After Eight, dal 1962  il famoso ed esclusivo cioccolatino che nasconde la menta in un sottile velo di cioccolato fondente, rende sempre le tue serate memorabili.

Per “analogia” (Regola G.I. 4) anche le nostre riflessioni vogliono essere un dolce e fresco stimolo per il cervello curioso dei Doganalisti.

C: Claudia Composta

S: Silvia Taroni

ChatGPT: Rete Neurale Generativa Pre-addestrata

 C: Guardando l’immagine a fianco, probabilmente un millennial si domanderebbe cosa possa essere quell’aggeggio, mentre altrettanto probabilmente un boomer volerebbe con la mente al passato, ricordando i tempi in cui i bimbetti, non ancora capaci di reggersi in piedi e appollaiati nel “girello”, correvano festosi incontro all’ospite spingendosi sulle punte dei piedini. E se quell’ospite fosse un Doganalista e se si potessero ascoltare i suoi pensieri, molto probabilmente si sentirebbe:

“E adesso in quale Voce doganale classifico il girello? 8715 (veicoli per il trasporto di bambini), 9401 (mobili per sedersi), 9403 (altri mobili) o ancora 9501 (giocattoli a ruote)?”

S: Per rispondere a questa domanda è necessario tornare indietro nel tempo, precisamente al 1975, quando il Comitato della Nomenclatura del Consiglio di Cooperazione Doganale (CCCN) decise di classificare un oggetto del tutto simile alla 9403 “altri mobili”, in applicazione della Regola Generale per l’Interpretazione del SA n.1, per analogia con i “recinti per bambini” ancor oggi citati all’interno delle Note Esplicative.

C: 27 anni dopo, l’Amministrazione di uno Stato membro del WCO decise di riaprire la questione, proponendo al Comitato del Sistema Armonizzato di riconsiderare la classificazione del girello alla Sottovoce 9401.79 come “mobile in plastica appositamente progettato e concepito per far sedere i bambini”. A parere di detta Autorità, infatti, era proprio il sedile l’elemento atto a conferire al prodotto il carattere essenziale, pertanto, la Voce 9401 risultava più appropriata e specifica rispetto alla 9403 “altri mobili” in base alle Regole G.I. n.1 e 3 (b).

S:  Seguì una discussione lunga e complessa, al termine della quale il Segretariato del WCO concluse che il baby-walker doveva necessariamente essere considerato come un prodotto poli-funzionale poiché, oltre a servire da seggiolino, consentiva al bambino:

(a) di imparare a camminare e muoversi in sicurezza, grazie alle rotelle ed al telaio che forniva una protezione a 360 gradi;

(b) di giocare con i vari oggetti fissati in modo permanente;

(c) di utilizzare il tavolo davanti a sé per altri scopi quali mangiare, bere o fare altre attività.

C: Sulla scorta delle considerazioni del Segretariato, il Comitato del Sistema Armonizzato proseguì nel ragionamento, evidenziando come principale pregio del girello la sua capacità di aiutare il bambino a camminare piuttosto che a star seduto, sottolineando, infine, che il tessuto che fungeva da sedile aveva semplicemente lo scopo di evitarne la caduta e consentirgli di muoversi in sicurezza.

Nel 2003, dunque, il Comitato deliberò con 26 voti favorevoli e 14 contrari di classificare il baby-walker nella Sottovoce 9403.70 in applicazione delle R.G.I. 1 e 6, confermando quanto già stabilito nel 1975.

Fu contestualmente pubblicato un nuovo Parere di Classifica per l’articolo in questione, descritto come:

9403.70  – “Girello in plastica costituito da un telaio circolare pieghevole in tubolare d’acciaio montato su otto ruote piroettanti. Si muove grazie alle ruote e comprende una seduta formata da un pezzo di stoffa in cui sono stati praticati due fori per il passaggio delle gambe del bambino, insieme ad un tavolino al quale sono fissati dei giocattoli. Ha lo scopo di aiutare i bambini ad imparare a camminare in sicurezza”.

S:  Tutto è bene ciò che finisce bene, potremmo dire, ma la verità è che il mondo della Classificazione ha una forte componente entropica e nella realtà, consultando alcune Banche Dati di “ITV” straniere, lo stesso input ci restituisce differenti output. E così la 9403.70 è costretta a cedere il passo alla 9401.79 di molte Binding Rulings statunitensi o alla 8715.00 del Customs Department di Mauritius, per poi rientrare nei ranghi WCO in altri Pareri delle Autorità peruviane o cinesi.

Se poi volessimo avventurarci in un esperimento di carattere puramente ludico potremmo chiedere al nuovissimo Chatbot ChatGPT

di classificare per noi il baby-walker, scoprendo che ci offre ben 3 possibili opzioni, nessuna delle quali coerente con quella ufficiale del 2003, ovvero: 8715.00, 9503.00 ed infine 9401.80.

C: E quindi?

Possiamo concludere che la Classificazione non è lavoro semplice a priori – ma questo ai doganalisti, professionisti del settore, è già ben noto – e che le nuove tecnologie, nel tempo, saranno in grado di fornire risposte via via sempre più precise e raffinate. Ed è proprio in questa occasione che si rianima lo scontro tra “apocalittici” ed “integrati” teorizzato da Umberto Eco nel ‘64. Due categorie che vedono la contrapposizione tra coloro che riconoscono alle Intelligenze Artificiali un ruolo chiave nello sviluppo e coloro che si pongono in maniera critica e forse timorosa. ChatGPT, interrogato in merito, ci ha fornito la sua visione:

 ChatGPT: “Non è possibile prevedere il futuro con certezza, ma al momento attuale non sembra probabile che un’intelligenza artificiale possa sostituire completamente un Doganalista, il cui lavoro richiede un insieme di competenze molto specifiche, come la conoscenza delle normative fiscali, doganali e commerciali internazionali, la capacità di analizzare dati e documenti, e di gestire i rapporti con clienti e fornitori. Sebbene le tecnologie stiano avanzando rapidamente, attualmente non esiste un sistema completamente autonomo che possa assumere tutte queste responsabilità.

Tuttavia, è possibile che alcune parti del lavoro possano essere automatizzate con l’ausilio di strumenti tecnologici. Ad esempio, l’elaborazione di grandi quantità di dati, la verifica di conformità e la stesura di documenti potrebbero essere supportati da algoritmi e software specializzati. In questo modo, il Doganalista potrebbe concentrarsi su altre attività che richiedono competenze umane, come l’interpretazione dei dati, la gestione delle relazioni con i clienti e la risoluzione di problemi complessi”.

S: E a noi piace pensare che abbia ragione…

Laureata in economia e commercio, Doganalista iscritta all’Albo Professionale dal 1998, è consulente in materia doganale.

Ha fondato con la sorella Francesca Composta, anche lei doganalista iscritta all’Albo professionale, il Cad Mantova, che annovera tra i propri clienti aziende di significativa importanza.

È stata consigliere del Consiglio Territoriale dei doganalisti della Lombardia, dell’Associazione degli spedizionieri doganali di Milano, di Assocad ed attualmente è membro del Comitato consultivo di Assocad

Doganalista, Laureata in Ingegneria Civile è Membro della Commissione di Studio Tariffa Doganale e Misure Associate alla Taric del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali.
Socio dello Studio Taroni Srl con sede in Interporto-Bologna.