Si estendono i vantaggi della forfettizzazione del valore: fino a oggi l’autorizzazione poteva essere rilasciata per un tempo limitato, mentre ora è possibile pianificare con l’Agenzia delle dogane alcuni criteri essenziali, che rimangono fermi e validi a tempo indeterminato. La circolare 24/11/2025, n. 30/D, impone però un monitoraggio annuale, per assicurare che il valore autorizzato rimanga coerente e attuale.

Si tratta di un’importante novità perché il valore doganale rappresenta un elemento complesso da determinare, soprattutto nel caso in cui al momento dell’importazione non si conoscano ancora alcune componenti come le royalties, che sono calcolate sul valore di rivendita sul mercato nazionale.

Un altro elemento che spesso incide sulla determinazione del valore è quello legato a eventuali transfer pricing adjustments. Secondo uno studio Ocse, circa il 60% degli scambi doganali avviene nel contesto di soggetti tra loro correlati, effetto della supply value chain, ossia dell’organizzazione, su scala mondiale, dei processi produttivi. Tra la disciplina sul valore in dogana e la normativa sul transfer pricing non si registra una perfetta coincidenza, con la conseguenza che la medesima operazione intercompany potrebbe presentare due valori diversi. Per ottimizzare gli oneri doganali, con riconoscimento del valore definitivo del bene risultante da eventuali transfer pricing adjustments, gli operatori possono ricorrere alla dichiarazione doganale semplificata.

In alternativa, le circolari 6 novembre 2015, n. 16/D e 21 aprile 2017, n. 5/D hanno introdotto la possibilità di forfettizzare il valore con un ruling preventivo. A differenza della dichiarazione semplificata, che comporta maggiori oneri gestionali, documentativi e finanziari, poiché rimanda a un momento successivo la definizione della valutazione doganale, la forfettizzazione consente, invece, di definire in anticipo il valore della merce da dichiarare, quando vi siano elementi non quantificabili al momento dell’importazione.

Con la circolare n. 30/D, l’Agenzia delle dogane sostituisce le indicazioni contenute nelle precedenti circolari, precisando che l’autorizzazione può essere richiesta per il valore di transazione nella sua interezza, oppure per i singoli elementi da aggiungere o sottrarre dall’importo determinato, quando non sono quantificabili all’accettazione della dichiarazione doganale.

La nuova circolare, in vigore dal 1° dicembre 2025, fornisce importanti chiarimenti in merito alle condizioni oggettive e soggettive, disciplinate dall’art. 71, Regolamento UE 28 luglio 2015, n. 2446, richieste per beneficiare della semplificazione del valore in dogana.

Sotto il profilo oggettivo, l’istituto è limitato al solo regime dell’importazione ed è applicabile esclusivamente nei casi in cui il valore in dogana delle merci sia determinato secondo il metodo del valore di transazione, restando, pertanto, esclusa la possibilità di accedere alla semplificazione in caso di ricorso ai metodi alternativi di determinazione. È, inoltre, necessario che il ricorso alla dichiarazione semplificata comporti per l’operatore un costo amministrativo sproporzionato, tale da renderne antieconomico l’utilizzo, e che il valore in dogana determinato mediante la CVA non differisca in modo significativo da quello che sarebbe stato accertato in assenza dell’autorizzazione.

Sotto il profilo soggettivo, la circolare ribadisce la necessità che il richiedente presenti un adeguato livello di affidabilità, richiedendo l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, nonché, di precedenti rilevanti in materia di reati connessi all’attività economica svolta. È, inoltre, richiesta l’adozione di un sistema contabile conforme ai principi contabili generalmente accettati, idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni e a facilitare l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione doganale e la presenza di un’organizzazione amministrativa coerente con la natura e le dimensioni dell’impresa, dotata di adeguati presidi interni per la gestione dei flussi di merci e la prevenzione delle irregolarità.

In termini procedurali, l’Agenzia delle dogane definisce l’iter da seguire per l’ottenimento dell’autorizzazione alla semplificazione del valore in dogana, prevedendo la presentazione dell’istanza esclusivamente per via telematica tramite il sistema unionale delle decisioni doganali. La domanda deve essere corredata da un’ampia documentazione, comprensiva di una relazione dettagliata sul metodo di calcolo proposto, dei dati contabili e commerciali a supporto e dei file di elaborazione della formula di determinazione del valore. Entro il termine di 30 giorni dall’invio, l’Ufficio Origine e valore effettua la valutazione della completezza della domanda registrata accertando la corrispondenza e la pertinenza dei documenti allegati. Se la domanda contiene tutti gli elementi prescritti, l’Ufficio Origine e valore accetta la domanda, che pasa da “registrata” ad “accettata” a partire dal giorno dell’invio. A seguito dell’accettazione della domanda, l’Ufficio Origine e valore richiederà all’Ufficio locale, territorialmente competente, i necessari controlli per accertare la sussistenza dei requisiti entro un termine di 60 giorni. Conclusa l’istruttoria, il competente Ufficio locale redige una relazione finale che deve essere trasmessa unitamente a un parere circa il rispetto dei requisiti sottesi al rilascio della decisione di cui trattasi. L’Ufficio Origine e valore, infine, predispone la decisione entro un termine massimo di 120 giorni totali dall’accettazione dell’istanza.

La circolare premia gli operatori economici autorizzati, prevedendo un iter accelerato e un’istruttoria semplificata per le aziende certificate AEO. Tali soggetti hanno il vantaggio di aver già dimostrato la sussistenza dei requisiti soggettivi e possono, pertanto, beneficiare di un’istruttoria più rapida: l’Agenzia delle dogane deve rilasciare la decisione entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione della domanda. L’AEO rappresenta, infatti, un vero e proprio certificato di affidabilità per l’azienda, che dà diritto a tutte le semplificazioni e le agevolazioni previste dal Codice doganale dell’Unione, garantendo risparmi nei tempi di consegna e nei costi aziendali. La certificazione AEO attesta che l’impresa è affidabile, aggiornata e compliant rispetto alle norme del commercio internazionale e del diritto doganale e ha un elevato valore reputazionale, essendo conosciuta in tutto il mondo.

Qualora la richiesta di semplificazione del valore non possa essere accolta, l’Ufficio Origine e valore ne comunica i motivi ostativi al richiedente, che potrà fornire ulteriori elementi entro 30 giorni.

La gestione della decisione di semplificazione del valore in dogana prevede un monitoraggio annuale volto a garantire l’attualità del valore autorizzato alla data di accettazione delle dichiarazioni doganali. L’Ufficio Origine e valore notifica al titolare della semplificazione l’avvio del monitoraggio, richiedendo dati aggiornati e informazioni comprovanti la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive necessarie al mantenimento dell’autorizzazione. Sulla base di tali informazioni, la Dogana avvia l’istruttoria con gli Uffici locali competenti, verificando la conferma, la modifica, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione. L’annullamento si verifica solo in presenza di informazioni inesatte o incomplete, mentre la revoca o la modifica intervengono qualora le condizioni iniziali non siano più soddisfatte o su richiesta dell’operatore. La sospensione, invece, può essere disposta temporaneamente per consentire la verifica o il rispetto degli obblighi.

Laureata con lode nel 2019 presso l’Università degli Studi di Genova con una tesi in diritto europeo dal titolo “Brexit e le sue conseguenze sugli Accordi conclusi dall’Unione europea”.

È iscritta al registro dei Praticanti Avvocati e da giugno 2020 collabora con lo studio Armella & Associati. È autore di numerosi articoli e collabora con associazioni di categoria all’attività seminaristica e congressuale.