Una trasformazione destinata a modificare profondamente anche il ruolo del doganalista
La riforma dell’Unione doganale europea non introduce soltanto nuovi strumenti informatici. Cambia il modo stesso di concepire la dogana: dalla dichiarazione al flusso di dati, dal controllo della singola operazione alla conoscenza della supply chain, dalla frontiera fisica alla compliance preventiva. Una trasformazione destinata a modificare profondamente anche il ruolo del doganalista.
Per lungo tempo il momento doganale ha coinciso quasi perfettamente con il momento dello sdoganamento. La merce arrivava al porto, all’aeroporto, al luogo di sdoganamento o al confine, veniva presentata la dichiarazione, l’amministrazione effettuava l’analisi del rischio e, quando necessario, procedeva al controllo prima dello svincolo.
La progressiva digitalizzazione ha modificato gli strumenti utilizzati, senza cambiare radicalmente questa sequenza. Anche una dichiarazione interamente elettronica continua infatti a rappresentare un insieme di informazioni raccolte e presentate in occasione di una determinata operazione.
La riforma doganale europea tende invece a modificare proprio questo rapporto temporale.
La dogana del futuro cercherà sempre meno di conoscere la merce soltanto quando viene dichiarata e sempre più di conoscerla prima che venga dichiarata.
È probabilmente questo il cambiamento più importante.
La disponibilità continuativa delle informazioni relative agli operatori, ai prodotti e alle catene logistiche consentirà alle autorità di costruire una conoscenza dell’operazione che precede il momento materiale dell’importazione o dell’esportazione.
In questa prospettiva l’EU Customs Data Hub non rappresenta semplicemente un nuovo sistema informatico nel quale trasferire le informazioni oggi contenute nelle dichiarazioni. Costituisce piuttosto il tentativo di costruire un ambiente nel quale i dati necessari ai controlli possano essere acquisiti, collegati e analizzati lungo l’intero ciclo dell’operazione.
Il cambiamento può essere rappresentato schematicamente così:
Sistema tradizionale: merce → dichiarazione → analisi del rischio → eventuale controllo → svincolo.
Sistema futuro: informazioni sull’operatore e sulla supply chain → conoscenza preventiva del rischio → arrivo della merce → intervento mirato quando necessario.
La dichiarazione doganale continuerà quindi ad avere un ruolo fondamentale, ma non sarà necessariamente il primo momento nel quale l’amministrazione viene a conoscenza delle caratteristiche dell’operazione.
E questo modifica profondamente anche il problema della correttezza delle informazioni.
Nel sistema tradizionale l’attenzione è concentrata soprattutto sulla singola dichiarazione: codice tariffario corretto, origine corretta, valore corretto, documenti corretti, in un sistema fortemente integrato occorrerà invece risalire un passaggio più indietro.
Se il codice tariffario presente nell’anagrafica aziendale, l’origine, il valore o ogni altra informazione è errata, il problema non nasce quando viene compilata la dichiarazione doganale. La dichiarazione si limita a riprodurre un errore che esiste già nel sistema dell’impresa.
L’automazione rende questo fenomeno ancora più importante perché se un errore umano commesso nella compilazione di una singola dichiarazione può riguardare una spedizione, un errore inserito in un dato master e successivamente utilizzato automaticamente dai sistemi può invece essere replicato su decine o centinaia di operazioni senza che nessuno intervenga materialmente su ciascuna di esse.
La questione centrale diventa quindi non soltanto: «La dichiarazione è corretta?», ma: «Il processo che ha prodotto le informazioni contenute nella dichiarazione è affidabile?»
La compliance doganale tende così a spostarsi dalla verifica dell’ultimo anello della catena, la dichiarazione, al controllo dell’intero processo che genera il dato doganale.
È una trasformazione particolarmente importante perché porta la dogana dentro l’organizzazione dell’impresa.
Non significa che l’autorità doganale gestirà direttamente i processi aziendali. Significa però che l’affidabilità dell’operatore dipenderà sempre più dalla capacità di dimostrare che le informazioni trasmesse alla dogana derivano da procedure conosciute, documentate, controllate e aggiornate.
Anche l’analisi del rischio cambia prospettiva.
