La nuova cassetta degli attrezzi di spedizionieri e doganalisti

Per anni ZES, ZLS e ZFD sono state tre acronimi da convegno, sigle che chiudevano le slide e aprivano i buffet. Oggi, fra una rotta Suez-Mar Rosso che non smette di tenere svegli gli armatori e operatori economici, una supply chain europea che da un paio d’anni si è rimessa a riconfigurarsi in tempo reale e una competizione portuale euro-mediterranea. Il baricentro professionale si colloca all’interno delle catene globali del valore, bensì di abitare un perimetro operativo nuovo, dove al professionista doganale si chiede di fare da regista di architetture complesse.

Sul terreno delle ZES, la traiettoria italiana è leggibile come un piccolo trattato di amministrazione comparata. La disciplina, introdotta dal d.l. 91/2017, era nata con un’impronta dichiaratamente portuale — la legge richiedeva la presenza di almeno un porto core o comprehensive nel perimetro — ed era organizzata in otto ZES regionali ancorate ai sistemi portuali del Mezzogiorno. Quel modello, che pure aveva il pregio di calibrare la governance sui territori, si era rivelato lento e disomogeneo. La l. 18 novembre 2025, n. 171 ha esteso il perimetro alle Marche e all’Umbria. Il cuore operativo resta l’Autorizzazione Unica ZES, che concentra in un solo procedimento gli atti di assenso, con tempi tendenzialmente certi e con un solo interlocutore.

È a questo punto che torna utile recuperare una categoria che la transizione alla ZES unica ha rischiato di appannare, e che invece resta il vero baricentro funzionale del sistema. Non solo perché la quasi totalità degli investimenti agevolabili nel Mezzogiorno ha avuto e continua ad avere natura logistico-portuale o retroportuale, ma perché è nel nodo portuale che convergono materialmente le quattro condizioni della competitività di una zona economica speciale, ossia la prossimità ai flussi internazionali, la disponibilità di aree industriali infrastrutturate, l’accesso ai regimi doganali sospensivi e l’integrazione con i corridoi TEN-T. Bari, Taranto, Brindisi, Gioia Tauro, Augusta, Palermo, Napoli, Salerno, Cagliari sono le polarità reali dove la ZES unica produce o non produce effetti misurabili.

È in questa cornice che si comprende la centralità delle Zone Franche Doganali. Disciplinate dagli artt. 243-249 del CDU (Reg. UE 952/2013) e dal Reg. delegato 2446/2015, le ZFD permettono di introdurre merci non unionali in sospensione di dazi, IVA all’importazione e accise fino al momento dell’immissione in consumo. Al loro interno si possono svolgere deposito senza limiti temporali, manipolazioni usuali (art. 220 CDU e Allegato 71-03 RD), lavorazioni, assemblaggi e trasforrmazioni, con effetti sul cash flow che un buon CFO legge in trenta secondi e capisce in venti. La ZFD è, in altri termini, la pelle doganale che riveste la ZES portuale, lo strato regolatorio che trasforma una buona perimetrazione amministrativa in un vantaggio competitivo realmente spendibile sul mercato, come da indicazioni dettagliate fornite da ADM con Circ. 26 del 10 dicembre 2024. Per lo spedizioniere, doganalista significa poter offrire consolidamento e groupage in regime sospensivo, smistare la merce verso più destinazioni unionali o riesportarla senza mai immetterla in libera pratica, proporre lavorazioni leggere — etichettatura multilingue, kitting, repacking — che spostano valore aggiunto in Italia anziché a Rotterdam o ad Anversa. Significa soprattutto governare l’origine preferenziale, perché con il cumulo pan-euromediterraneo rivisitato e le regole di lavorazione sostanziale la ZFD diventa lo snodo dove si costruisce l’origine commerciale e preferenziale (Es: accordi UE-Mediterraneo, UE-Mercosur e UE-Regno Unito). Sul fronte IVA, l’art. 50-bis del d.l. 331/1993 e la disciplina dei depositi IVA, oggi da rileggere alla luce dell’art. 27 del d.lgs. 141/2024, combinati con le ZFD permettono architetture fiscali del tutto legittime e molto efficienti, che il professionista accorto saprà disegnare con la stessa cura con cui un sarto napoletano taglia un completo.

Da non sottovalutare, la Decisione UE 2021/799 del Consiglio del 16/09/2019 concernente la posizione dell’UE sul rafforzamento della trasparenza nelle Zone Franche, basata sul principio di raccomandazione dell’OCSE per contrastare il commercio illecito che valida un “codice di condotta per zone franche conformi”.

La digitalizzazione dei processi doganali, l’EU Customs Data Hub, l’intercettazione degli strumenti normativi doganali adeguati e la capacità di parlare il linguaggio del cliente industriale fanno la differenza fra una commodity ed una professione adattiva e strategica.

Le ZES portuali, ZLS e ZFD non sono più strumenti per specialisti, ma il telaio della nuova logistica italiana, da rileggere oggi dentro una cornice doganale interamente rifondata sul piano nazionale e in via di rifondazione su quello unionale.

Pertanto, il valore aggiunto del doganalista sta nel promuovere la consulenza preventiva mediante una pianificazione doganale, spesso considerata da clienti distratti un costo accessorio, è in realtà il margine qualificato della professione per stimolare, orientare valorizzare e offrire opportunità alle aziende.

Ugo Patroni Griffi

Doganalista presso Lopizzo srl - servizi doganali: consulenza, formazione e rappresentanza in Dogana. È Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali