S: Lo so, l’assenza dell’apostrofo è terribile. Me ne rendo conto, ma non ho potuto farne a meno. Avrei saggiamente dovuto cedere al suggerimento di Claudia con il suo elegante “La candela tra Arte e Dogana: dal Simbolismo libero alla Classificazione oggettiva”, oppure lasciare spazio al più diretto “Come “esaurire” una candela” del nostro Mirko, promotore della tematica e vittima entusiasta di questo delirio classificatorio a 6 mani…ma non ho resistito. E vi dirò di più, rido ogni volta che lo leggo. Per farmi perdonare lasciate che vi introduca la protagonista delle nostre indagini e dei nostri ragionamenti: la candela; nella speranza che questo articolo possa portare un po’ di luce sulle evidenti complessità tariffarie.

C: Nel linguaggio dell’Arte e della Musica, gli oggetti possono trasformarsi in potenti simboli che travalicano la loro realtà materiale. Ne è un esempio celebre la canzone “Candle in the Wind” di Elton John, dove la candela diventa metafora della fragilità e transitorietà della vita, immortalando figure leggendarie come Marilyn Monroe o Lady Diana. Analogamente, nel quadro surrealista di René Magritte, una semplice candela assume contorni enigmatici perdendo la sua concretezza per caricarsi di significati più profondi e misteriosi. Indimenticabile anche il famoso “Rimetta a posto la candela!” urlato da Gene Wilder in Frankenstein Junior che dopo tutti questi anni non smette mai di strapparci un sorriso. In questi ambiti creativi può rappresentare contemporaneamente speranza, memoria, spirito o tempo che passa. Ma quando si tratta di Commercio Internazionale e Dogana, non c’è spazio per l’interpretazione simbolica: la candela deve essere classificata in base alle sue caratteristiche oggettive nella Voce di SA 3406Candele, ceri ed articoli simili, compresi i lumini e le candele da notte.

 M: Spesso accade, tuttavia, che tali oggetti non si presentino nella loro forma essenziale, quella tipica dei cerini da chiesa o delle candeline di compleanno per intenderci, ma più spesso accompagnate da ornamenti, inserite all’interno di contenitori robusti e sfarzosi o ancora a completamento di veri e propri candelabri e bugie. Con l’avvento della stagione calda, infine, quando l’umidità prende il sopravvento e ci troviamo immersi in nuvole ronzanti di zanzare assetate, quale migliore arma di difesa se non una profumata candela alla citronella contenente sostanze insettifughe o repellenti per rischiarare l’atmosfera in giardino o sul patio?! In tutti questi casi il processo di classificazione si complica e l’impiego di strumenti come le Note Esplicative e le banche dati di ITV diventa fondamentale. Consideriamo, ad esempio, proprio l’ultimo caso proposto; è vero che le candele sono espressamente nominate ma il contenuto di repellente per insetti ne condiziona caratteristiche fisiche, uso finale e destinazione commerciale.

S: La presenza di olio di citronella conferisce alla candela una proprietà insetto-repellente che ne modifica definitivamente l’impiego e la rende inutilizzabile in ambienti chiusi poiché, accesa, emette un fumo scuro ed un odore invasivo e pungente. In questo caso il prodotto reca sull’etichetta le indicazioni per il solo utilizzo all’esterno e la classificazione slitta alla Voce di SA 3808. In merito esistono nel database statunitense centinaia di Binding Ruling rilasciate per candele alla citronella alla 3808, mentre quello unionale riporta pochi esempi, alcuni dei quali piuttosto datati, che sembrano privilegiare la 3406 e che recano descrizioni troppo sintetiche per comprendere se, quelle in oggetto, abbiano una reale funzione repellente. Sempre all’interno della Banca Dati EBTI è interessante constatare che nel 2015 l’autorità doganale spagnola classificava alla Voce di SA 3406 le candele da massaggio (ITV ES-2015-001256) a base di oli essenziali e burro di karité che producono un olio caldo e profumato, poiché si riconosceva come funzione principale quella di essere accese per essere sciolte.

C: Avrete certamente notato che, fino a qualche mese fa, risultavano consultabili sul Database unionale solamente le Decisioni in corso di validità mentre oggi troviamo tutte (forse) le ITV rilasciate. Se da un lato l’idea di mettere a disposizione l’archivio storico è interessante ed utile come supporto per una corretta classificazione, dall’altro può rischiare di creare problemi e incertezze o addirittura indurre in errore, poiché non sono chiaramente evidenziate quelle eventualmente annullate e/o revocate. Questa improvvisa “messa a disposizione sul mercato” trova il proprio fondamento nella Sentenza del Tribunale dell’UE del 22 Gennaio 2025 – Causa T-127/23 – eClear/ Commissione. Nel settembre 2022 la ditta eClear aveva richiesto, ai sensi del Regolamento (CE) n.1049/2001, l’accesso a tutte le decisioni ITV, in corso di validità e pregresse, ottenendo dalla Commissione risposta sfavorevole. Il diniego era stato motivato con l’impossibilità di fornire l’accesso a documenti definiti “inesistenti” poiché tecnicamente complessi da esportare e da rendere disponibili in massa nonché per ragioni connesse alla protezione di dati personali e tutela di interessi commerciali.