Una spedizione non dovrà necessariamente presentare, isolatamente considerata, un’anomalia evidente. Il rischio potrà emergere dalla relazione fra più elementi: prodotto, origine, produttore, valore, itinerario, comportamento dell’importatore, precedenti operazioni e caratteristiche della supply chain.
La dogana potrà quindi diventare contemporaneamente meno visibile nel momento dello sdoganamento e più presente lungo l’intero processo commerciale.
Il controllo non scompare.
Semplicemente, può iniziare molto prima che la merce arrivi alla frontiera.
Anche il rapporto con gli operatori affidabili è destinato a cambiare, l’AEO continuerà ad avere un ruolo importante, ma la riforma introduce la figura del Trust & Check, fondata su uno scambio molto preciso: maggiore trasparenza in cambio di maggiore semplificazione. Gli operatori in grado di offrire alla dogana un’elevata visibilità sui propri dati e processi potranno beneficiare di procedure più snelle.
Il controllo si sposterà quindi progressivamente dalla singola spedizione al sistema dell’impresa, alle procedure interne, alla qualità dei dati, alla tracciabilità e all’affidabilità complessiva dell’organizzazione,
È il passaggio dal controllo dell’operazione al controllo del processo e ad una dogana sempre meno soltanto tributaria.
Vi è tuttavia un secondo cambiamento, forse altrettanto importante, la dogana del futuro non sarà semplicemente una dogana più digitale, sarà una dogana chiamata sempre più spesso a presidiare normative che hanno finalità diverse dalla riscossione dei dazi.
Già oggi il momento dell’importazione rappresenta il punto nel quale devono essere verificati o intercettati numerosi obblighi relativi a: sicurezza dei prodotti, tutela del consumatore, ambiente, sostanze chimiche, prodotti sanitari, controlli veterinari e fitosanitari, sanzioni internazionali, beni dual use, proprietà intellettuale, beni culturali, misure di difesa commerciale, sostenibilità delle catene produttive.
La frontiera doganale diventa quindi sempre più anche frontiera regolatoria dell’Unione europea.
Due esempi rendono particolarmente evidente questa trasformazione: CBAM e Regolamento europeo contro la deforestazione.
Il Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, è probabilmente uno degli esempi più chiari della trasformazione della funzione doganale.
Dal 1° gennaio 2026 il CBAM è entrato nella sua fase definitiva e interessa, in particolare, determinati prodotti dei settori cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Il meccanismo prevede obblighi connessi alle emissioni incorporate nelle merci importate e, nei casi previsti, l’acquisto e la restituzione dei relativi certificati CBAM.
L’obiettivo non è doganale in senso tradizionale, non consiste nel determinare quanto dazio debba essere pagato. Consiste nel contrastare il rischio di carbon leakage, evitando che produzioni ad alta intensità di carbonio vengano semplicemente trasferite verso paesi con politiche climatiche meno rigorose.
Eppure il momento doganale diventa decisivo perché per stabilire se un prodotto rientra nel campo di applicazione del CBAM è necessario partire proprio dalla sua classificazione doganale.
Un codice errato non produce quindi soltanto una possibile differenza daziaria, può determinare anche l’errata esclusione o inclusione della merce in un sistema di obblighi ambientali.
Questo semplice esempio dimostra come il codice tariffario stia cambiando funzione, non è più soltanto lo strumento per individuare l’aliquota del dazio, sta diventando una vera chiave di accesso alla regolazione europea del prodotto.
Per il doganalista ciò significa che classificare correttamente una merce avrà conseguenze sempre più ampie.
Alla tradizionale domanda: “Quale dazio si applica?” si affiancheranno domande come: “Questo prodotto rientra nel CBAM? L’importatore è soggetto agli obblighi previsti? Le informazioni sulle emissioni sono disponibili? La supply chain è organizzata per produrre i dati necessari?”
Il confine tra dogana e compliance ambientale diventa così molto più sottile.
Ancora più significativo è il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione, EUDR. La disciplina riguarda determinate materie prime e prodotti collegati, tra cui quelli riconducibili alle filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.
Dopo le modifiche intervenute, l’applicazione è prevista dal 30 dicembre 2026 per gli operatori grandi e medi e dal 30 giugno 2027 per la generalità delle micro e piccole imprese, con specifiche regole transitorie per quelle già interessate dalla precedente disciplina sul legname.
