C: “Requisito essenziale per la grandezza di un artista è la sua morte”. Dura lex, sed lex potremmo commentare. Artista è chi traduce le proprie idee, emozioni e visioni in un’opera, spesso sfidando le convenzioni e offrendo nuove prospettive. Da sempre la tecnologia ha influenzato l’arte, pensiamo all’avvento della stampa, dei colori ad olio ed all’impiego di materiali innovativi. Era il 2023 quando per la prima volta, nell’articolo “Lo strano Caso dell’Aspirapolvere”, avevamo descritto gli scenari futuribili di un mondo in rapida evoluzione, sospinto dai venti delle innovazioni tecnologiche e dall’avvento delle Disruptive Technologies, o tecnologie dirompenti. Blockchain, Internet delle Cose, Intelligenza Artificiale, Big Data, Droni e Stampa 3D stanno entrando sempre più prepotentemente in tutti gli ambiti delle nostre vite, regalandoci, da un lato, progresso e semplificazioni e generando, dall’altro, nuove domande e problemi da risolvere. In campo artistico tutto ciò si declina nella possibilità di fruire l’arte in modo più primordiale grazie alle esperienze immersive generate con la Realtà Virtuale, che consentono agli spettatori di interagire in modi innovativi, alla creazione ex-novo di veri e propri capolavori per mano dell’Intelligenza Artificiale, spingendosi fino alla Blockchain, che ha rivoluzionato il modo in cui le opere vengono commerciate, ed alla Stampa 3D che consente di realizzare sculture e installazioni complesse che sarebbero difficili o impossibili da ottenere con tecniche tradizionali.
S: La Stampa 3D, o Fabbricazione Adittiva, consente di creare oggetti solidi tridimensionali partendo da un file digitale grazie all’impiego di un macchinario e materie prime come plastica, gomma, metallo, ceramica, etc. Questa tecnologia sovverte le modalità produttive, innesca riflessioni profonde in tema di Origine del bene, trasforma il ruolo delle Autorità Doganali e apre crepe profonde nella Classificazione e nella Fiscalità interna. Consideriamo il caso emblematico di un artista che, con l’ausilio di un computer e di software tridimensionali, progetta figurine originali che vengono successivamente modellate con stampanti a fabbricazione additiva. Una volta ottenute le forme grezze si procede all’ eventuale lisciatura e verniciatura o ulteriore lavorazione condotta artigianalmente. Le opere sono realizzate in pezzi unici oppure in serie limitate. Una domanda scaturisce immediata: sotto i profili artistico, fiscale, doganale e commerciale si tratta di vere e proprie Opere d’Arte? Procediamo in maniera ordinata. Da un punto di vista prettamente artistico possiamo affermare che si tratta di creazioni contemporanee, di cui non esiste una vera e propria definizione normativa, se non per distinzione dai beni culturali tutelati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per essere definita contemporanea l’opera deve essere stata realizzata da non più di 70 anni o da artista ancora vivente. Artista sì, quindi, ma non Grande come il nostro esordio vorrebbe.
C: Dal punto di vista fiscale ci viene in aiuto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 303/2020 che conferma come non ricorrano, in questo particolare caso, le condizioni necessarie per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% spettante agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, poiché le statuette ottenute tramite Stampa 3D non sono eseguite interamente dell’artista ma sono realizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici e con intervento solo residuale da parte dell’autore. Dal punto di vista doganale, infine, tali opere d’arte non possono essere classificate alla voce di Sistema Armonizzato 9703 “Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia” poiché le Note Esplicative, pur non essendo vincolanti, ci indirizzano verso beni, antichi o moderni, eseguiti da un’artista scultore attraverso ben definiti procedimenti che impongono come criterio cardine la “realizzazione a mano”, in un unico o pochi altri esemplari. Del resto, il Regolamento (UE) n. 731/2010 in tempi non sospetti aveva già chiarito che non potevano essere classificati alla 9703 quali “sculture” né un’installazione video-sonora definita “opera di arte moderna”, composta da lettori DVD, proiettori LCD, altoparlanti e DVD, modificati dall’artista senza alterarne le funzioni, né un’installazione luminosa costituita da tubi fluorescenti e apparecchi per l’illuminazione che producono come “opera d’arte” spettacolari effetti luminosi. Pertanto, se non classificabili come opere originali, all’atto dell’importazione da paesi terzi tali beni non potranno godere dell’aliquota daziaria pari a 0% né di quella ridotta del 10% per l’IVA, pensate per agevolare il mercato dell’arte contemporanea e attrarre potenziali investitori.
