Premessa

Nel corso degli ultimi mesi, l’istituto della rappresentanza doganale è stato interessato da numerosi interventi di prassi, che hanno aggiornato e dettagliato maggiormente l’iter e le condizioni necessarie per il rilascio dell’abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta, riconoscendo il ruolo strategico dello spedizioniere doganale nei rapporti tra imprese e Amministrazione finanziaria, ma non solo. Le nuove Disposizioni nazionali complementari al CDU (DNC), infatti, in linea con la normativa unionale, hanno espressamente esteso tale forma di rappresentanza anche ad altri soggetti, quali CAD e Operatori Economici Autorizzati (AEO), purché in possesso di standard minimi di competenza o qualifiche professionali adeguati.

 Requisiti per l’abilitazione alla rappresentanza doganale diretta

L’art. 18 CDU, come noto, prevede che chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali.

In particolare, la rappresentanza in dogana può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, ovvero indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio, ma per conto di un’altra persona.

In ambito nazionale, l’art. 31, Allegato I al d.lgs. 141 del 2024 (DNC), al primo comma, precisa che, per il compimento delle operazioni doganali, si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il proprio potere in forza di un contratto di mandato, il quale può essere con o senza rappresentanza.

L’art. 18 CDU, inoltre, al par. 3 stabilisce che gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell’UE, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito.

In attuazione di tale delega, il legislatore nazionale ha subordinato la possibilità di prestare servizi in rappresentanza diretta all’ottenimento di un’abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane, previo accertamento di alcuni requisiti soggettivi, che devono sussistere in riferimento ai tre anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza: i) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui all’articolo 33, co. 1, lettere c) e d), DNC; ii) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; iii) rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell’Agenzia.

Dette condizioni si considerano soddisfatte nei confronti degli iscritti all’albo professionale degli spedizionieri doganali, dei centri di assistenza doganale (CAD) e dei soggetti in possesso della certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO).

Per tali soggetti, l’Agenzia delle dogane, con la circolare 4 ottobre 2024, n. 20, aveva stabilito che l’abilitazione può essere rilasciata contestualmente all’ottenimento, rispettivamente, della patente di spedizioniere doganale, dell’autorizzazione all’esercizio del CAD e dell’autorizzazione AEO, previa presentazione da parte dell’istante di una richiesta da formularsi secondo l’apposito modello[1].

Con la successiva circolare 2 settembre 2025, n. 22, l’Amministrazione ha aggiornato tali istruzioni, precisando che se l’istanza per l’abilitazione a operare in rappresentanza diretta è prodotta trascorsi più di tre anni dall’ottenimento dal relativo titolo professionale/autorizzazione/status, la stessa deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, rispettivamente: i) della persona fisica richiedente iscritta all’albo, in caso di spedizioniere doganali; ii) di tutti i soci del CAD; iii) dei soggetti che hanno la legale rappresentanza della Società per i titolari di autorizzazione AEO.

In tutti gli altri casi, invece, il richiedente deve presentare apposita istanza, utilizzando il medesimo formulario, presso l’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui è stabilito il proprio domicilio fiscale, il quale verifica, con riferimento ai tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda, la sussistenza delle condizioni prescritte. L’Ufficio, ricevuta l’istanza, ne verifica tempestivamente la regolarità e la completezza e, qualora ravvisi la necessità di integrazioni, informa il richiedente che, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, deve procedere alle integrazioni dovute.

In merito al requisito di cui alla lettera b), ossia l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che rilevano le sole violazioni della normativa fiscale che siano state commesse nello svolgimento di attività doganali. Ai fini dell’accertamento, l’Ufficio può avvalersi della consultazione delle banche dati a disposizione dell’Agenzia, valutando le eventuali infrazioni riscontrate in rapporto all’operatività del richiedente, da intendersi sia in termini di numero di dichiarazioni doganali presentate, sia in termini di valore delle stesse.

In tal senso, potrebbero non essere ostative le infrazioni doganali relative all’accertamento di errori isolati, o comunque non ricorrenti, commessi dal richiedente al momento della compilazione dei dati contenuti nella dichiarazione doganale.

Con riferimento all’assolvimento dell’ultima condizione – rispetto di standard minimi di competenza ovvero qualifiche professionali direttamente connesse all’attività di rappresentante – l’Agenzia delle dogane, con la Determinazione direttoriale 25 luglio 2025, n. 506849, come da ultimo recepita dalla circolare n. 22 del 2025, ha precisato che gli standard minimi di competenza si ritengono comprovati se, con riferimento agli ultimi tre anni, l’interessato ha presentato, utilizzando il proprio codice EORI, non meno di 300 dichiarazioni doganali, in qualità di rappresentante indiretto, delle quali almeno il 30% annuo effettuate per il regime di immissione in libera pratica, e almeno 100 trasmesse nell’anno antecedente la richiesta. Non rientrano nel conteggio del 30% annuo le dichiarazioni semplificate di importazione per merci di modico valore.

In alternativa, il rispetto delle qualifiche professionali si intende assolto con il possesso di un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, in linea con quanto sancito dall’art. 22 CDU, il provvedimento di abilitazione è rilasciato nel termine di 120 giorni.

