L’art. 1, n. 19, Reg. UE 2446/2015 (RD) descrive il ruolo di “esportatore” distinguendo due figure: il privato e le persone giuridiche

La nozione doganale di esportatore

Con la circolare 15/2026 l’Agenzia delle dogane torna sulla nozione di esportatore, affermando – in maniera imprecisa – che tale qualifica può essere assunta dai traportatori/vettori/doganalisti/case di spedizione soltanto per le esportazioni con condizione di consegna ex works.

Come noto, l’art. 1, n. 19, Reg. UE 2446/2015 (RD) descrive il ruolo di “esportatore”, distinguendo due figure: il privato e le persone giuridiche.

In particolare, il soggetto che deve essere indicato come “esportatore” nelle dichiarazioni doganali è:

  1. a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
  2. b) negli altri casi (operatori commerciali), quando a) non si applica:
  3. i) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
  4. ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale[1].

Di conseguenza, nel caso di cessioni all’esportazione effettuate ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in cui il trasporto avviene in nome e per conto del cedente nazionale, l’esportatore ai fini doganali coincide con l’esportatore ai fini IVA.

Diversamente, nel caso di esportazioni effettuate da un soggetto estero non stabilito nel territorio comunitario (i.e. condizione di consegna ex works ovvero tramite rappresentanza fiscale ex art. 17, co. 3, d.p.r. 633/73 o identificazione fiscale diretta ex art. 35 ter del D.P.R 633/72), l’esportatore deve essere identificato in una qualsiasi persona stabilita, che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire dal territorio doganale dell’UE.

E invero, nelle transazioni commerciali aventi a oggetto merci destinate all’estero con condizioni di vendita ex works – in cui il potere di decidere che i beni devono uscite dal territorio comunitario è nelle mani dell’acquirente stabilito in un Paese terzo (art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72), il cessionario extra-UE non può essere qualificato, ai fini doganali, come esportatore[2].

Analogamente, non può ricoprire tale ruolo nemmeno il rappresentante fiscale, in quanto, ancorché possa disporre della facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio unionale, non è stabilito nell’UE.

L’Agenzia delle dogane, tuttavia, nella circolare in commento, non prende in considerazione tale seconda ipotesi, ritenendo che gli operatori economici che forniscono servizi logistici non possono assumere la qualifica di esportatore se non nei casi di esportazione ex-works.

In alternativa, l’acquirente estero dovrebbe nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione di esportazione.

Tale soluzione, tuttavia, contrasta con quanto riportato nella nota 112029/2018, secondo cui “A questo riguardo si evidenzia, inoltre, che la disposizione che consentiva di applicare misure di carattere transitorio non prevede più la possibilità che un soggetto non stabilito nel territorio doganale dell’Unione possa essere indicato nella casella 2 della dichiarazione doganale come speditore a condizione che la dichiarazione doganale sia presentata da un rappresentante stabilito nella UE che agisca in rappresentanza indiretta, assumendo la veste di dichiarante”.

Di conseguenza, allo stato, il venditore stabilito nell’UE (per le sole cessioni EXW) o anche un altro soggetto come, ad esempio, il vettore, lo spedizioniere, operatori di logistica o altri soggetti analoghi possono assumere la qualifica di esportatore, a condizione che siano parte contratto in virtù del quale le merci devono uscire dal territorio doganale, siano stabiliti nell’Unione e accettino di assumere tale ruolo[3].

In quest’ultima ipotesi, si ravvisa uno scostamento tra la nozione di esportatore ai fini doganali e quella ai fini IVA, con la conseguenza che, nel campo della dichiarazione doganale dedicato all’esportatore, potrebbe comparire un soggetto diverso (es. il vettore) da colui che ha maturato plafond a seguito della cessione all’esportazione (i.e. il cedente nazionale nelle vendite con consegna ex works o il rappresentante fiscale del soggetto extra-UE).

Al riguardo, l’Agenzia delle dogane, con la nota 16302/2019, che ha chiarito, per le operazioni con resa EXW, di riportare in bolletta gli estremi della fattura non imponibile emessa dal cedente italiano, mentre, “in caso di operazioni realizzate, invece, da una società extra UE per il tramite del proprio rappresentante fiscale il campo 44 potrebbe altresì recare oltre agli estremi della fattura non imponibile emessa dal rappresentante anche l’indicazione del codice certificato 02YY seguito dalla partita IVA del rappresentante fiscale”.

