Lo scorso 17 maggio la Commissione europea ha presentato la più ambiziosa e completa proposta di riforma dell’Unione doganale dal 1968, strutturata su tre pilastri, tra cui l’introduzione della categoria degli operatori più affidabili, c.d. “Trust and Check”, riferita a coloro che abbiano processi aziendali e supply chain completamente trasparenti .
L’intervento riformatore accoglie, in particolare, le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti europea e dal Wise Persons Group (WPG), un gruppo indipendente di alto profilo, composto da membri della politica, dell’industria, del commercio e del mondo accademico, il quale, nell’ottica di una modernizzazione e transizione digitale delle dogane, aveva individuato tra le sfide strutturali più urgenti da affrontare a livello unionale la necessità di un nuovo quadro di responsabilità e fiducia per le imprese. A tal fine, il Gruppo dei Saggi, nella propria Relazione finale sul futuro doganale, intitolata “Putting more union in the european customs. Ten proposals to make the EU Customs Union fit for a Geopolitical Europe”, aveva suggerito di riformare e ampliare il sistema dell’Operatore Economico Autorizzato (c.d. AEO) , che, a partire dal 2008, consente agli operatori economici certificati come affidabili di beneficiare di determinate agevolazioni doganali in tutto il territorio dell’Unione .

Nel rinnovato assetto normativo, lo status di AEO, che potrà essere concesso fino al 1° marzo 2032 e mantenuto fino al 31 dicembre 2037[1], subirà un’evoluzione con la figura del trust and check trader,

il quale, a fronte di condizioni rigorose, beneficerà di un regime ancora più premiante e di un’ulteriore riduzione dei costi e dei tempi di sdoganamento. Del resto, se è proprio la trasparenza a essere il principio guida di questa riforma, quanto più il controllo potrà essere esercitato sui dati centralizzati forniti dagli operatori, tanto minore sarà la necessità di intervenire sul campo.

La nuova categoria degli operatori Trust & Check: requisiti e benefici

L’art. 25 del testo di riforma stabilisce, in particolare, che la qualifica di Trust and Check potrà essere concessa a qualsiasi operatore economico residente o registrato nel territorio doganale dell’UE, che dimostri, in riferimento agli ultimi tre anni: l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, oltreché di precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica; un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, comprovato dall’esistenza di una traccia di audit nelle scritture contabili e da un sistema logistico che permetta di distinguere le merci unionali da quelle non unionali. A tal fine, il richiedente dovrà altresì disporre di procedure per segnalare eventuali difficoltà di conformità alle dogane, incluse idonee istruzioni ai dipendenti[2]. Permangono, inoltre, i requisiti di solvibilità finanziaria e di adeguati standard di sicurezza.

Accanto a tali criteri, assimilabili a quelli già previsti dall’art. 39, Reg. UE 952 del 2013 (CDU), per i soggetti AEO, ve ne sono altri rispondenti alle esigenze di trasparenza e accesso immediato ai dati da parte delle autorità doganali. Com’è noto, infatti, con l’istituzione dell’EU Customs Data Hub, il nuovo centro doganale digitale europeo[3], tutti i dati relativi ai prodotti importati e alla catena di approvvigionamento – obbligatoriamente a partire dal 2038 – dovranno essere qui registrati, senza che sia più necessario interagire, per ogni spedizione, con l’infrastruttura informatica nazionale. Grazie allo sportello unico europeo (CSW dell’UE), gli operatori Trust and Check, per la loro attività su tutto il territorio unionale, non si misureranno più con gli approcci difformi delle 27 amministrazioni doganali nazionali, ma si interfacceranno soltanto con l’amministrazione del luogo in cui sono stabiliti. Occorrerà pertanto dimostrare, oltre all’esistenza di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta, che il personale interessato sia stato istruito su come utilizzare il nuovo Data Hub per il trasferimento dei dati utili.

Sarà, infine, di fondamentale importanza disporre di un sistema elettronico capace di fornire in tempo reale alle dogane tutti i dati relativi alla movimentazione delle merci e all’osservanza dei requisiti per esse prescritti, compresi quelli relativi alla sicurezza, anche mediante la condivisione nell’Hub dei sistemi contabile, di tracciabilità e logistica e dei documenti doganali, commerciali e di trasporto.

