Dal 1° gennaio 2022 diventano imponibili ai fini Iva i servizi di trasporto affidati dai vettori principali ai sub-vettori, ancorché eseguiti nell’ambito di operazioni internazionali.

L’art. 9, primo comma, n. 2, del d.p.r. 633/72 stabilisce che non sono imponibili i trasporti relativi a beni:

– in esportazione;

– in transito;

– in importazione temporanea;

– in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile all’atto dello sdoganamento.

Tale regime, come affermato dall’Amministrazione finanziaria, ha sempre trovato applicazione nel caso di trasporti effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti (cfr. RM n. 412019/77 e 411861/78).

In atri termini, fino al 31 dicembre 2021 i soggetti ai quali il trasporto era stato sub-commesso da vettori principali potevano emettere fatture senza applicazione dell’imposta.

Al riguardo, la Corte di Giustizia, con la sentenza 29 giugno 2017, C-288/16 ha dichiarato che tale trattamento fiscale non fosse in linea con l’art. 146, par. 1, lett. e) della direttiva 2006/112/CE, in quanto tale norma non si applica a una prestazione di servizi di trasporto di beni verso un Paese terzo “laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni”.

A seguito di tale sentenza, è stato necessario adeguare la normativa interna, restringendo e limitando l’ambito della non imponibilità Iva per i trasporti internazionali.

L’art. 5 septies del d.l. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 215/2021 ha, pertanto, inserito il nuovo terzo comma nell’art. 9, il quale prevede che “le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma”.

Costituiscono, dunque, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva i trasporti purché resi e fatturati a:

– l’esportatore;

– il titolare del regime di tran­si­to;

– l’importatore;

– il destinatario dei beni;

– il prestatore dei servizi di spedizione (es. case di spedizione).

Di conseguenza, le prestazioni di trasporto internazionali non possono beneficiare del regime di non imponibilità se effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra elencati.

Deve, pertanto, essere applicata l’imposta ai servizi resi dai sub-vettori ai vettori principali. In tale circostanza, il trasportatore principale rimane in una posizione di credito Iva, giacché riceve una fattura con Iva, ma ne emette una senza, ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 2), d.p.r. 633/72.

Le imprese di trasporto che, invece, rendono servizi alle case di spedizione potranno continuare a beneficiare della non imponibilità, sempreché il trasporto abbia a oggetto beni in esportazione, in transito, in ammissione temporanea o in importazione (e i relativi corrispettivi siano inclusi nella base imponibile dichiarata in dogana).

Resta, infine, fermo il regime di non imponibilità Iva per i servizi di spedizione, come previsto dall’art. 9, primo comma, n. 4) del d.p.r. 633/72, secondo cui “costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali”.

In definitiva, a seguito della nuova formulazione dell’art. 9 del d.p.r. 633/72 si possono delineare i seguenti nuovi scenari ai fini iva:

1)  trasporto reso direttamente a un importatore o a un esportatore: prestazione di servizi non imponibile Iva, ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 2, d.p.r. 633/72;

2) trasporto fornito dal sub-vettore a un sub-vettore e da questo al vettore principale: prestazioni di servizi imponibile Iva;

3) trasporto fornito a una casa di spedizione, la quale ribalta il servizio sull’importatore o sull’esportatore: prestazione di trasporto fatturata dal vettore alla casa di spedizione non imponibile Iva, ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 2, d.p.r. 633/72; servizio di spedizione non imponibile Iva, ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 4, d.p.r. 633/72;

4) trasporto reso a un committente unionale o extra-Ue: prestazione di servizi fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7 ter, d.p.r. 633/72.

Lorenzo Ugolini

Customs Lawyer presso LCA Studio Legale