Come è noto, i dazi, in particolare quelli ad valorem, si calcolano moltiplicando l’aliquota daziaria indicata nella tariffa doganale per il valore doganale dei beni importati ([1]).
La corretta determinazione di questo valore è essenziale non solo per quantificare i dazi, ma anche per calcolare altri tributi, come l’IVA all’importazione e le accise. Inoltre, il valore doganale è rilevante per altri scopi, tra cui l’applicazione di contingenti all’importazione basati sul valore e l’elaborazione di statistiche sul commercio internazionale.
La normativa di riferimento stabilisce un ordine gerarchico dei metodi da applicare per la determinazione del valore doganale. Il primo di questi è il metodo del valore di transazione, che si basa sul prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato ([2]).
Tuttavia, in alcuni casi il valore di transazione non può essere utilizzato come metodo per la valorizzazione delle merci ed è necessario ricorrere ai c.d. metodi alternativi ([3]).
Detto ciò, nell’ambito delle attività di controllo, l’Agenzia delle Dogane ha la facoltà di disapplicare il valore di transazione dichiarato e adottare un metodo alternativo. Questo accade, ad esempio, quando gli organi verificatori nutrono fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato corrisponda effettivamente all’importo totale pagato o da pagare ([4]).
A tal proposito, si ritiene interessante esaminare brevemente la sentenza n. 220/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato e depositata il 30 dicembre 2024. In tale decisione, i giudici hanno accolto il ricorso di un operatore economico, accogliendo le contestazioni formulate e ritenendo che l’Amministrazione doganale non avesse assolto il proprio onere della prova, in quanto non aveva dimostrato la corretta applicazione del metodo alternativo adottato.
- La sentenza
Nella sentenza in esame si rileva che una società aveva importato manufatti tessili di origine cinese, come risultava da due fatture.
L’Agenzia delle Dogane, dopo aver sottoposto a controllo documentale le dichiarazioni doganali presentate, ha proceduto alla rideterminazione del valore dichiarato. Tale decisione è scaturita dal fatto che il valore indicato nelle due fatture risultava inferiore di oltre il 50% rispetto al prezzo medio statistico delle importazioni di origine cinese riferite alla stessa voce doganale (VD 54074100) nell’intero territorio dell’UE. Inoltre, il valore dichiarato dalla società era inferiore rispetto a quello indicato in operazioni analoghe effettuate nei confronti dello stesso fornitore nell’anno precedente per la medesima voce doganale.
Sulla base di questi elementi, l’Ufficio ha rideterminato il valore doganale utilizzando dei dati estrapolati dalle banche dati in uso all’Agenzia e ha emesso due atti di rettifica della dichiarazione doganale H1 (riguardanti sia i dazi doganali che l’IVA all’importazione), oltre a due atti di contestazione.
La società ha impugnato tali atti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, sollevando le seguenti contestazioni:
- le operazioni effettuate nell’anno precedente non potevano essere utilizzate come parametro di riferimento. Infatti, ai sensi dell’art. 74, lett. a) e b) CDU, le merci oggetto di confronto devono essere esportate nello stesso momento, o pressappoco nello stesso momento, delle merci oggetto di valutazione;
- pur avendo lo stesso codice doganale (54074100), i beni importati non erano identici a quelli presi a riferimento dall’Agenzia delle Dogane. Come dimostrato da una fattura dell’anno precedente prodotta in giudizio dalla ricorrente, la merce importata in passato era realizzata con un materiale più costoso rispetto a quella oggetto della contestazione;
- l’Agenzia delle Dogane non ha fornito in giudizio le dichiarazioni di importazione dell’anno precedente per dimostrare che la merce presa a comparazione fosse identica o, quantomeno, similare a quella contestata.
Alla luce di queste argomentazioni e considerando che l’Amministrazione doganale non ha assolto il proprio onere della prova, condivisibilmente i giudici di merito hanno ritenuto infondata la pretesa impositiva e sanzionatoria. Di conseguenza, accogliendo il ricorso, i giudici di primo grado hanno annullato gli atti impugnati.
[1] In dottrina, sul valore in dogana, v. VISMARA F. – Corso di diritto doganale. Parte generale e parte speciale (Giappichelli, II ed., 2024, p. 169 ss.; BELLANTE P. – Il Sistema doganale Evoluzione – Istituti – Adempimenti, Giappichelli, 2023, p. 715 ss.; SCUFFI M. – VISMARA F. – Il codice doganale dell’Unione, Giuffrè, 2021, p. 218 ss.; ARMELLA S., Diritto doganale, Egea, p. 233 ss.; DE DEO V., Valore in dogana delle merci, in Codice doganale dell’Unione Europea commentato (a cura di) MARRELLA F. – MAROTTA P., Giuffrè, 2019, . 217 ss.; FABIO M., Il valore della merce in dogana, in SCUFFI M., ALBENZIO G., MICCINESI M. – Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali, IPSOA, 2013, p. 429 ss.
[2] L’art. 1 dell’Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe e sul commercio» del 1994 relativo al valore prevede che «il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci all’atto della vendita per l’esportazione nel paese d’importazione […]»
A livello unionale la definizione del valore di transazione è presente nell’art. 70 par. 1, CDU che prevede: «la base primaria per il valore in doganale delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato». L’art. 70, par. 2, CDU prevede che «il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore».
[3] Che vengono elencati nell’art. 74 CDU.
[4] Art. 140 RE.
Dottore commercialista specializzato in contenzioso doganale e tributario. Ph.D. Tax Litigation - Associate RQR & Partners