M: A tre anni dalla prima istanza il Tribunale dell’UE ha, finalmente, stabilito che le Decisioni ITV, comprese quelle non più valide, costituiscono “documenti esistenti” ai sensi dell’art. 3, lett. a), del Regolamento n. 1049/2001, pertanto, il fatto che l’estrazione richieda tempo o uno sforzo tecnico/investimento tecnologico sostanziale non può incidere sulla natura del documento stesso trasformandolo da esistente ad inesistente. Ha, infine, ribadito che l’accesso a tali documenti è d’importanza fondamentale e che il principio di trasparenza non può essere limitato con presunzioni generalizzate senza giustificazioni solide. Ci si augura, dunque, che presto vengano creati degli appositi alert nella Banca Dati EBTI in grado di segnalare al lettore quali decisioni sono state revocate o annullate e le rispettive motivazioni, per analogia con altri database performanti come quello statunitense. Ma torniamo ora alle candele ed alla loro complessa e variegata classificazione e cerchiamo di comprendere quale ragionamento seguire quando vengono presentate assieme ad un recipiente decorativo di qualsivoglia materiale costitutivo.

C: Ai sensi del Regolamento (CE) n.141/2002 tre articoli presentati in una scatola di cartone, destinati alla vendita al dettaglio, consistenti in: un recipiente in vetro trasparente provvisto, alla sommità, di un’apertura circolare, una candela di forma cilindrica, e della sabbia fine da collocare sul fondo per creare un sostegno, devono essere classificati conformemente alle Regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3b) e 6 come merci presentate in assortimento. Il recipiente in vetro costituisce l’elemento che ne determina il carattere essenziale, pertanto, il set va alla Sottovoce 7013.99.00. Medesimo il ragionamento contenuto nel Regolamento di Esecuzione (UE) n.774/2011 con cui un ricettacolo di legno dotato di una rientranza quadrata destinata a contenere una candela e la candela stessa vengono classificati alla Voce 4421.90.98 come merci presentate in assortimento a cui l’elemento ligneo conferisce il carattere essenziale. In entrambi i casi proposti viene espressamente escluso il rimando alla Voce 9405.50 che identifica “apparecchi per l’illuminazione non elettrici” quali candelabri, candelieri, bugie, portacandele per pianoforti.

M: Le Note Esplicative della Nomenclatura Combinata per la 9405.50.00 chiariscono, infatti, che “questa sottovoce include lanterne di qualsiasi materiale (escluse quelle di cui alla nota 1 del capitolo 71), anche con accessorio o dispositivo di fissaggio specifico per una candela o un lumino.” (…) “Tuttavia, i cosiddetti «portalumini», di diversi materiali (vetro, ceramica, legno, plastica ecc.), a forma di ricettacolo di forme diverse, senza accessori o dispositivi di fissaggio specifici per tenere una candela in una posizione fissa, sono esclusi da questa sottovoce e devono essere classificati in base al materiale costitutivo.” La mancanza di un eventuale dispositivo di fissaggio ha, pertanto, negli esempi contemplati all’interno dei due Regolamenti (141/2002 e 774/2011) contribuito ad escludere la Voce 9405.50. Accade però spesso che le candele si trovino in commercio non semplicemente accompagnate da contenitori decorativi delle più svariate fogge e dimensioni ma addirittura colate al loro interno a creare un tutt’uno indivisibile. In questi casi la classificazione si complica ulteriormente.

S: Analizzando le Banca Dati EBTI unionale e quella statunitense abbiamo notato che nei casi in cui la candela è “colata/versata” all’interno del suo contenitore, e quindi saldamente ancorata ad esso, le autorità prediligono la classificazione alla 3406 come “prodotto composito” il cui carattere essenziale, in questo caso, è determinato dalla candela stessa. Il fatto che la cera sia “poured” all’interno del recipiente e che debba essere interamente consumata prima che il contenitore possa essere diversamente impiegato costituisce un elemento fondamentale che ne condiziona l’utilizzo. Questo anche a discapito della natura del recipiente (vasetto, tazza, etc.) il cui costo, grandezza, importanza, talvolta sembrerebbe prevaricare quello della candela contenuta. Proprio per questo motivo sarebbe interessante venissero apportate modifiche alle Note Esplicative al fine di dirimere la questione e non lasciare più spazio all’interpretazione soggettiva. Fino ad allora il ricorso alle ITV diventa fondamentale per scongiurare errori di classificazione.

C: Una certezza resta, ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE (vedi Sentenza C-200/12, Dachser), l’interpretazione simbolica o soggettiva non ha alcun valore doganale. Conta solo ciò che l’articolo è, non ciò che rappresenta o richiama nella percezione comune. Ma la Classificazione non è sempre semplice e lineare…e siamo certi che alla prossima cena al lume di candela la vostra mente di Doganalisti si perderà nel tentativo di associare una Voce a quell’oggetto così romantico ed al contempo sfidante, con buona pace di chi vi sta accanto.

C: Claudia Composta

S: Silvia Taroni

M: Mirko Antonelli

(immagine realizzata con ChatGPT)

Laureata in economia e commercio, Doganalista iscritta all’Albo Professionale dal 1998, è consulente in materia doganale.

Ha fondato con la sorella Francesca Composta, anche lei doganalista iscritta all’Albo professionale, il Cad Mantova, che annovera tra i propri clienti aziende di significativa importanza.

È stata consigliere del Consiglio Territoriale dei doganalisti della Lombardia, dell’Associazione degli spedizionieri doganali di Milano, di Assocad ed attualmente è membro del Comitato consultivo di Assocad

Doganalista, Laureata in Ingegneria Civile è Membro della Commissione di Studio Tariffa Doganale e Misure Associate alla Taric del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali.
Socio dello Studio Taroni Srl con sede in Interporto-Bologna.

Mirko Antonelli