La Dottoressa Silvia Moretto, presidente di Fedespedi (federazione nazionale degli spedizionieri) ha comunicato, in un recente articolo, che in Italia il 73% dell’export, viene venduto Ex-Works in analitico le imprese del Veneto del 91% mentre le imprese dell’Emilia Romagna sono quelle che le utilizzano meno (58%) di conseguenza, prendendo spunto da un articolo del collega e maestro in materia, Prof. Maurizio Favero, torno sull’argomento della resa delle merci, argomento decisamente delicato. Le aziende infatti, per non volersi accollare le spese e gli oneri del trasporto tendono e vendere le proprie merci con la resa più amata dagli italiani EXW (franco fabbrica) senza pensare alle conseguenze derivanti dall’utilizzo di detta resa. Con Le vendite EXW, infatti, il mittente è esonerato da qualsiasi onere relativo alle formalità doganali di esportazione e dei costi relativi al trasporto, ma non vengono meno i rischi a carico dell’esportatore. Si ricorda che gli incoterms (termini commerciali di vendita) sono pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale e vengono aggiornati ogni dieci anni. ll testo della clausola EXW della CCI, non pone in capo al venditore nemmeno l’obbligo della caricazione della merce sul mezzo in partenza, designato dal compratore, quindi si intende la consegna con merce a terra. Come detto utilizzando questo incoterms ci si accollano rischi. Il primo riguarda le operazioni doganali che, con detta resa, risultano a carico del destinatario ed il mittente è obbligato o ad utilizzare il dichiarante doganale scelto dal cliente estero che potrebbe disporre lo sdoganamento presso una Dogana localizzata lontano dalla sede del produttore con la difficoltà a reperire la documentazione doganale atta a dimostrare la non imponibilità iva. Il secondo rischio riguarda le conseguenze relative al carico che, in base agli incoterms, dovrebbero essere riconducibile alla responsabilità del destinatario, ma generalmente vengono eseguite dal mittente e se, durante il carico, si presentassero danni anche al solo imballaggio, il riconfezionamento sarebbe agevolato. Ne consegue che se il mittente non vuole accollarsi le spese di trasporto si suggerisce di utilizzare il termine FCA (franco consegnato al vettore sdoganato). In questo caso la separazione della responsabilità viene definita con certezza, senza malintesi.  Il mittente potrà, con questa resa, effettuare le operazioni doganali presso il suo stabilimento con merce a terra e potrà consegnare caricandole sul mezzo le merci al vettore e da quel momento i costi ed i rischi saranno ben definiti ed a carico del cessionario non residente. Solo con questa resa il cedente può essere considerato mittente anche se le spese di trasporto sono a carico del destinatario. La clausola. A4 degli incoterms precisa infatti che “Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di trasporto” e se lo fa, lo fa su incarico del compratore ed a rischio e spese del compratore. La clausola. B6 aggiunge inoltre  che, se concordato tra le parti,  “il compratore deve, a proprio rischio e spese, dare istruzioni al vettore di emettere a favore del venditore un documento di trasporto che attesti che la merce è stata caricata”, quindi  la regola è che il venditore non è parte del contratto di trasporto, ma può diventarlo quando il compratore gli chieda di stipulare il contratto per suo conto (A4) o quando il compratore chieda al vettore di emettere una polizza di carico con il venditore come shipper (ai fini di una lettera di credito). Se diventa parte del contratto di trasporto e quindi figura come shipper/mittente nel documento di trasporto, il venditore, da un lato, mantiene il diritto di contrordine, ma, dall’altro può assumere obblighi in base al contratto di trasporto (in primo luogo quello di pagare il nolo se non lo fa il compratore). Questo permette, però,  al mittente di ordinare al vettore di non consegnare le merci al destinatario.

Andrea Toscano

Fondatore e pioniere della materia doganale in ambito nazionale.
Fondatore nel 1981 dello Studio Toscano srl.
Membro degli esperti in Commissione EU a Bruxelles, consulente in varie sedi Confindustriali e docente delle migliori scuole di formazione.
Membro del Gruppo Esperti Legislazione Doganale di Confindustria Roma.
Autore di svariate pubblicazioni specialistiche in materia doganale.
Iscritto all'albo dei giornalisti ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Doganalista.