S: Soffermiamoci ora un istante ad analizzare la Sentenza C155/84 della Corte di Giustizia UE che nel lontano 1985 si era pronunciata in merito alla classificazione di un’opera d’arte tridimensionale consistente in un rilievo murale di cartapesta, polistirolo, filo di ferro e resina, montato su un pannello di legno, ad opera di un artista americano ed importata da un commerciante di oggetti d’arte tedesco. L’importatore aveva dichiarato la merce in dogana, classificandola alla voce 9903 che allora identificava le “opere originali dell’arte statuaria e dell’arte scultorea, di qualsiasi materia”, esenti da dazi doganali, attribuendo al Capitolo 99 un’interpretazione estensiva ed inclusiva, dunque, anche delle opere artistiche realizzate con tecniche inesistenti all’epoca in cui era stata definita la portata della voce. L’autorità doganale tedesca aveva riclassificato l’oggetto importato alla 3907 “lavori delle sostanze comprese nelle voci da 3901 a 3906” in quanto riteneva potessero essere considerate opere d’arte solo le sculture fabbricate in base a tecniche tradizionali. In questa occasione anche la Commissione UE aveva presentato le proprie osservazioni sottolineando come l’allora Capitolo 99 (oggi Capitolo 97) non contenesse alcuna voce generica o residuale, ma soltanto voci specifiche. Inoltre, la Nota 4a (oggi nota 5a) in premessa al Capitolo stabiliva che “gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri capitoli della tariffa dovessero essere classificati in questo capitolo”. Sulla scorta di questi due elementi la Commissione aveva suggerito venisse applicata un’interpretazione estensiva, così da inglobare anche tecniche artistiche moderne. Peraltro, l’applicazione dell’aliquota prescritta per la materia costitutiva ad un valore in dogana stabilito in base al carattere artistico di un’opera, avrebbe portato ad un’imposizione non coerente con il costo di tale materia.
C: La Corte di Giustizia, nel sottolineare in via preliminare che si trattava di un’opera d’arte originale, trovava giustificata la posizione della Commissione e confermava la classificazione dell’opera de quo alla voce 9903 (oggi 9703). L’interpretazione altamente tecnica della Commissione e a seguire della Corte di Giustizia, in relazione al valore in dogana del materiale utilizzato, potrebbe oggi essere ripresa in relazione ad un’opera d’arte moderna ottenuta con Stampa 3D al fine di giustificare la classificazione nel capitolo 97. Rimarrebbe, comunque, il limite del “lavoro delle mani dell’artista”, che potrebbe essere superato con un aggiornamento delle note esplicative del S.A. e/o della N.C., finalizzato all’introduzione esplicita di opere realizzate con tecnologie moderne, oppure estendendo il concetto di “opere originali” a tutte quelle derivanti da un progetto unico creato dall’artista o da una visione e intenzione creativa, indipendentemente dal metodo di produzione. In caso di domanda pregiudiziale alla CdG oggi potrebbe essere data continuità alla Sentenza C155/84 argomentando che il principio di originalità si applica indipendentemente dal metodo di produzione, poiché l’originalità e il valore artistico di un’opera sono determinati dal concetto e dall’espressione creativa dell’artista, piuttosto che dalla tecnica manuale utilizzata, con l’intento di garantire che le opere d’arte moderne siano tassate sulla base del valore di transazione.
S: Le nuove tecnologie stanno avendo un impatto significativo sul mondo dell’arte, trasformando i modi di creare, esporre e fruire le opere. La Stampa 3D è solo una delle possibili declinazioni. Siamo nel mondo delle Installazioni Interattive e delle Tecnologie Sensoriali che coinvolgono il pubblico in modo attivo, utilizzando sensori e dispositivi per rispondere ai movimenti o alle azioni degli spettatori e creare esperienze artistiche uniche e personalizzate. Siamo nell’era del Videomapping che utilizza proiezioni digitali per trasformare superfici tridimensionali in spazi artistici dinamici, e dell’Arte Generativa che sfrutta algoritmi e sistemi per creare opere che possono variare ogni volta che vengono visualizzate. Queste tecnologie non solo stanno cambiando le modalità di produzione artistica, ma stanno anche ampliando il concetto di Arte stessa, rendendola più accessibile e interattiva. La variabilità della creatività conserva, comunque, in ambito doganale una certezza assoluta, quella dell’Informazione Tariffaria Vincolante quale strumento di tutela e compliance. L’arte è di per sé originale e lo è anche se a crearla è un’Intelligenza Artificiale. Chiudiamo dunque con una frase generata da ChatGPT, interrogato su cosa sia l’Arte: “L’arte è il linguaggio silenzioso con cui il cuore parla al mondo, una danza tra materia e sogno che trasforma il tempo in eternità”. E per non farci mancare nulla le abbiamo chiesto di creare quello che siamo certe diverrà un pezzo immancabile delle vostre collezioni private, un’Opera audace e raffinata: “Natura Morta con Doganalista”.