Qui il salto concettuale è ancora più evidente, non è sufficiente conoscere: il prodotto, il valore, il paese di origine, occorre risalire, nei casi previsti, alla provenienza della materia prima e alla relativa catena produttiva, attraverso gli strumenti di due diligence stabiliti dal regolamento.
Il sistema EUDR è inoltre destinato a dialogare direttamente con la dogana, la normativa prevede infatti che il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza sia messo a disposizione delle autorità doganali prima dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione dei prodotti interessati. Le autorità doganali effettuano i propri controlli sulle dichiarazioni sulla base dell’analisi del rischio, cooperando con le autorità competenti responsabili dell’applicazione complessiva del regolamento.
Il collegamento con i sistemi doganali avviene attraverso l’ambiente europeo dello Single Window for Customs, rafforzando ulteriormente l’integrazione tra normativa doganale e normativa ambientale.
La dogana diventa quindi il punto nel quale una normativa ambientale sulla deforestazione incontra concretamente il movimento internazionale delle merci.
CBAM ed EUDR hanno un elemento in comune particolarmente importante per la professione: entrambi mostrano come la classificazione tariffaria sia destinata ad assumere un ruolo ancora più centrale.
Il codice doganale consente infatti sempre più spesso di individuare non soltanto: il dazio, l’antidumping, il contingente, la preferenza tariffaria, ma anche: un obbligo ambientale, una certificazione, una restrizione, una dichiarazione supplementare, un’autorizzazione, un controllo da parte di un’altra amministrazione.
La classificazione diventa quindi il punto nel quale convergono diritto doganale e regolamentazione del prodotto.
Questo modifica anche la responsabilità professionale perché un errore di classificazione può produrre effetti ben più ampi della semplice differenza daziaria, può determinare l’omessa applicazione di una normativa ambientale o di sicurezza.
È proprio questa espansione delle funzioni extra-tributarie a rendere insufficiente una visione tradizionale della professione.
Il doganalista del futuro non potrà conoscere integralmente tutte le normative tecniche, ambientali e di prodotto applicabili alle merci, sarebbe irrealistico, dovrà però essere in grado di svolgere una funzione diversa e fondamentale: riconoscere quando una determinata operazione doganale attiva una normativa ulteriore.
La competenza diventa quindi anche capacità di individuare il problema.
Davanti a una merce il professionista dovrà domandarsi non soltanto: qual è il codice, qual è l’origine, qual è il valore? ma anche: quali conseguenze normative derivano da quel codice, da quell’origine e da quella provenienza?
È il passaggio dal diritto doganale tradizionale alla più ampia trade compliance.
Se i sistemi aziendali dialogheranno direttamente con quelli doganali e se una parte crescente delle informazioni sarà acquisita automaticamente, quale sarà allora il futuro del doganalista?
La risposta dipende da ciò che si ritiene costituisca il vero contenuto della professione.
Se il doganalista viene identificato con colui che trasforma una fattura in una dichiarazione doganale, una parte importante di quel lavoro sarà inevitabilmente automatizzata.
Ma la dichiarazione è soltanto la rappresentazione finale di decisioni prese prima: quale classificazione attribuire, quale origine riconoscere, quale valore dichiarare, quale regime utilizzare, quali prove possedere, quali restrizioni applicare, quali normative extra-tributarie considerare.
L’automazione può compilare più rapidamente una dichiarazione, ma non elimina la necessità di assumere queste decisioni, ne aumenta l’importanza.
Il cambiamento fondamentale è quindi temporale: il doganalista tradizionale interviene spesso quando la merce è già stata acquistata e spedita, il professionista del futuro dovrà intervenire molto prima.
Potrà essere necessario stabilire il trattamento della merce già: nella scelta del fornitore, nella progettazione del prodotto, nella negoziazione del contratto, nella determinazione del prezzo, nella scelta dell’Incoterm, nella costruzione della supply chain. CBAM ed EUDR rendono questo fenomeno particolarmente evidente.
Quando arriva la merce è spesso troppo tardi per domandarsi come ottenere dal produttore i dati sulle emissioni incorporate o come ricostruire la provenienza della materia prima, queste informazioni devono essere organizzate a monte della spedizione. Il vero valore professionale sarà quindi prevenire il problema prima che si trasformi in blocco doganale o non conformità.
