Potenziato l’adempimento spontaneo in Dogana, con misure premiali per gli operatori, che consentono di ridurre al minimo le conseguenze sanzionatorie, sia dal punto di vista amministrativo che penale.
La circolare dell’Agenzia delle dogane 19/06/2026, n. 16/D favorisce la compliance doganale, chiarendo che è sempre possibile correggere eventuali errori, anche per evitare un procedimento penale per contrabbando. Una possibilità che è ammessa anche quando il pagamento della sanzione avvenga in misura ridotta.
La correzione spontanea degli errori diventa così uno strumento premiale che, oltre a ridurre o azzerare le sanzioni, può arrivare fino all’estinzione del reato di contrabbando o alla non punibilità, offrendo in un quadro normativo in evoluzione una lettura organica degli istituti deflattivi e superando le incertezze applicative della prassi.
La Circolare 19 giugno 2026, n. 16/D, rappresenta un contributo di grande utilità pratica per gli operatori del settore doganale. Attraverso una lettura coordinata delle Disposizioni nazionali complementari (allegato I, d.lgs. 141/2024, Dnc) e della disciplina sanzionatoria tributaria (d.lgs., 18 dicembre 1997, nn. 471/472), l’Agenzia delle dogane traccia con chiarezza i confini e le opportunità della revisione della dichiarazione su istanza di parte e del ravvedimento operoso, provando a colmare alcune lacune interpretative.
Il sistema che emerge è coerente con i principi unionali di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni doganali, nonché con la logica premiale che deve permeare il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente. In questo quadro, la scelta tra revisione su istanza di parte e ravvedimento operoso non è meramente formale, ma incide in modo sostanziale sulla misura delle conseguenze sanzionatorie.
Nell’ambito della revisione dell’accertamento su istanza di parte, la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di revisione prima dell’avvio di qualsiasi attività di controllo, consente di correggere la dichiarazione doganale senza applicazione di sanzioni.
La presentazione dell’istanza esclude non soltanto l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 96, c. 13, Dnc), ma evita anche ogni eventuale contestazione penale. Già con la precedente circolare 10/12/2024, n. 25/D, l’Agenzia delle dogane aveva chiarito che in caso di revisione su istanza di parte non vi sono conseguenze penali per gli operatori.
Ciò in quanto, se l’operatore chiede spontaneamente di correggere errori o inesattezze non può esservi contrabbando. La sanzione penale richiede, infatti, l’elemento soggettivo del dolo (ossia dell’intenzionalità): se l’operatore rimedia a un errore doganale non può essere ritenuto penalmente responsabile.
Diversamente, il ravvedimento operoso (art. 13, d.lgs., 18 dicembre 1997, n. 472) presenta un maggiore ambito di operatività, essendo esperibile dal contribuente a partire dal momento in cui emerge l’irregolarità e fino alla notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio, garantendo una sanzione ridotta in base al momento in cui ci si avvale di tale istituto. Una misura premiale, che consente di ottenere uno sconto sulle sanzioni, garantendo un forte risparmio per gli operatori.
Facendo chiarezza su un aspetto fortemente dibattuto nella prassi applicativa, la circolare chiarisce che il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso non esclude la possibilità di accedere alla causa di estinzione del reato prevista dall’art. 112, primo comma, Dnc.
Al contrario, anche se la norma richiede il pagamento integrale del tributo e il versamento di una sanzione tra il 100 e il 200% dell’importo dei diritti contestati, tale somma può essere versata in misura ridotta.
Ciò in quanto le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale (art. 104 Dnc) ammettono la possibilità di applicare gli istituti previsti dal d.lgs. 472/1997, tra cui rientra anche il ravvedimento operoso.
Di conseguenza, il pagamento del tributo e della sanzione, anche in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso, comporta, a seconda della fattispecie, l’estinzione del reato o la sua non punibilità, se ricorrono tutti presupposti indicati dall’art. 112 Dnc.
Tale istituto, per produrre effetti, deve essere necessariamente integrale, comprensivo cioè di tributo, sanzioni (in misura anche ridotta) e interessi, se dovuti.
Tale adempimento presuppone, infatti, l’accettazione del risultato del controllo effettuato dalla Dogana, prima o dopo la consegna del verbale di contestazione. Il contribuente, inoltre, ha l’obbligo di comunicare l’avvenuto pagamento all’Agenzia delle dogane, in modo da permettere le opportune verifiche prima dello svincolo.
Una delle novità più rilevanti introdotte riguarda l’applicazione del cumulo giuridico nell’ambito del ravvedimento operoso in presenza di una pluralità di violazioni doganali (art. 12 d.lgs. 472/1997).
In tale ambito, dove l’ipotesi di concorso configurabile è quella del concorso materiale (più violazioni della stessa norma con più azioni od omissioni), il cumulo giuridico è applicabile sia in presenza di una pluralità di dichiarazioni errate (art. 79, Dnc), che in caso di una pluralità di omesse dichiarazioni (art. 78, Dnc).
A seguito della riforma fiscale (d.lgs. 87/2024), per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l’importatore può calcolare la sanzione attraverso il cumulo giuridico, utilizzando anche il ravvedimento operoso. In tale caso, tuttavia, il cumulo opera soltanto per le violazioni della medesima disposizione commesse all’interno dello stesso periodo di imposta (anno solare). La circolare precisa, inoltre, che la sanzione va calcolata dalla data dell’importazione in cui è stata commessa la prima violazione ricompresa nel cumulo.
La circolare previsa, infine, che l’istituto del ravvedimento operoso incontra un preciso limite temporale nel caso di regolarizzazione a posteriori per tardiva presentazione della dichiarazione. L’accesso alla misura non è infatti più consentito qualora la dichiarazione doganale di regolarizzazione venga presentata con un ritardo superiore a 90 giorni dalla data di immissione in consumo.