DECRETO LEGGE 21.102021 N. 146 – Art. 5 septies

Modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

 

  1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1°gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte  di  giustizia  dell’Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16).

 La magistratura dell’UE ha chiarito che l’articolo citato “…deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni”.

Con la conversione del Decreto-legge n. 152/2021 nella Legge del 29 dicembre 2021. I nostri politici hanno modificato parzialmente il codice civile in merito ai contratti di spedizione. Queste piccole modifiche si sono rese indispensabili per i nuovi sistemi di trasporto, come l’intermodalità.

L’intervento legislativo nel suo complesso non incide strettamente solo sul contratto di spedizione (di cui agli articoli 1737 e seguenti cod. civ.), ma affronta anche la materia della limitazione della responsabilità vettoriale per perdita e avaria delle cose trasportate (di cui all’art. 1696 cod. civ.) unitamente a quella del privilegio speciale del vettore, dello spedizioniere e del mandatario (di cui all’art. 2761 cod. civ.) ed è stato esteso, in taluni, casi il limite di responsabilità.

Si ricorda, però, che per i trasporti internazionali la legge fa riferimento alle convenzioni internazionali. In forza della nuova formulazione dell’articolo 9 DPR 633, sono assoggettate ad IVA le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce da/per l’estero, affida, in tutto o in parte ad un vettore terzo. Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie descritta, si osserva che nella operazione di esportazione/importazione, oltre all’esportatore/importatore e allo spedizioniere/ prestatore dei servizi doganali di esportazione/importazione e trasporto della merce, intervengono altri due soggetti, che sono:

  • il doganalista, a cui lo spedizioniere affida l’esecuzione delle operazioni doganali;
  • il trasportatore, che lo spedizioniere incarica dell’esecuzione fisica del trasporto per la suddetta tratta.

Alla luce della ricostruzione sopra operata, si conferma che il servizio di trasporto effettuato da un vettore terzo non rientri nel regime di non imponibilità IVA in commento perché eseguito nei confronti di un committente che, in questo rapporto, di fatto agisce quale “subappaltatore”. Si tratta di un servizio che la Società di spedizioni ha, a sua volta, ricevuto in “subappalto” dallo spedizioniere incaricato, l’unico soggetto, tra quelli coinvolti, a diretto contatto con l’esportatore da cui ha ricevuto mandato. Quindi nel caso di affidamento di mandato ad uno spedizioniere non vettore e non doganalista, gli addebiti che lo spedizioniere, che, come detto, utilizza terzi soggetti riceverà dal trasportatore e dal dichiarante doganale utilizzati per l’espletamento del servizio fatture gravate di iva. Ne consegue che, potendo fatturare senza l’iva al committente, giusto quanto disposto dall’art. 9 del DPR 633.72, lo spedizioniere resterà esposto dell’iva pagata. Inoltre, questa nuova disposizione sarà penalizzante per le Case di Spedizione che faticheranno a costituirsi il plafond iva.

A tale proposito si ricorda che un soggetto si considera esportatore abituale se, nell’anno solare precedente (ovvero negli ultimi dodici mesi), ha registrato cessioni o servizi all’esportazione, cessioni intracomunitarie ed altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari, quindi un soggetto si considera esportatore abituale se, nell’anno solare precedente (ovvero negli ultimi dodici mesi. Anche per l’operazione doganale, il dichiarante dovrà accertarsi che, per fatturare in articolo 9 (senza iva) il debitore sia anche l’esportatore o il destinatario.

 

Fondatore e pioniere della materia doganale in ambito nazionale.
Fondatore nel 1981 dello Studio Toscano srl.
Membro degli esperti in Commissione EU a Bruxelles, consulente in varie sedi Confindustriali e docente delle migliori scuole di formazione.
Membro del Gruppo Esperti Legislazione Doganale di Confindustria Roma.
Autore di svariate pubblicazioni specialistiche in materia doganale.
Iscritto all'albo dei giornalisti ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Doganalista.