L’importatore non stabilito nell’Unione europea può nominare esclusivamente un rappresentante doganale indiretto. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli con l’avviso 19 ottobre 2022, in risposta ad alcuni quesiti sorti dopo la pubblicazione della circolare 14 dicembre 2021, n. 40/2021.

Tale circolare aveva fornito alcune delucidazioni operative riguardo alle importazioni compiute da operatori economici non residenti o non stabiliti in UE. Tali soggetti possono acquisire la qualifica di importatore in possesso di un codice EORI a cui deve collegarsi la partita IVA rilasciata dallo Stato membro dell’Unione nel quale egli effettua le operazioni doganali o, in alternativa, la partita IVA del rappresentante fiscale nominato in tale Stato.

Sempre secondo la circolare, la dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi soggetto, non stabilito nel territorio unionale, ma deve tuttavia essere predisposta da un rappresentante doganale stabilito che agisca in rappresentanza indiretta, assumendo il ruolo di dichiarante.

L’avviso del 19 ottobre 2022, oltre a confermare quanto stabilito dalla circolare 40/2021, ha anche chiarito che deve essere esclusa la rappresentanza diretta per un importatore non stabilito in UE. Deve inoltre escludersi che il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito in UE, possa nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

L’Agenzia delle dogane ha, tuttavia, precisato che, ai sensi dell’art. 170, Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell’Unione europea, CDU), il dichiarante doganale può essere un soggetto non stabilito in UE in caso di dichiarazione di transito o di ammissione temporanea, a titolo occasionale. Il dichiarante può, infine, essere un soggetto stabilito in un Paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell’Unione, a condizione che tale Stato conceda mutui benefici a chi è stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea.

Occorre ricordare che, secondo il diritto doganale UE, il regime della rappresentanza indiretta comporta rilevanti conseguenze sul piano della responsabilità.

Il rappresentante indiretto, agendo per conto dell’importatore, ma in nome proprio, diviene responsabile dell’obbligazione doganale, ai sensi dell’art. 77 CDU. In generale, nei casi di obbligazioni sorte a seguito di irregolarità riscontrate dalle Autorità competenti, tuttavia, la responsabilità sorge soltanto se il rappresentante indiretto è proprio la persona che ha posto in essere la violazione o se era a conoscenza, o avrebbe dovuto conoscere, tale irregolarità (art. 79 CDU).

Occorre però delimitare il perimetro del concetto di obbligazione doganale che non dovrebbe mai estendersi all’Iva all’importazione. Tale imposta, infatti, pur essendo liquidata e riscossa con modalità operative analoghe a quelle dei diritti doganali, non è un “dazio”, bensì un tributo interno sui consumi.

Il quadro di riferimento, dopo molti anni di contrasti giurisprudenziali, è ora confermato dalla recente Corte di Cassazione (sentenza 27 luglio 2022, n. 23526) anche dall’Agenzia delle entrate che, intervenendo sul punto, ha chiarito che il soggetto passivo Iva è sempre l’effettivo proprietario dei beni e che non vi è responsabilità in ordine all’Iva, da parte del rappresentante doganale (principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021, confermato dalla risposta ad interpello 1° ottobre 2021, n. 644). Il solo soggetto legittimato alla detrazione dell’Iva, anche in caso di accertamento doganale, è infatti l’importatore della merce e non il suo rappresentante doganale.

Laureata con lode nel 2019 presso l’Università degli Studi di Genova con una tesi in diritto europeo dal titolo “Brexit e le sue conseguenze sugli Accordi conclusi dall’Unione europea”.

È iscritta al registro dei Praticanti Avvocati e da giugno 2020 collabora con lo studio Armella & Associati. È autore di numerosi articoli e collabora con associazioni di categoria all’attività seminaristica e congressuale.