La professione tende quindi a spostarsi lungo una linea molto precisa: dalla dichiarazione alla compliance.
Il doganalista sarà sempre meno chiamato soltanto a predisporre la dichiarazione e sempre più a: costruire procedure, effettuare audit, validare classificazioni, verificare origine e preferenze, analizzare il valore, assistere nei regimi speciali, gestire autorizzazioni, organizzare la documentazione, valutare i rischi, supportare AEO e Trust & Check, individuare gli obblighi CBAM, verificare l’interazione con EUDR e altre normative extra-tributarie, formare il personale aziendale.
In altre parole, il professionista non gestirà soltanto ciò che l’impresa dichiara, ma contribuirà a organizzare il modo in cui l’impresa produce e valida le informazioni che saranno utilizzate dalla dogana e dalle altre autorità.
Proprio l’aumento delle normative extra-tributarie può attribuire al professionista una funzione nuova.
Il doganalista non diventerà necessariamente l’esperto ambientale dell’impresa, potrà però diventare il soggetto capace di capire che una determinata importazione coinvolge: dogana, ambiente, compliance di prodotto, supply chain.
In presenza di una merce CBAM potrà essere necessario il dialogo tra: doganalista, ufficio acquisti, produttore estero, responsabile ambientale, amministrazione.
Per una merce EUDR entreranno in gioco: provenienza, produttore, geolocalizzazione, due diligence, sistemi informativi, dichiarazione doganale.
Il doganalista assume così una funzione di cerniera tra competenze diverse.
In un sistema normativo sempre più frammentato, proprio questa capacità di collegare le diverse discipline può diventare uno dei maggiori valori della professione.
Nel nuovo sistema il dato doganale non può più essere considerato un semplice elemento informatico, un codice TARIC non è soltanto una sequenza numerica perché dietro quel codice esiste una decisione giuridica e merceologica.
E quella decisione può oggi determinare: il dazio, un antidumping, l’applicazione del CBAM, l’applicazione dell’EUDR, una restrizione, un’autorizzazione, un controllo. Lo stesso principio vale per origine, valore e identità del produttore.
La tecnologia gestisce il dato, ma è il professionista che deve governarne il significato.
Anche il doganalista dovrà probabilmente adottare la stessa filosofia che la riforma applica alla dogana, quindi non controllare soltanto la singola dichiarazione, ma controllare il sistema che genera le dichiarazioni.
Questo apre uno spazio professionale crescente per il customs audit e, più in generale, per il trade compliance audit.
Potranno, anzi dovranno, essere riesaminati periodicamente i dati da cui derivano le dichiarazioni doganali dall’anagrafica del prodotto alla gestione e conservazione della documentazione con l’obiettivo di individuare gli errori già commessi e le condizioni che potrebbero produrne altri.
L’estensione delle normative extra-tributarie comporta inevitabilmente anche nuove responsabilità.
Il doganalista dovrà distinguere attentamente tra ciò che rientra nella propria competenza e ciò che deve essere certificato o valutato da altri soggetti.
Non gli si può chiedere, ad esempio, di determinare autonomamente le emissioni incorporate di un impianto siderurgico situato in un paese terzo, ma può essere chiamato a riconoscere che la merce rientra nel CBAM, segnalare l’obbligo al cliente e verificare la coerenza delle informazioni necessarie ai fini dell’importazione.
Analogamente non sarà normalmente il doganalista a svolgere materialmente tutta la due diligence sulla deforestazione, ma non potrà ignorare che una determinata voce doganale ricade nel campo di applicazione della normativa e che per lo svincolo devono essere presenti le informazioni previste.
La professionalità consiste quindi anche nel conoscere i propri confini e saper attivare le competenze necessarie.
La crescita degli obblighi extra-tributari rende inoltre sempre più importante conoscere il cliente.
Non basta sapere chi importa, occorre comprendere di quali merci tratta, da quali paesi provengono, quali produttori utilizza, come è organizzata la supply chain, quali dati è in grado di ottenere dai fornitori.
La due diligence professionale acquista quindi una funzione nuova, non serve soltanto a valutare il rischio finanziario della rappresentanza indiretta, ma anche a capire se il cliente possiede un’organizzazione adeguata a gestire obblighi sempre più complessi.
