Esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà

Alla luce dei regolamenti comunitari, non sussiste alcun obbligo di ricorrere al regime del perfezionamento passivo, che costituisce un’agevolazione per il richiedente, Con Risposta ad un  interpello (n. 855/2021).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché l’operazione di esportazione senza trasferimento del diritto di proprietà in alternativa al regime del perfezionamento passivo, che consente di esportare temporaneamente merci unionali fuori dal territorio doganale UE per sottoporle a trasformazione e reimportare, i prodotti compensatori in esonero totale/parziale dei dazi all’importazione, gli operatori economici possono ricorrere al regime di esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà.

Alla luce dei regolamenti comunitari e non sussiste alcun obbligo di ricorrere al regime del perfezionamento passivo (temporanea esportazione), che costituisce un’agevolazione per il richiedente.

La presunzione non può considerarsi superata con l’emissione di una fattura “pro-forma”, potendo, tuttavia, essere utilizzato un documento contabile, consistente in un’apposita “lista valorizzata” su carta intestata, già previsto da una circolare delle Dogane del 1999 (elenco descrittivo dei beni con i rispettivi valori) da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 633 del 1972 In alternativa, può farsi ricorso anche al documento di trasporto o di consegna, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, senza necessità di annotarlo nel predetto registro, in quanto, per comprovare la movimentazione dei beni, è sufficiente la conservazione, a norma del già richiamato art. 39, di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali o contabili). Pertanto, la documentazione presentata dall’esportatore a corredo della bolletta di esportazione definitiva emessa, ovvero la lista valorizzata ed il documento di trasporto dovrà essere “invalidata” con la dicitura “non valida ai fini dell’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972. Per l’importazione dei prodotti compensatori, il valore imponibile, ai fini IVA, va commisurato al valore doganale dei beni importati, comprensivo, quindi, non solo del compenso pattuito per la lavorazione, ma anche del valore dei beni in precedenza esportati.

La risposta all’interpello prevede anche il caso in cui il cedente italiano possa acquistare i materiali da inviare per la lavorazione in un paese extra ue (operazione triangolare).

Questo interpello modifica il comportamento di molti operatori che non hanno considerato che le fatture pro-forma non scortano merce e che nel valore imponibile all’atto dell’importazione vanno dichiarati anche i valori delle materie prime a suo tempo esportate con bolletta doganale di esportazione definitiva.

Fondatore e pioniere della materia doganale in ambito nazionale.
Fondatore nel 1981 dello Studio Toscano srl.
Membro degli esperti in Commissione EU a Bruxelles, consulente in varie sedi Confindustriali e docente delle migliori scuole di formazione.
Membro del Gruppo Esperti Legislazione Doganale di Confindustria Roma.
Autore di svariate pubblicazioni specialistiche in materia doganale.
Iscritto all'albo dei giornalisti ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Doganalista.