In uno scenario mondiale sempre più globalizzato e dinamico la conoscenza del diritto doganale ha acquisito una crescente centralità per le imprese, i professionisti del settore (doganalisti, esperti di commercio internazionale) per rafforzare i profili di sicurezza, supportare le aziende con strategie e strumenti di crescita del business e governare: l’incertezza, la conoscenza, i cambiamenti.

Presupposto impositivo nel CDU e i soggetti astrattamente responsabili

Il diritto doganale si distingue dal diritto tributario in senso stretto in quanto si occupa di regolamentare la normativa doganale dell’Unione Europea non soltanto sotto il profilo prettamente tributario ma anche extratributario.

Per comprendere la complessità e le conseguenze giuridiche dell’obbligazione doganale alla quale vengono sottoposte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione e ne escono, bisogna chiarire i concetti di nascita, di esonero e di estinzione dell’obbligazione doganale, calati nella realtà della supply chain e della catena logistica. L’obbligazione doganale è l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale (art. 5.18 CDU – Reg. UE 952/2013). L’obbligazione doganale può essere:

  • Regolare: quale fattispecie complessa che sorge al realizzarsi di due elementi:
  1. a) fattuale (attraversamento della linea di confine); e
  2. b) volontaria (dichiarazione doganale che si perfeziona con l’accettazione dell’ufficio di vincolo al regime).
  • Irregolare: sorge per inosservanza degli obblighi e violazione della normativa doganale.

La normativa unionale riflette la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane (cfr. Considerando 16 e art. 3 CDU).  Nell’ambito dell’obbligazione doganale sorta a seguito di inosservanza, il CDU ha previsto una platea potenzialmente estesa di soggetti (definiti: soggetti astrattamente responsabili in caso di irregolarità) che intervengono prima, durante e dopo la violazione delle norme doganali. La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 17 novembre 2011, causa C-454/10, ha ritenuto debitore dell’obbligazione doganale irregolare anche l’intermediario della compravendita dei beni. Quindi, la regolarità dell’obbligazione doganale rileva la qualifica dell’elemento soggettivo parametrato al ruolo che ricopre e al comportamento diligente che ha assunto la persona (cfr. Diligenza nell’adempimento, art. 1176.2 c.c.). Difatti, la diligenza qualificata è requisito essenziale nell’operatività doganale, richiesta a monte dalla Corte di Giustizia ed a valle dall’Autorità Doganale. Il legislatore unionale, per salvaguardare i soggetti mandatari (doganalisti) che incorrono in errori involontari, subordina la loro responsabilità alla sussistenza del dolo e della colpa, elemento soggettivo (cfr. Considerando 38 CDU); mentre, da un punto di vista sanzionatorio, il legislatore domestico ha previsto la figura dell’autore mediato (cfr. art. 10 d.lgs. 472/97).

Il tema della diligenza qualificata incrocia, a vario titolo, anche i casi di estinzione dell’obbligazione doganale (art.124 CDU) che sono: Pagamento; Fallimento; Prescrizione; Estinzione dell’obbligazione sorta per altre cause; Estinzione dell’obbligazione sorta per irregolarità.

L’estinzione dell’obbligazione sorta per irregolarità è connessa alla irrilevanza della violazione ed alla rimozione dei relativi effetti. Pertanto, l’estinzione di tale obbligazione doganale presuppone:

  1. a) non ci siano conseguenze significative sul regolare funzionamento del regime;
  2. b) non si configuri un tentativo di frode;
  3. c) vengano espletate necessarie formalità doganali per regolarizzare la situazione delle merci.

Scomparsa delle merci o l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci. (Giurisprudenza)

Merce perduta durante il trasporto: in dogana può scattare l’esonero (Sentenza della Corte di Giustizia Europea – 18 maggio 2017 – Causa C-154/16).

La CGUE si è pronunciata nell’ambito di una controversia volta ad acclarare la legittimità di una decisione di pagamento di un’obbligazione doganale e dell’IVA all’importazione, emessa in relazione a solvente parzialmente disperso, durante il vincolo al regime del transito comunitario esterno, a causa di una non corretta chiusura di un dispositivo di scarico della cisterna da parte dello speditore/spedizioniere.

La Corte, nel dichiarare che spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di forza maggiore e caso fortuito, ha affermato che:

  • la merce (non più esistente o utilizzabile) che non può essere immessa nel circuito economico dell’Unione, non può essere considerata “importata” né può essere assoggettata all’IVA, ai sensi dell’art.2.1.d, nonché degli artt. 70-71 della direttiva IVA 2006/112/CE;
  • l’obbligato principale, nel ruolo di titolare del regime del transito comunitario esterno, è responsabile e, quindi, debitore dell’importo dell’obbligazione doganale scaturente dalla mancata osservanza delle disposizioni relative al regime sospensivo;
  • lo spedizioniere, soggetto negligente, è solidalmente responsabile con l’obbligato

Al riguardo la Corte ha concluso che l’autorità doganale di uno Stato membro ha l’obbligo di attivare la procedura di responsabilità nei confronti dell’obbligato principale ed ha la facoltà di attivare la procedura di responsabilità solidale nei confronti dello spedizioniere.

Non viene pregiudicato il diritto dell’obbligato principale di attivare un’azione di regresso contro lo spedizioniere.

Doganalista presso Lopizzo srl - servizi doganali: consulenza, formazione e rappresentanza in Dogana