Illegittimo il ricorso ai database interni dell’Agenzia delle dogane per rideterminare il valore doganale dichiarato dall’importatore. La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2026, n. 20998, è tornata a esprimersi sui limiti imposti dalla normativa europea all’attività di rideterminazione del valore doganale da parte dell’Agenzia.
I dati estrapolati dalle banche dati interne, come il sistema M.E.R.C.E.-Cognos, possono essere utilizzati, infatti, per dare inizio all’attività di accertamento, potendo giustificare un “fondato dubbio” sulla correttezza del prezzo indicato dall’importatore.
L’Agenzia delle dogane, tuttavia, non può fare riferimento ai valori statistici estrapolati da tali database per ricalcolare il prezzo dei beni oggetto di valutazione.
Con la sentenza 20/06/2026, n. 20998, la Corte di Cassazione ha ribadito che il valore doganale deve essere calcolato secondo i criteri previsti dal Codice dell’Unione (Cdu). Il ricorso a banche dati interne all’Agenzia è possibile soltanto in via residuale, come “mezzo ragionevole” compatibile con i principi e le disposizioni generali previste dall’articolo VII dell’accordo Gatt 1994.
Come riconosciuto dalla sentenza, infatti, la banca dati M.E.R.C.E. contiene rilevazioni “astratte e ufficiose”, non riconducibili a specifiche transazioni aventi a oggetto beni similari.
Uno strumento che può essere utilizzato, quindi, in via sussidiaria e in ultima istanza, soltanto quando non sia possibile fare ricorso ai criteri alternativi di determinazione del valore previsti dal Codice doganale dell’Unione.
Com’è noto, secondo la normativa doganale, l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il prezzo di transazione, ossia il costo effettivamente pagato per i prodotti importati (art. 70 Cdu). Il prezzo di transazione rappresenta, infatti, il criterio primario per la determinazione del valore doganale, da cui è possibile discostarsi soltanto in ipotesi eccezionali e rispettando una serie di limiti chiaramente individuati dal legislatore unionale.
In particolare, il valore dichiarato in sede di importazione può essere oggetto di revisione soltanto quando le Autorità doganali nutrano motivati e fondati dubbi in ordine al corrispettivo indicato, a seguito di uno speciale contraddittorio preventivo, previsto come obbligatorio. Nel caso in cui, all’esito del contraddittorio, non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, è ammesso il ricorso ai criteri alternativi di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico.
La rettifica del valore deve rispettare non soltanto i criteri di determinazione previsti dal Codice doganale, ma anche il loro ordine di applicazione.
Se ritiene inapplicabile il criterio del valore di transazione, l’Agenzia deve necessariamente valutare l’applicabilità del criterio delle merci identiche o similari (art. 74, par. 2, lett. a) e b) Cdu). Tale adempimento richiede, in particolare, l’esame di elementi quali le caratteristiche fisiche, la qualità, la notorietà, l’intercambiabilità delle merci nonché il livello commerciale delle vendite prese in considerazione (Corte di Giustizia, 9 giugno 2022, FAWKES, C-187/21).
Solo in via sussidiaria, dopo che è stata appurata l’impossibilità di definire il valore doganale della merce ricorrendo a tali criteri, l’Agenzia può ricorrere all’utilizzo di banche dati.
I dati statistici ivi raccolti non possono sostituire, tuttavia, i criteri di determinazione del valore gerarchicamente sovraordinati. La sentenza chiarisce che i valori raccolti nei database dell’Agenzia, raccolti sia a livello nazionale che unionale, come quelli relativi al “prezzo minimo accettabile”, non contengono elementi che ne permettano un utilizzo ai fini della determinazione del valore in dogana secondo il criterio delle merci identiche o similari, tanto meno per una valutazione in dogana in base al criterio del valore di transazione, in ragione del carattere aggregato e della loro natura riservata.
È pertanto illegittima la rettifica dell’Ufficio, nel caso in cui l’accertamento sia fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici relativa al valore medio di merci similari.
La sentenza della Corte di Cassazione si allinea ai principi già espressi anche dalla Corte di Giustizia europea. Recentemente, la sentenza 29 gennaio 2026, C-72/24 e 73/24, Kelandis) ha precisato – in un caso in cui non è stato possibile compiere nessun controllo fisico a posteriori delle merci, né ricostruire la reale natura delle merci in considerazione della loro descrizione generica in fattura – che è legittimo fare ricorso alle banche dati sul valore soltanto in “ultima istanza” e che esso va ricondotto al criterio sussidiario di determinazione del valore in dogana di cui agli artt. art. 74, par. 3 reg. UE 2013/952 (Cdu).
Anche nel caso Vàm4all (T-224/25), il Tribunale europeo ha ritenuto ammissibile il ricorso a una banca dati interna dell’Agenzia soltanto perché si trattava di merce “alla rinfusa” che non presentavano caratteristiche uniche o particolari. In questo caso, il rappresentante doganale non era stato in grado di dimostrare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto della merce ed era stato escluso il ricorso ai metodi alternativi di determinazione del valore.
Il ricorso a banche dati interne all’Agenzia è possibile, pertanto, esclusivamente in via residuale, come “mezzo ragionevole” compatibile con i principi e le disposizioni generali previste dall’articolo VII dell’accordo Gatt 1994.
Con la sentenza 19927/2026 i giudici di legittimità recepiscono i pienamente i principi elaborati dalla Corte di Giustizia, in base ai quali i dati in questione possono essere utilizzati per la determinazione del valore delle merci, ma solo “in ultima istanza”, ricordando che i metodi di determinazione del valore in dogana di cui agli articoli 70 e 74 Cdu si trovano tra loro in rapporto di sussidiarietà.
Laureata con lode nel 2019 presso l’Università degli Studi di Genova con una tesi in diritto europeo dal titolo “Brexit e le sue conseguenze sugli Accordi conclusi dall’Unione europea”.
È iscritta al registro dei Praticanti Avvocati e da giugno 2020 collabora con lo studio Armella & Associati. È autore di numerosi articoli e collabora con associazioni di categoria all’attività seminaristica e congressuale.


