Ricordiamo che costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta, In sostanza, secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i seguenti requisiti: 1. onerosità dell’operazione; 2. acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 3. status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario. 4. effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto. Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA). Come è noto, l’Unione europea è al lavoro per eliminare i modelli intrastat e per questo è   legittimo porsi due domande. Innanzi tutto attualmente è necessario provare l’avvenuta spedizione, che si concretizza con la presentazione della CMR, documento questo che difficilmente viene rilasciato dello spedizioniere, in particolare per le spedizioni groupage; in alternativa è necessario ottenere dal cliente estero un documento per comprovarne l’arrivo delle merci a destino. Ricordiamo che detto documento dovrà pervenire al mittente entro dieci giorni del mese successivo alla cessione”, questa normativa è prevista dall’articolo 45-bis, del Regolamento UE. La seconda domanda è riconducibile ai dati statistici che. con il nuovo sistema, non si potranno ottenere, sempre che non si inventi un altro documento in sostituzione del vecchio intrastat. Non ci resta perciò he attendere le decisioni delle Dogane Europee.

Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, applicabile dal 1° gennaio 2020,

Articolo 45 bis

  1. Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:
a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;

 

b) il venditore è in possesso di:

i) ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente. una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;

 

L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

  1. Un’autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.
  2. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

 

b) i documenti seguenti:

i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

 

iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.».

 

Risposta n. 272/2023 OGGETTO:

Quando non è possibile presentare     il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei; in particolare, la  prova  dell’avvenuto trasferimento  del  bene in  altro  Stato membro  può  derivare  da  un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente (risoluzione 24 luglio 2014, n.  71/E, richiamata al paragrafo 1 della Circolare). Al riguardo, si ritiene che, analogamente a quanto chiarito per il CMR, detti documenti possano essere forniti anche in formato  elttronico. Tale conclusione appare in linea con le Note esplicative Quick Fixes 2020 e, in  particolare, con i paragrafi 5.3.6 e 5.3.7  (quest’ultimo menzionato anche dall’Istante),  in  cui  si  precisa  rispettivamente  che  ”Qualsiasi  documento  che  contenga  tutti  gli     Pagina 7 di 9 elementi di cui all’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b),  considerato una ”dichiarazione scritta” ai fini di tale disposizione” e che ”Non esistono  disposizioni specifiche nel RE per quanto riguarda il formato in cui devono essere forniti i documenti da accettare come prova della spedizione o del trasporto di cui all’articolo 45 bis, paragrafo 3, del Sarebbe ragionevole aspettarsi che gli Stati membri siano flessibili al riguardo e non impongano limitazioni rigorose, ad esempio accettando solo documenti cartacei, ma accettino anche una versione elettronica di tali documenti”. Eventuali formati elettronici possono, quindi, essere ammessi, ai fini  del  Regolamento,  ei  limiti  in  cui  gli  stessi  forniscano  le  medesime  garanzie  di  una  dichiarazione  cartacea  e,  dunque,  oltre  a  garantire  la  completezza  delle  informazioni,  se  ne  possano  riscontrare:  l’integrità;  l’autenticità; la veridicità e l’immodificabilità dei contenuti; la certezza e la definitività della data; la paternità dei dati e delle dichiarazioni.

Fondatore e pioniere della materia doganale in ambito nazionale.
Fondatore nel 1981 dello Studio Toscano srl.
Membro degli esperti in Commissione EU a Bruxelles, consulente in varie sedi Confindustriali e docente delle migliori scuole di formazione.
Membro del Gruppo Esperti Legislazione Doganale di Confindustria Roma.
Autore di svariate pubblicazioni specialistiche in materia doganale.
Iscritto all'albo dei giornalisti ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Doganalista.