I soggetti addetti ai servizi di logistica e di assistenza doganale, i trasportatori, i vettori, i doganalisti e le case di spedizione possono, infine, assumere la qualifica di esportatore autorizzato e Rex, essendo superata l’originale preclusione[4].

In particolare, l’Amministrazione doganale ha evidenziato che “il documento contenente le “Linee guida per gli esportatori autorizzati” della Commissione europea, attualmente in corso di finalizzazione, non prevede una espressa ed esplicita esclusione dei predetti operatori commerciali dalla possibilità di richiedere il rilascio del provvedimento di autorizzazione. A tale riguardo si rileva la posizione di apertura già espressa dalla Commissione, circa la possibilità anche per un soggetto fornitore di servizi logistici di richiedere e ottenere la qualifica di esportatore autorizzato, non potendosi ravvisare una esclusione a priori di tali soggetti, ove dovessero sussistere tutte le garanzie necessarie per poter verificare il carattere originario dei prodotti e l’adempimento dei requisiti richiesti nei singoli protocolli origine. Per questi l’attribuzione dello status di esportatore autorizzato resta comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti già indicati ed in particolare sarà onere dell’intermediario presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’Ufficio, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, analogamente a quanto previsto ai fini del rilascio dei certificati EUR 1. Come rilevato dalla Commissione, ovviamente lo status di un fornitore di servizi logistici non conferisce automaticamente la possibilità di essere esportatore autorizzato, né alla stessa persona può automaticamente rifiutarsi l’autorizzazione[5].

Previa verifica delle disposizioni contenute nei singoli Accordi di libero scambio e dei relativi protocolli di origine preferenziale, pertanto, può essere rilasciato lo status di esportatore autorizzato anche agli operatori logistici[6].

Le procedure di rilascio del certificato A.TR.

La circolare in commento, dopo aver delineato la figura di esportatore, ricorda la procedura di rilascio dei certificati A.TR. e delinea le modalità applicative della procedura semplificata.

In forza dell’Unione doganale istituita nel 1995[7] tra Ue e Turchia, le merci interamente ottenute o prodotte nell’Unione doganale o che sono state immesse in libera pratica nella stessa possono circolare liberamente tra le due parti dell’Unione, purché siano accompagnate dalla prova della loro posizione doganale, fornita da un certificato di circolazione A.TR.

Le disposizioni di applicazione della decisione n. 1/95 sono state definite con la decisione n. 1/2006 del 26 settembre 2006, del Comitato di Cooperazione doganale CE-Turchia.

L’art. 7 di tale Decisione disciplina la procedura ordinaria per il rilascio del certificato A.TR., il quale deve essere vistato dalla dogana al momento dell’esportazione.

In deroga a quanto disposto dall’art. 7 della decisione n. 1/2006, l’art. 11 della stessa prevede una procedura semplificata per il rilascio di certificati di circolazione A.TR., che consente di evitare, per ogni spedizione, la presentazione delle merci e la richiesta di certificato all’ufficio doganale, con evidenti benefici in termini di rapidità operativa.

I chiarimenti della circolare ADM 15/2026 sulla qualifica di esportatore autorizzato A.TR.

Con la circolare n. 15/2026, l’Agenzia delle Dogane ha riordinato la disciplina dello status di esportatore autorizzato A.TR., definendo presupposti e modalità applicative della procedura semplificata per il rilascio di tali certificati.

La Circolare chiarisce che tale modalità semplificata è utilizzabile esclusivamente da una figura particolare di esportatore autorizzato, l’esportatore autorizzato A.TR. e che tale status può essere rivestito soltanto da un soggetto che riveste la qualifica di esportatore ai sensi del Codice doganale dell’Unione.

Al riguardo, richiamando le indicazioni fornite con la propria circolare 8/D del 19 aprile 2016 sulla definizione di esportatore riportata all’art. 1, par. 19 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, l’Agenzia delle dogane ricorda che deve intendersi per esportatore la “persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha il potere, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, di decidere l’invio della merce fuori dal territorio doganale dell’Unione”.

Restano pertanto esclusi, in via generale, i soggetti che materialmente compiono le formalità doganali ovvero forniscono i servizi logistici, di trasporto, di assistenza doganale, ossia a) i vettori, b) gli spedizionieri, c) gli operatori logistici e doganali.