Il doganalista non dovrà più dialogare solo con la logistica, ma anche con tutti gli uffici che intervengono nella la formazione e l’origine del prodotto.
Una corretta gestione doganale non serve soltanto a evitare contestazioni e sanzioni, ma utilizzare correttamente norme e agevolazioni può produrre valore e diventare un fattore di competitività.
Anche sul terreno delle nuove normative ambientali la gestione preventiva può diventare un fattore competitivo. Un’impresa capace di ottenere dai propri fornitori dati affidabili su origine, produzione, emissioni e tracciabilità sarà probabilmente molto più preparata ad affrontare il mercato europeo rispetto a un concorrente costretto a ricostruire le informazioni quando la merce è già in viaggio.
La compliance non è soltanto difesa dal rischio, può diventare organizzazione della competitività.
Tutto questo richiede anche una riflessione sul modo nel quale il lavoro del doganalista viene valorizzato.
Un sistema economico fondato quasi esclusivamente sul numero delle dichiarazioni rischia di entrare in difficoltà quando la parte materiale della procedura diventa progressivamente automatizzata.
Il valore tenderà invece a spostarsi verso consulenza, audit, procedure, AEO, Trust & Check, CBAM, due diligence, normative extra-tributarie, organizzazione dei dati.
Si passerà da un compenso per quantità ad uno per competenza. Non significa abbandonare l’attività operativa, ma riconoscere che la dichiarazione sarà sempre più il risultato finale di un lavoro professionale svolto molto prima.
Il rischio è una professione a due velocità. Da una parte attività standardizzate, altamente automatizzate e sottoposte a crescente pressione sui costi, dall’altra attività ad alto contenuto professionale, nelle quali sono necessari: interpretazione, responsabilità, conoscenza merceologica, analisi normativa, valutazione del rischio e capacità di coordinare competenze diverse.
Anche l’intelligenza artificiale avrà inevitabilmente un ruolo crescente, potrà confrontare codici tariffari, analizzare documenti, individuare anomalie, monitorare normative e proporre soluzioni.
Ma il problema professionale non sarà ottenere una risposta, ma stabilire: se quella risposta sia corretta, se possa essere applicata alla merce concreta, quali conseguenze produca, se possa essere difesa davanti all’autorità.
La riforma non annuncia quindi la fine del doganalista, segna piuttosto la progressiva fine del doganalista inteso esclusivamente come intermediario tecnico tra documenti commerciali e dichiarazione.
La professione può diventare più ampia, più specializzata e più importante perché in un sistema nel quale aumentano contemporaneamente: dati, automazione, normative e responsabilità cresce anche il bisogno di qualcuno capace di collegarli.
Tradizionalmente l’attività doganale inizia quando la merce arriva al porto, all’aeroporto o al confine. Nella nuova realtà sarà spesso troppo tardi. La nuova dogana europea sarà il luogo, fisico e digitale, nel quale si incontreranno sempre più spesso: fiscalità, sicurezza, ambiente, politica commerciale e controllo delle catene produttive.
Per gli operatori affidabili questo potrà significare minori formalità e maggiore fluidità.
Per il doganalista la sfida è altrettanto chiara, il futuro non appartiene a chi saprà compilare più rapidamente una dichiarazione, ma a chi saprà: comprendere la merce, interpretare le norme, governare i dati, riconoscere un obbligo CBAM o EUDR, valutare il cliente, individuare il rischio e collegare discipline che fino a pochi anni fa sembravano lontane dalla dogana.
La dogana del futuro sarà probabilmente meno visibile nei porti e negli aeroporti, ma molto più presente nelle imprese e il doganalista, da intermediario della dichiarazione, potrà diventare sempre più intermediario della conoscenza e della compliance del commercio internazionale perché la nuova frontiera non sarà soltanto il punto nel quale passa la merce, ma sarà il punto nel quale si incontrano il dato, la merce e tutte le regole che ne consentono l’ingresso nel mercato europeo.
Doganalista, Presidente del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
Titolare dell'azienda fondata nel 1957 dal padre ha svolto per molti anni l'attività classica di spedizioniere doganale attualmente portata avanti dai figli ed attualmente si occupa principalmente di consulenza in campo doganale e intracomunitario.
È stato per circa vent'anni membro del Consiglio Territoriale dell'Ordine professionale di cui otto come presidente.



