La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, detta i principi e i criteri direttivi anche per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
Con l’articolo 1, comma 1, lettera a) si provvede ad integrare le definizioni riportate nell’articolo 1, comma 2, del TUA. In particolare è aggiunta la nuova definizione di “soggetto obbligato accreditato” (SOAC). Ai sensi di tale definizione, il soggetto accreditato è il soggetto, obbligato al pagamento dell’accisa, avente necessariamente sede nel territorio nazionale, a cui è riconosciuto, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il possesso di una particolare affidabilità nell’ambito del regime fiscale dell’accisa; è previsto inoltre che il SOAC assuma una specifica denominazione, in relazione al settore di attività in cui opera:
– SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;
– SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
– SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi;
– SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica [lettera a)]
La novella si propone, infine, lo scopo di mutuare all’interno della disciplina delle accise l’esperienza doganale sviluppata in relazione alla figura dell’operatore economico autorizzato.
Ai sensi del medesimo comma 1 dell’articolo 9-ter, la qualifica in parola avrà validità quadriennale, sarà rilasciata in relazione allo specifico settore fiscale di attività e sarà graduata in tre distinti livelli (Base, Medio e Avanzato), a ciascuno dei quali corrisponde la concessione di differenti benefici.
Con l’articolo 9-quinquies viene disciplinata la fase istruttoria del procedimento di accreditamento, l’Agenzia avrà il compito di avviare un’articolata disamina per riscontrare il grado di affidabilità del soggetto istante attraverso la valutazione di cinque distinti profili, individuati dal comma 2, e precisamente:
- la professionalità;
- l’organizzazione aziendale;
- la solvibilità finanziaria;
- la filiera di approvvigionamento;
- la comprovata conformità alle prescrizioni fiscali tale da considerare e valutare qualsiasi intervenuta infrazione della normativa.
Tra i menzionati profili, particolare rilievo assume quello della solvibilità finanziaria,
Ai sensi del comma 4, il riscontro e la valutazione dei cinque profili di affidabilità esaminati nel corso dell’istruttoria sono finalizzati alla determinazione, da parte dell’Agenzia, di un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, che rappresenta l’indicatore del livello di affidabilità
Il riconoscimento della qualifica di SOAC è subordinato al raggiungimento di un punteggio almeno pari a sessanta.
Il comma 5 disciplina la durata temporale del procedimento amministrativo di accreditamento, prevedendone la conclusione nel termine di 120 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia.
In particolare, l’esonero cauzionale (comma 2) potrà essere attribuito ai SOAC, sulla base di tre differenti percentuali quantificate nel 30%, nel 50% e nel 100% e riservate, rispettivamente, ai SOAC di livello Base, Medio ed Avanzato.
I doganalisti, esperti negli adempimenti in materia di accise, potranno instaurare un rapporto di “cooperative compliance” volto ad una costante, attiva e trasparente collaborazione con ADM valorizzando lo status di SOAC.