La Circolare specifica, tuttavia, come siano previste delle eccezioni, in cui anche i soggetti appena citati possono rivestire la qualifica di esportatore.

Si tratta, anzitutto, delle esportazioni con condizione di consegna ex works con acquirente situato in un paese terzo: in tal caso, non potendo l’acquirente assumere la veste di esportatore, lo stesso è tenuto a nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione di esportazione.

Alla luce delle accresciute esigenze dei traffici commerciali, inoltre, nell’ambito degli Accordi di Libero Scambio (ALS), limitatamente all’origine preferenziale, è stata superata l’originaria preclusione allo status di Esportatore Autorizzato per i soggetti addetti a servizi logistici e di assistenza doganale, quali traportatori, vettori, doganalisti e case di spedizione.

Esclusivamente nelle due casistiche sopra menzionate, quindi, potrebbe esser rilasciato lo status di esportatore autorizzato anche soggetti addetti a servizi logistici e di assistenza doganale.

L’autorizzazione è, in ogni caso, subordinata alla presenza congiunta di due requisiti:

  1. a) la frequenza delle operazioni che richiedono certificati A.TR., e
  2. b) la disponibilità di garanzie idonee a consentire il controllo sul carattere delle merci e sul rispetto degli obblighi doganali.

Il procedimento di rilascio della qualifica

La circolare prevede, nel dettaglio, il procedimento di rilascio dello status di esportatore autorizzato A.TR., disciplinando forma, contenuto, modalità di rilascio e di notifica del provvedimento di conferimento di tale status, codice identificativo del provvedimento, casi di diniego, revoca e cessazione dello status.

La domanda finalizzata all’ottenimento di tale status, in particolare, deve essere redatta secondo il modulo fornito dall’Agenzia, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società, e presentata, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’Ufficio ADM, territorialmente competente in base al luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente.

La disciplina transitoria

La circolare precisa che, a partire dal 1° luglio 2026, il procedimento di rilascio dello status di Esportatore Autorizzato A.TR. sia regolamentato esclusivamente dalle disposizioni in essa contenuta, superando la prassi intervenuta durante il periodo emergenziale da Covid-19.

Entro il 1° gennaio 2027, gli Uffici dell’Agenzia delle dogane provvederanno ad adeguare i provvedimenti di Esportatore Autorizzato A.TR. rilasciati agli operatori economici in possesso dei requisiti sopra esposti, mentre non saranno più valide le autorizzazioni rilasciate agli operatori economici che non soddisfino tali requisiti.

Lorenzo Ugolini

Valeria Baldi

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[1] Si ricorda che il soggetto che agisce come esportatore nelle operazioni commerciali deve essere stabilito nella UE, se ondo i criteri previsti dall’art.5, punto 31, del CDU e quindi avere in tale territorio: i) la sede statuaria, ii) l’amministrazione centrale o iii) una stabile organizzazione (art. 5, p. 32, Reg. UE 952/2013, CDU) come una sede

fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in pare le operazioni doganali di una persona.

[2] Si vedano, nota Agenzia delle Dogane e Monopoli 15.10.2018 n. 112029; Taxud.a.2 Areas 4494380/2018.

[3] Agenzia delle dogane, nota 181512/2019.

[4] TAXUD 2852404/18.

[5] Agenzia delle dogane, nota prot. n. 91956/2019.

[6] Agenzia delle dogane, circ. 15/2026.

[7] Con decisione n. 1/95 (c.d. decisione di base) del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, concernente l’attuazione della fase finale dell’Unione doganale tra Unione Europea e Turchia.

Laureata con lode all’Università di Genova e diplomata alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali, è iscritta all’Ordine degli avvocati dal 2007.
Dopo aver collaborato con studi legali specializzati in diritto penale e aver maturato un’importante esperienza nel diritto tributario e doganale presso un rinomato studio con sedi a Genova e a Milano, nel 2018 ha fondato lo Studio legale associato UBFP.
Fornisce assistenza nel contenzioso e consulenza specialistica in materia di diritto tributario nazionale e internazionale; diritto doganale; Iva; fiscalità dirette e accise.
Svolge attività difensiva nei procedimenti penali instaurati a seguito di contestazioni doganali e fiscali.
È autore di numerose pubblicazioni sulle più autorevoli riviste specialistiche e collabora con associazioni di categoria, svolgendo attività formative e di aggiornamento professionale.

Customs Lawyer presso LCA Studio Legale