Il rappresentante doganale indiretto non è responsabile, in solido con l’importatore, dell’Iva e delle sanzioni contestate. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con le sentenze 2 febbraio 2024, n. 344 e 345.

Richiamando il principio espresso dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 12 maggio 2022, C-714/20), il giudice di secondo grado della Lombardia ha ribadito che l’Iva all’importazione non rientra nella definizione di obbligazione doganale e, pertanto, non può configurarsi alcuna responsabilità solidale in ordine a essa (Corte Giust. trib. II grado Lombardia, 15 dicembre 2023, n. 3698). Non essendo responsabile dell’Iva all’importazione, il rappresentante doganale non può rispondere neanche delle sanzioni doganali irrogate dall’Agenzia delle dogane.

Nella vicenda esaminata dalla Corte milanese, l’Ufficio, dopo aver rettificato il valore doganale dichiarato all’importazione, pretendendo dal rappresentante doganale, ritenuto solidalmente obbligato con l’importatore, i maggiori dazi e l’Iva contestati, ha irrogato la sanzione prevista dall’art. 303 Tuld (d.p.r. 43/1973).

Con le sentenze in commento, il giudice milanese ha recepito il principio ormai chiarito dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’Iva all’importazione, pur essendo liquidata e riscossa con modalità operative analoghe a quelle dei diritti doganali, non rappresenta un “dazio” in senso proprio, bensì un tributo interno sui consumi. Tale imposta, infatti, è parte del sistema generale sui consumi ed è intesa a garantire la neutralità del sistema unionale rispetto all’origine dei beni, al fine di porre le merci importate nella stessa situazione dei prodotti nazionali analoghi, per quanto riguarda gli oneri fiscali gravanti sulle due categorie di merci.

Il rappresentante doganale indiretto, ossia colui che agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore, può essere considerato responsabile unicamente dell’obbligazione doganale (art. 77, par. 3, Cdu). La responsabilità solidale non può estendersi, pertanto, al pagamento dell’Iva all’importazione, trattandosi di un tributo di natura interna, che non rientra nel concetto di obbligazione doganale (Cass., 29 gennaio 2024, n. 2703).

Il rappresentante doganale non può essere considerato debitore in solido dell’Iva non versata, anche perché egli non è titolare del diritto alla relativa detrazione, diritto che spetta soltanto al proprietario delle merci. Secondo la giurisprudenza, deve pertanto escludersi la solidarietà passiva del rappresentante doganale, in quanto l’unico soggetto legittimato al recupero dell’Iva assolta al momento dell’importazione è l’importatore e possessore della merce (Comm. trib. prov. Milano, 27 gennaio 2022, n. 270).

Tale principio è stato confermato anche dall’Agenzia delle entrate che, intervenendo sul punto, ha chiarito che il soggetto passivo Iva è sempre l’effettivo proprietario dei beni e che non vi è responsabilità in ordine all’Iva, da parte del rappresentante doganale (principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021, confermato dalla risposta ad interpello 1° ottobre 2021, n. 644). L’unico soggetto legittimato alla detrazione dell’Iva, anche in caso di accertamento doganale, è infatti l’importatore della merce e non il suo rappresentante doganale.

Se è ormai pacifico che il rappresentante doganale non risponde, in solido con l’importatore, dell’Iva all’importazione, anche le sanzioni doganali devono tenere conto di tale importante principio.

Di conseguenza, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha dichiarato illegittime le sanzioni irrogate sulla base della maggiore Iva contestata allo spedizioniere doganale.

Un principio, quello espresso dalla Corte milanese, che è già stato accolto anche dalla Corte di Cassazione (sentenza 18 agosto 2023, n. 24788). Secondo la Suprema Corte, infatti, non essendo un tributo doganale, l’Iva non può essere cumulata all’ammontare dei diritti di confine evasi, al fine di determinare l’importo della sanzione, ai sensi dell’art. 303 Tuld.

Laureato presso l’Università di Parma, ha conseguito un Master in Diritto Tributario e un Master di specializzazione dall’accertamento al processo tributario presso la Scuola di Formazione Ipsoa. È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2009. Nel 2011 entra nel team dello Studio Armella & Associati, di cui è socio dal gennaio 2020.

Settori di attività: contenzioso doganale, diritto tributario e commercio internazionale. Esperto di diritto doganale, con particolare riferimento alle tecniche di commercio internazionale, assiste grandi aziende e multinazionali con particolare riferimento alla consulenza e alla pianificazione doganale, all’implementazione delle procedure relative al commercio internazionale e alle certificazioni AEO.

È autore di numerosi articoli e pubblicazioni e collabora con associazioni di categoria in attività seminariali e congressuali.