenziale delle merci.

A livello operativo, è, inoltre, rilevante  precisare l’ambito applicativo soggettivo delle sanzioni UE.

Sotto tale profilo, l’art. 13 del Reg. 833/2014 afferma chiaramente l’assenza di ogni extraterritorialità delle misure restrittive.

Tale disposizione, in particolare, riconosce che le sanzioni si applicano esclusivamente nel territorio unionale per il comportamento tenuto da parte di qualsiasi cittadino di uno Stato membro, di una qualsiasi persona giuridica costituita conformemente al diritto di uno Stato membro.

Allo stesso modo, sono obbligati al rispetto delle sanzioni anche le imprese estere, limitatamente alle le attività esercitate all’interno dell’Unione.

Non sono soggetti vincolati dalle restrizioni UE, tuttavia, le società, controllate da imprese europee, validamente costituite in osservanza alla normativa dello Stato estero che non esercitino attività in Unione europea.

Le sanzioni unionali non possono, pertanto, vincolare soggetti al di fuori della propria giurisdizione.

Sotto tale profilo, non sarebbe possibile effettuare nei suoi confronti nessuna contestazione verso un’impresa extra-UE che acquistasse o vendesse, in totale autonomia, i prodotti inclusi nei divieti.

Come stabilisce la Commissione UE, nel caso in cui la Società estera effettui tali operazioni su espressa indicazione della capogruppo UE, in assenza di valutazioni autonome, potrebbe in ogni caso essere contestata una violazione delle sanzioni, essendo in tale ipotesi sussistente una vendita o un acquisto indiretto da parte del soggetto unionale.

Occorre sul punto rilevare come una violazione dei divieti tramite esportazione in Russia di beni inclusi nel Regolamento UE 833/2014, rappresenti un comportamento penalmente sanzionato, ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 221, in virtù del quale è prevista una pena detentiva dai due ai sei anni e la confisca, anche per equivalente, dei prodotti esportati

Al fine di evitare ogni possibile contestazioni per le operazioni concernenti i beni listati, è, pertanto, consigliabile che le imprese attive nel commercio internazionale operino con i propri partner extra-UE con la massima diligenza, disponendo delle necessarie cautele contrattuali, nell’ottica di accertarsi che i prodotti non siano esportati o importati in elusione delle sanzioni.

Al riguardo, assume importanza centrale la corretta classifica doganale dei beni, una tematica molto spesso poco approfondita dagli esportatori ma di grande rilevanza ai fini delle sanzioni commerciali verso la Russia. Allo stesso modo, è consigliabile verificare approfonditamente gli aspetti dual-use e quasi dual-use relativamente ai prodotti esportati.

Sotto un profilo contrattuale, ove ci si rapporti con soggetti non russi, sono particolarmente significativi gli “end user statement”, delle esplicite attestazioni con le quali le controparti extra-UE confermano, sotto propria assunzione di responsabilità, che le merci vendute non saranno successivamente esportate in ulteriori Stati terzi.

Sara Armella

Stefano Comisi

Laureata in Giurisprudenza nel 1993, con lode e la dignità di stampa, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 1996, conseguendo 300/300 all’esame finale, ha esercitato, dal 1993 al 2008, attività professionale con il prof. Victor Uckmar, per il quale ha svolto per diversi anni attività di ricerca e didattica in diritto tributario presso l’Università di Genova

Nel 2008 ha fondato lo Studio Armella & Associati, con sedi in Milano e Genova, indicato dalla rivista Forbes tra “Le 100 eccellenze del legal in Italia” e dalla rivista Top legal tra i migliori studi di diritto tributario. Lo Studio è tra i fondatori e unico membro italiano di Green lane, associazione internazionale di studi professionali indipendenti, specializzata in dogane e diritto del commercio internazionale

Membro della Commissione di esperti in materia doganale, nominata dal Vice Ministro delle finanze on.le Maurizio Leo per l’attuazione della riforma fiscale (decreto n. 99/2023)

Presidente della Commissione Dogane & trade facilitation della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce e delegato italiano presso la Commission on Customs and trade facilitation della ICC di Parigi

Docente di diritto doganale presso Università Bocconi, Università Statale di Milano e La Sapienza di Roma in Master e Corsi post universitari, professore a contratto presso ICE