S: È difficile immaginare di poter classificare un prodotto senza averne a disposizione una descrizione completa o quantomeno esaustiva che ne delinei le funzionalità, la destinazione d’uso, la composizione e qualsivoglia altro elemento necessario. Talvolta impieghiamo giorni per individuare il codice di Nomenclatura Combinata/TARIC che pensiamo sia più appropriato. Il binomio Voce Doganale – Descrizione del Prodotto rappresenta un set di informazioni finito e sufficiente ad identificare dazi, restrizioni, divieti ed ogni altra misura tariffaria o extra-tariffaria associata, e viene impiegato come base per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di statistiche relative al commercio internazionale. Eppure, quando si compilano le Dichiarazioni di Import/Export spesso uno di questi elementi si perde. Si tende, infatti a pensare, che la Voce Doganale rappresenti in maniera necessaria e sufficiente la più completa descrizione del nostro bene quando invece non esprime altro che il migliore risultato derivante dall’esercizio della Classificazione. Questo a scapito della Descrizione del Prodotto che talvolta viene condensata in pochi vocaboli quando non direttamente sostituita dal testo della Voce. E, quindi, le “unghie finte di diverse dimensioni condizionate per la vendita al minuto” e le “cassette per attrezzi in plastica con ruote e manico telescopico”, così come le “pinzette per rimuovere le zecche” (tutte della Voce 3926.90.97) vengono liquidati nella dichiarazione doganale come “altri lavori di plastica”. La Statistica grida vendetta, ma non è la sola.
C: Lo stesso Funzionario doganale, in fase di controllo, è chiamato a verificare che la Classificazione sia corretta. Una Descrizione completa ed accurata potrebbe velocizzare notevolmente le tempistiche consentendogli di determinare a vista d’occhio a quali divieti (beni duali, etc.), adempimenti (CBAM, EUDR, etc.), restrizioni (Russia, Bielorussia, etc.) è soggetto un determinato prodotto. L’EUCDM (Eu Customs Data Model), costruito sulla base del Data Model elaborato dal WCO, prevede, inoltre, due data element distinti. 1809 rappresenta il Codice di Sistema Armonizzato/Nomenclatura Combinata/TARIC, compresi eventuali codici addizionali; 1805, invece, è associato alla Descrizione del bene che, ai sensi dei regolamenti Esecutivo e Delegato del CDU, deve essere fornita “in termini sufficientemente precisi da consentire un’immediata e inequivocabile identificazione e classificazione delle merci”, a meno che non si stratti di sostanze chimiche e preparazioni nel qual caso sarà sufficiente fornire il codice CUS. Non sono ritenuti accettabili termini generici (ad es. “consolidato”, “carico generale”, “parti” o “merci di ogni tipo”) o descrizioni non sufficientemente precise. A questo proposito nel 2021 la Commissione UE ha pubblicato una “Guidance on acceptable and unacceptable terms for the description of goods”, basata su un precedente elaborato nel 2015 dal WCO, con la quale ha fornito un elenco di parole da non utilizzare ed una serie di alternative utili sotto forma di elenco.
S: Tale Guida nasce dalla necessità per le amministrazioni doganali di basare la propria Analisi dei Rischi su descrizioni adeguate, in particolare nei casi in cui il codice della nomenclatura non venga fornito dal dichiarante. Una caratterizzazione troppo vaga non consentirebbe di identificare le spedizioni che potrebbero rappresentare un rischio per l’Unione e i suoi cittadini; tutto ciò potrebbe, inoltre, comportare sforzi e costi inutili nonché ritardi nella catena di approvvigionamento dovuti alla necessità di effettuare controlli fisici sui prodotti al fine di accertarne la reale natura. Anche le autorità doganali di Singapore, UK, Svizzera e Stati Uniti hanno ripreso questi medesimi concetti imponendo di non trascurarli e recentemente nella UE la Dogana tedesca ha cercato di sensibilizzare tutti gli operatori a fornire descrizioni quanto più precise possibili e comprensive di elementi di inclusione/esclusione del bene in/da determinati Regolamenti come nel caso del dual-use. Non sempre, tuttavia, questa tipologia di approccio risulta possibile o anche solo economicamente vantaggiosa in termini operativi se si pensa a dichiarazioni contenenti miriadi di beni. Ma il nuovo Codice Doganale dell’UE, che ci traghetterà verso un futuro di digitalizzazione ed interconnessione fatto di trasferimenti di dati e non più di dichiarazioni e documenti, viaggia proprio in questa direzione. A quel punto ogni prodotto dovrà essere identificato, in funzione delle proprie caratteristiche, proprio da un binomio Voce Doganale – Descrizione, e grazie all’AI nei gestionali delle Aziende questo binomio potrà essere affiancato da altri parametri utili alla gestione interna e tradotto in tutte le lingue possibili.