Qualora l’istruttoria si concluda con esito negativo, l’Ufficio delle dogane deve comunicare il risultato al richiedente e i termini di conclusione del procedimento sono sospesi, per un massimo di 30 giorni, al fine di concedere allo stesso la facoltà di produrre osservazioni e/o intraprendere le opportune iniziative atte a risolvere le criticità riscontrate. Decorso tale periodo, in mancanza di replica o di variazioni della situazione, è predisposta la relazione conclusiva negativa, evidenziante le motivazioni a fondamento della proposta di diniego, trasmessa per le valutazioni alla sovraordinata Direzione Territoriale, e inoltrata, corredata di parere, all’ Ufficio centrale. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Dogane o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla notifica della decisione stessa.

Relativamente alle condizioni per il mantenimento dell’abilitazione all’esercizio della rappresentanza diretta, il titolare è tenuto a effettuare almeno 100 dichiarazioni doganali per anno solare in qualità di rappresentante – sempre con l’utilizzo del proprio codice EORI – e a dimostrare di aver frequentato, con cadenza biennale, percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore su materie oggetto dei corsi accreditati dall’Agenzia.

Sospensione e revoca dell’abilitazione

Ai sensi dell’art. 32 delle DNC, l’abilitazione alla rappresentanza diretta può essere sospesa dal Direttore territoriale dell’Agenzia delle dogane, il quale adotta un provvedimento motivato che viene comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza. In particolare, nei casi di mancato pagamento dei diritti dovuti o di qualsiasi altro obbligo doganale, la sospensione può essere disposta per un periodo non superiore a due mesi, prorogabile fino alla data di regolarizzazione degli stessi. In presenza di una condanna non definitiva alla pena della reclusione di durata pari o inferiore a un anno per la commissione di determinati delitti[2], invece, l’efficacia di tale misura non può essere superiore a sei mesi.

In ogni caso, la rappresentanza diretta è sempre sospesa se nei confronti del rappresentante doganale – inteso sia come persona fisica che come legale rappresentante di un’azienda AEO – è applicata la misura della custodia cautelare o degli arresti domiciliari.

L’abilitazione alla rappresentanza diretta può essere altresì soggetta a revoca laddove l’Ufficio abbia accertato il verificarsi di una delle circostanze previste dall’art. 33, co. 1, lett. a), b), c) e d) DNC[3], di cui deve essere informato il Direttore territoriale per l’avvio del relativo procedimento.

Se quest’ultimo è instaurato per violazioni gravi o reiterate della normativa doganale/fiscale o per la perdita degli standard minimi di competenza/qualifiche professionali, la Direzione Dogane esprime il proprio avviso in merito.

Ai sensi dell’art. 31, co. 5, DNC, gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell’Agenzia delle dogane sono validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato. In tal senso, potrebbe essere utile inserire un’apposita clausola all’interno del contratto di mandato con cui mandante-rappresentato e mandatario-rappresentante si impegnano a comunicare tempestivamente all’Agenzia la cessazione del rapporto.

 

Gli ausiliari del rappresentante doganale

Da ultimo, si segnala che l’art. 31, co. 6, DNC prevede che il rappresentante doganale, per le mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte le operazioni doganali che richiedono la presenza fisica, può, a sua volta, avvalersi di personale ausiliario “che agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto responsabilità del rappresentante ed è tenuto, a richiesta dell’Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova dell’incarico affidatogli”.

Al riguardo, con la circolare 16 maggio 2025, n. 9, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che, nel caso in cui il compito affidato non sia limitato a una singola attività, l’Ufficio territorialmente competente, potrà acquisire, una tantum, la prova dell’incarico conferito, il cui atto dovrà contenere l’espressa indicazione del periodo di validità dello stesso, utilizzabile per tale durata, quale strumento di rapida riconducibilità e riconoscibilità dei soggetti delegati dai rappresentanti doganali.

Considerata, inoltre, l’abrogazione delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 Tuld, concernenti il registro del personale ausiliario e lo svolgimento del tirocinio professionale, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali fornirà agli ausiliari un tesserino di riconoscimento, il cui fac-simile è allegato alla predetta circolare, al fine di comprovare l’incarico ricevuto e per facilitare l’accesso alle strutture dell’Agenzia delle Dogane.

[1] Reperibile al seguente link: Rappresentanza doganale – Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

[2] Si tratta, in particolare, dei delitti previsti dalle leggi finanziarie o di uno dei delitti indicati nell’art. 33, c. 1, lett. c) e d) delle DNC.

[3] Nello specifico: a) radiazione dall’albo professionale degli spedizionieri doganali; b) perdita dei requisiti previsti dall’art. 31, co. 2, lett. b) e c); c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

Laureata con lode all’Università di Genova e diplomata alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali, è iscritta all’Ordine degli avvocati dal 2007.
Dopo aver collaborato con studi legali specializzati in diritto penale e aver maturato un’importante esperienza nel diritto tributario e doganale presso un rinomato studio con sedi a Genova e a Milano, nel 2018 ha fondato lo Studio legale associato UBFP.
Fornisce assistenza nel contenzioso e consulenza specialistica in materia di diritto tributario nazionale e internazionale; diritto doganale; Iva; fiscalità dirette e accise.
Svolge attività difensiva nei procedimenti penali instaurati a seguito di contestazioni doganali e fiscali.
È autore di numerose pubblicazioni sulle più autorevoli riviste specialistiche e collabora con associazioni di categoria, svolgendo attività formative e di aggiornamento professionale.

Trainee Lawyer at LCA Studio Legale