La modifica dell’articolo 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo n. 231/2001, introdotta dal Decreto Legislativo n. 141/2024 ed entrata in vigore il 4 ottobre 2024, ha integrato le accise tra le tematiche rilevanti per la gestione dei modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Tale intervento ha comportato anche una modifica al Decreto Legislativo 504/1995 (di seguito “T.U.A.”).

L’inclusione delle accise tra i reati presupposto del Decreto 231 si è resa necessaria per allineare la normativa nazionale a quella europea, considerando le accise come un tema di monitoraggio da parte delle autorità competenti. Di conseguenza, la gestione e il controllo di questa imposta da parte delle aziende riveste un’importanza cruciale non solo per evitare le sanzioni previste dal T.U.A., ma anche per prevenire le sanzioni pecuniarie stabilite dall’articolo 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001. Tali sanzioni possono arrivare fino a 200 quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione), d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi) ed e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Per quanto concerne il T.U.A., gli articoli relativi ai modelli organizzativi 231 si applicano a tutte le aziende operanti nel settore della produzione e/o commercializzazione di prodotti soggetti alla disciplina delle accise, come i prodotti energetici, gli oli lubrificanti, gli alcolici e i tabacchi. Pertanto, la gestione di tali tematiche riveste un’importanza strategica per una vasta gamma di settori aziendali.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle fattispecie di reato in materia di accise, ora rilevanti per l’elaborazione o l’aggiornamento dei modelli organizzativi 231.

Come evidenziato nella tabella precedente, tra i reati presupposto nel modello “231” figurano chiaramente i seguenti:

  • Reati relativi alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e sulle bevande alcoliche;
  • Reati legati alla fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche, nonché all’alterazione di congegni, impronte e contrassegni prescritti;
  • Reati relativi alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati.

Si segnala, tuttavia, che l’energia elettrica, essendo regolamentata da normative specifiche contenute nel Titolo II, articoli da 52 a 60 del T.U.A, è esclusa dalle modifiche introdotte. Gli aspetti sanzionatori relativi all’evasione o al tentativo di evasione dell’accisa sull’energia elettrica, applicabili ai soggetti obbligati (compresele officine di produzione), sono disciplinati dall’articolo 59 del T.U.A., che non rientra tra i reati presupposto.

La rilevanza degli oli lubrificanti nel modello 231

Un ulteriore aspetto rilevante nel rinnovato modello “231” riguarda l’inclusione del settore degli oli lubrificanti e dell’imposta di consumo applicata a tali prodotti nell’ambito del controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

È importante sottolineare che l’articolo 61 del T.U.A., nelle sue disposizioni generali, chiarisce che l’imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile in base all’aliquota vigente al momento dell’immissione in consumo. Inoltre, lo stesso articolo stabilisce i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta:

  • Il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato;
  • Il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
  • l’importatore per i prodotti provenienti da Paesi terzi.

Inoltre, è fondamentale precisare, come già evidenziato all’interno del T.U.A., che ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 557, sono considerati soggetti obbligati al pagamento dell’imposta anche i soggetti che effettuano la prima immissione in consumo di oli lubrificanti aventi provenienza comunitaria, sia nella loro forma originaria (art. 61 del T.U.A.) che contenuti in altre merci o prodotti.
In relazione a questa tematica, si segnala un orientamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che riguarda l’imposta di consumo dovuta sull’olio lubrificante contenuto in merci provenienti dall’estero, con particolare riferimento al contesto delle concessionarie di autoveicoli che acquistano tali prodotti dall’estero.

Il quadro normativo relativo agli oli lubrificanti si collega direttamente al Decreto Legislativo 231/2001, poiché l’articolo 61, comma 4, del T.U.A. stabilisce che, per le violazioni relative al pagamento dell’imposta, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo decreto. Pertanto, trattandosi di un chiaro rinvio alle disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 40, che figura tra i reati presupposto nel modello 231, anche le società operanti nel settore degli oli lubrificanti sono obbligate a svolgere appositi assessment per garantire la conformità alle disposizioni legislative.

Call to action per le aziende

Il Decreto Legislativo 141/2024 ha rappresentato un passo significativo per le società operanti nel settore delle accise e delle imposte di consumo, imponendo loro l’obbligo di adottare pratiche rigorose per garantire che i propri modelli organizzativi siano conformi alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001.

In particolare, tutte le aziende coinvolte nella produzione e/o commercializzazione di prodotti soggetti ad accise e imposte di consumo, come prodotti energetici, alcolici, tabacchi e oli lubrificanti, dovranno promuovere internamente una maggiore trasparenza e tracciabilità. Ciò dovrà avvenire attraverso l’implementazione di audit specifici, finalizzati a verificare la necessità di adeguare le proprie operazioni alle nuove disposizioni normative.

Tali misure sono essenziali per garantire la piena conformità alle normative vigenti e per prevenire potenziali violazioni che potrebbero comportare sanzioni pecuniarie e interdittive significative. L’adozione di un sistema di controllo efficace non solo tutelerà le società dal rischio di incorrere in sanzioni, ma contribuirà anche a consolidare una cultura aziendale orientata alla legalità e alla responsabilità.

Consultant, Global Trade Advisory, Excise duties & Customs presso STS Deloitte