C: La Regola Generale per l’Interpretazione del SA n. 1 prevede che la Classificazione delle merci sia determinata dal testo delle Voci e delle Note premesse alle Sezioni o ai Capitoli; parallelamente numerose Sentenze della Corte di Giustizia Europea (Sentenza Panasonic C-472/12, Sentenza Alka C-635/13, etc.), sottolineano come il criterio decisivo vada ricercato, in linea generale, nelle caratteristiche e proprietà oggettive di dette merci, come definite dal tenore letterale della Voce in questione e delle corrispondenti Note. Caratteristiche e proprietà che sarebbe, dunque, importante riportare all’interno delle dichiarazioni. Lo stesso CDU, all’articolo 162, prevede che “Le dichiarazioni normali in dogana contengano tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci” tra cui una corretta ed il più possibile esaustiva Descrizione. Infine, ricordiamo che tra le esimenti della confisca a seguito di illecito amministrativo sanzionato a norma dell’articolo 96 delle disposizioni nazionali complementari al CDU (Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n.141) figura alla lettera a) il caso in cui “pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale”. Nella Circolare 28 del 19 dicembre 2024 – Protocollo 787709 RU – ADM identifica tra le casistiche interessate la possibile “errata classifica della merce, ove sulla base della descrizione presente nei documenti di accompagnamento, tale errore sia immediatamente identificabile”. Una Descrizione precisa ed articolata consentirebbe con ancora maggiore probabilità di poter rientrare nelle casistiche di tale esimente.
S: Lo abbiamo affermato all’inizio: “è difficile immaginare di poter classificare un prodotto senza averne a disposizione una descrizione completa”. Questo è vero per noi umani come è vero per tutti questi nuovi programmi di classificazione gratuiti o a pagamento sul mercato, siano essi basati su criteri di ricerca per parola chiave o sul Machine Learning – ML. Uno dei più noti esempi di approccio basato sull’apprendimento automatico ML a servizio della Classificazione è la “AI HS Code Recommendation Platform”, sviluppata nell’ambito del Progetto BACUDA del WCO in collaborazione con il Servizio Doganale della Nigeria. Questa piattaforma è stata progettata per prevedere il codice di SA più probabile sulla base di dati estrapolati dalle dichiarazioni doganali. Le risposte vengono presentate sotto forma di elenco, ordinate in base alla probabilità stimata dal modello. Più la qualità dei dati di base è alta tanto più il risultato è coerente, più la descrizione del prodotto associato alla Voce doganale è articolato e completo tanto più il Codice di SA suggerito è preciso. Attualmente possiamo affermare che la piattaforma non presenta un elevato rating di affidabilità deducendone a ritroso che la mole di data implementata non era di fatto ottimale. Ma ci sono margini di miglioramento; lato nostro nella compilazione delle dichiarazioni, lato tecnologia nell’elaborazione e restituzione dei risultati. Da domani, forse, guarderemo in maniera differente quel famoso binomio Voce Doganale – Descrizione del Prodotto consapevoli che il futuro della Compliance passa anche da lì e che una descrizione ben fatta potrebbe risparmiarci grattacapi ed inconvenienti tariffari ed extra-tariffari. Del resto, se persino l’AI ha bisogno di indizi chiari, figuriamoci gli umani!
C: Claudia Composta
S: Silvia Taroni
(immagine realizzata con ChatGPT)