L’ottenimento dello status di operatore economico di fiducia e certificato attribuisce al titolare una patente di affidabilità “rafforzata”, consentendogli di: introdurre le proprie merci nell’UE senza alcun intervento doganale attivo; sdoganare tutte le proprie importazioni presso le autorità dello Stato membro in cui ha sede, indipendentemente dal luogo di ingresso dei beni commercializzati; essere autorizzato al pagamento differito dell’obbligazione doganale e fornire parte dei dati sulle merci dopo lo svincolo.

Tra i vari benefici si segnala, inoltre, uno snellimento degli adempimenti dichiarativi e documentali, dal momento che, a certe condizioni, sarà possibile controllare autonomamente la conformità delle merci e determinare periodicamente i dazi, riutilizzando i dati inseriti nell’Hub anche per spedizioni diverse.

In aggiunta, le merci importate o esportate dall’operatore Trust and Check potranno usufruire della sospensione daziaria e rimanere sotto vigilanza doganale fino alla loro destinazione finale, senza l’obbligo di vincolarle al regime di transito; in tal caso, l’operatore rimarrà responsabile del pagamento dei dazi e degli altri diritti doganali nello Stato membro in cui ha sede.

Per valutare il perdurare degli indici di affidabilità, si prevede che le dogane effettuino ogni tre anni un monitoraggio delle attività e delle scritture interne dell’operatore Trust and Check, a cui è richiesto un atteggiamento di compliance, dovendo comunicare alle autorità ogni cambiamento, sopravvenuto dopo il rilascio dell’autorizzazione, suscettibile di incidere sul suo mantenimento, a pena di revoca o sospensione.

Quali possibili riflessi sul futuro?

L’introduzione di strumenti intelligenti per rendere più efficaci i controlli sulle catene di approvvigionamento globali e migliorare la gestione dei profili di rischio correlati alle importazioni, determinerà un significativo cambiamento nel rapporto tra dogane e imprese. In particolare, secondo quanto prospettato dalla Commissione europea, “i flussi commerciali trasparenti potranno circolare attraverso “corsie verdi” senza un’interazione doganale formale e senza oneri amministrativi, mentre le dogane richiederanno un controllo solo se necessario[1].

Ma c’è di più: potrà finalmente trovare piena applicazione l’istituto dello sdoganamento centralizzato, già previsto dall’art. 179, par. 2, CDU per gli AEOC, ma mai attuato a causa dei diversi procedimenti informatici adottati dai singoli Stati membri. Com’è noto, tale autorizzazione permette all’operatore di presentare a un ufficio doganale del luogo in cui è stabilito una dichiarazione doganale per merci presentate presso un altro ufficio dello stesso o di un altro Stato membro, evitando così di introdurle fisicamente in uno spazio doganale. A tal fine, gli artt. 231-233 del Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 (RE) e 179, par. 3-6, CDU, prevedono una cooperazione tra l’ufficio doganale di controllo, il quale deve verificare che le merci siano vincolate al regime doganale prescelto dall’operatore e la documentazione da questi fornita, e l’ufficio doganale di presentazione, ossia quello a diretto contatto con la merce, tenuto a condividere i risultati della propria attività di accertamento con il primo, ai fini del successivo svincolo.

La creazione di un ambiente completamente digitalizzato consentirà, quindi, di realizzare gli obiettivi sull’implementazione dei sistemi elettronici di cui all’art. 278 CDU[2] e di superare le difficoltà nello scambio di informazioni e nel coordinamento tra autorità doganali riscontrate in questi anni, in modo tale che gli operatori possano centralizzare le loro attività.

Da ultimo, la previsione di una nuova categoria di soggetti dotati di un livello di trasparenza maggiore rispetto agli operatori economici autorizzati potrebbe, nel periodo di coesistenza delle due figure, incidere sul rilascio di alcune agevolazioni, quali il “luogo approvato”, che consente alle imprese di espletare le formalità doganali direttamente nei propri locali o in altri luoghi designati e autorizzati per la spedizione e/o la ricezione delle merci senza l’intervento della dogana.

Lorenzo Ugolini

Lucilla Raffetto

Customs Lawyer presso LCA Studio Legale