L’extravergine miscelato con l’olio di oliva vergine può essere etichettato EVO
Procedura in linea col modello spagnolo, Real decreto n.760 del 31/08/2021, purché rispetti i requisiti chimico, fisici, ed organolettici di olio di oliva extravergine col vincolo all’esportazione o a un mercato UE, è quanto chiarito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) in data 11 agosto 2026, con prot.0390073.
La nuova interpretazione del MASAF dirime dubbi interpretativi della precedente nota prot. 0347821 del 16/07/2026, che comunicava: la miscela non poteva essere classificata ed etichettata come “olio extra vergine di oliva”, ma doveva ricadere nella categoria inferiore, ciò che attualmente è applicabile per l’olio destinato sul mercato italiano. La nota riprendeva la Relazione Speciale 01/2026 della Corte dei Conti Europea (European Court of Auditors, ECA) che criticava i controlli alle filiere dell’olio di oliva per carenze sul fronte delle verifiche sui contaminati ed a volte sulla tracciabilità dai Paesi extra UE.
Regole Unionali e considerazioni della Corte dei Conti
Il Reg. UE 1308/2013, All. VII, parte VIII ed a seguire i regolamenti UE 2022/2104 e 2022/2105 relativi alle norme di commercializzazione ed ai controlli di conformità dell’olio di oliva non prevedono alcun divieto di miscelare oli di categorie diverse. Non a caso il Reg. 2022/2104, oltre a definire i parametri qualitativi ed organolettici prescrive all’art.6, paragrafo 2, le seguenti etichettature:
- lett. a, olio extra vergine di oliva, qualificato “olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
- lett. b, olio di oliva vergine, qualificato “olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”.
Il prodotto miscelato tra oli EVO e vergini può dunque venire commercializzato come “olio extra vergine di oliva”, purché rispetti i parametri chimico-fisici ed organolettici della categoria superiore. Regola confermata da una sentenza pronunciata il 18 ottobre 2023 dal Tribunale ordinario di Perugia, in assenza di un divieto formale di miscelare oli di categorie diverse. Procedura riportata al punto 26, riquadro 3, della relazione speciale 1/2026 della Corte dei Conti Europea, che rileva approcci diversi nei vari Stati membri in merito alla facoltà di miscelare oli vergini e commercializzare tali miscele come olio extra vergine.
Circolare del MASAF del 16 luglio 2026
Nelle more di eventuali chiarimenti da parte della Commissione europea, i tre dipartimenti del MASAF affermavano che la classificazione e commercializzazione della miscela come “olio extra vergine di oliva” deve considerarsi fuorviante per il consumatore e contrasta con le pratiche leali di informazione previste all’art.7, del Reg. UE 1169/2011, pietra angolare del Food Information Regulation, l’extra vergine non tollera la miscela con la semplice verginità e da questa interpretazione derivano le seguenti conseguenze:
- l’olio ottenuto dalla miscelazione di extra vergine e vergine dovrà essere classificato olio vergine di oliva;
- l’olio già confezionato e dichiarato extra vergine prima del 16 luglio 2026 potrà essere commercializzato fino all’esaurimento scorte;
- l’olio sfuso dovrà essere riclassificato come olio di oliva vergine entro trenta giorni e, in ogni caso, prima della prima operazione di movimentazione/lavorazione che lo riguardi.
La circolare ha confermato l’obbligo della corretta tenuta del registro telematico dell’olio, istituito con i DM 10/11/2010 e DM 23/12/2013 e la possibilità di realizzare miscele composte esclusivamente da oli extra vergini, anche di diverse origini, cultivar e annate, nel rispetto degli obblighi di indicazione dell’origine.
Circolare MASAF Prot. 0390073 dell’11/08/2026
In risposta ai quesiti proposti da Assitol e Federolio il MASAF ha fornito nuove interpretazioni chiarendo che: “La miscelazione di EVO con olio vergine di oliva, può essere etichettato come olio extravergine di oliva, qualora il prodotto sia destinato all’esportazione, sfuso o confezionato, in un paese extra UE o destinato in un paese UE, fermo restando il rispetto dei requisiti chimico, fisici ed organolettici per l’olio di oliva extravergine”. Resta intesto che è necessario garantire la corretta tenuta del registro telematico dell’olio in modo da assicurare la massima trasparenza e rintracciabilità delle predette operazioni, secondo le tempistiche e modalità stabilite per la tenuta del medesimo registro.”
Aspetti giuridici
Vista la delicatezza della materia, la prima nota pur adeguandosi alla relazione speciale della Corte dei Conti Europea, essendo atto interno, non è fonte del diritto e non obbligatoria per l’interpretazione della legge. Gli operatori nel rispetto dei Regolamenti unionali, eventuali provvedimenti sanzionatori derivanti da tale circolare avrebbero potuto impugnarli eccependo la sua inidoneità a fondare un divieto. La circolare oltre ad essere priva di efficacia giuridica, non risulta notificata alla Commissione Europea come previsto dalla Direttiva (EU) 2015/1535 e di consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, esponendo, altresì, il governo al rischio di incorrere in una procedura d’infrazione.
Conclusioni
Nel condividere l’idea di migliorare i controlli, la tracciabilità e soprattutto la chiarezza e l’uniformità della norma giuridica sul territorio unionale per salvaguardare l’olio di oliva genuino a tutela del consumatore, il chiarimento fornito dal MASAF con nota prot. 0390073 dell’11/08/2026 dirime dubbi interpretativi con riflessi in materia di concorrenza per le imprese italiane e della filiera olivicolo-olearia.
Doganalista presso Lopizzo srl - servizi doganali: consulenza, formazione e rappresentanza in Dogana. È Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali




