nuovi requisiti di conoscenza, tracciabilità e controllo della filiera

Dal “Know Your Supplier” al “Know Your Supply Chain”: il nuovo quadro europeo rafforza la rilevanza della conoscenza e della tracciabilità delle catene di approvvigionamento per le imprese.

Con la Comunicazione C/2026/4637, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 settembre 2026, la Commissione ha pubblicato le Linee guida sull’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015 relativo al divieto per gli operatori economici di immettere e rendere disponibili sul mercato UE o di esportare da esso prodotti realizzati attraverso il lavoro forzato.

Il nuovo quadro europeo segna, per le imprese che operano su catene di fornitura internazionali, un ulteriore passaggio verso una conoscenza sempre più approfondita e documentata della propria supply chain. In questa prospettiva, il tradizionale paradigma del Know Your Supplier tende ad evolvere verso un più ampio Know Your Supply Chain: non soltanto conoscere e qualificare il proprio fornitore diretto, ma comprendere, secondo un approccio proporzionato al rischio, dove e come il prodotto è stato realizzato, quali soggetti intervengono nelle diverse fasi della filiera e quali evidenze siano disponibili a supporto della relativa tracciabilità.

Si tratta di un’evoluzione che supera i confini della sola funzione doganale e richiede un presidio sempre più integrato tra procurement, supply chain, compliance, sostenibilità, funzioni legali e funzione doganale. La capacità di governare correttamente i flussi di importazione ed esportazione dipenderà infatti sempre più dalla qualità delle informazioni raccolte a monte, dalla conoscenza dei fornitori e subfornitori, dalla tracciabilità delle materie prime e dei processi produttivi e dalla possibilità di rendere tali informazioni disponibili in modo tempestivo e documentato.

La nuova disciplina introduce un vero e proprio obbligo di risultato, volto a impedire che prodotti realizzati, anche solo in parte, mediante il ricorso al lavoro forzato siano immessi o resi disponibili sul mercato unionale ovvero esportati dall’Unione, attribuendo così alla capacità di conoscere e presidiare la catena di approvvigionamento una rilevanza sempre più concreta anche sotto il profilo doganale.

1. Ambito di applicazione e definizione di lavoro forzato

A decorrere dal 14 dicembre 2027, il divieto si applicherà a tutti i prodotti, indipendentemente dall’origine o dal settore, realizzati in tutto o in parte mediante lavoro forzato in qualsiasi fase di estrazione, raccolta, produzione, fabbricazione o trasformazione, indipendentemente dal fatto che tali attività si svolgano all’interno o all’esterno dell’Unione. Sul piano doganale, la disciplina riguarda i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica e per l’esportazione.

Rientrano nell’ambito di applicazione anche i prodotti offerti in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza, qualora l’offerta sia rivolta a utilizzatori finali situati nell’Unione. Restano invece escluse la fornitura di servizi e le operazioni di ritiro dei prodotti che hanno già raggiunto gli utilizzatori finali nel mercato dell’UE.

Il Regolamento riprende la definizione di lavoro forzato ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato, inteso come “ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”.

Questo concetto si articola in tre elementi principali – lavoro o servizio, mancanza di consenso volontario e coercizione – e ricomprende anche il lavoro minorile forzato. Per lavoro o servizio si intende qualsiasi attività svolta da una persona per produrre beni o prestare servizi, sia a favore di terzi sia per uso proprio. La mancanza di consenso volontario riguarda l’assenza di una scelta libera e informata del lavoratore, che deve poter accettare l’impiego e cessarlo liberamente. Infine, per coercizione si intendono i mezzi utilizzati per costringere una persona a lavorare contro la propria volontà, ad esempio attraverso minacce, intimidazioni, sottrazione di documenti d’identità o altre forme di pressione.

La normativa, inoltre, distingue tra lavoro forzato imposto da privati, come singole persone, gruppi o imprese, e lavoro forzato imposto dallo Stato, ossia dalle autorità statali, da agenti che agiscono per conto dello Stato o da entità che esercitano un’autorità analoga a quella statale.

2. Autorità competenti e approccio basato sul rischio

Per garantire un’applicazione effettiva del divieto e coordinare le attività di controllo, ciascuno Stato membro è chiamato a designare una o più autorità competenti incaricate di dare attuazione alla disciplina e di vigilare sul rispetto del divieto.

Il sistema delineato dal Regolamento prevede inoltre un ruolo centrale della Commissione europea, competente a condurre le indagini nei casi in cui il presunto lavoro forzato abbia luogo al di fuori del territorio dell’Unione, mentre le autorità competenti degli Stati membri intervengono nei casi di presunto lavoro forzato verificatosi nei rispettivi territori, ferma restando la cooperazione con le autorità doganali ai fini dell’esecuzione delle decisioni.

Per imporre il rispetto del divieto, le autorità competenti possono avviare indagini che conducano alla decisione formale di vietare un determinato prodotto sul mercato dell’UE. Nello specifico, le indagini hanno lo scopo di verificare se il divieto di lavoro forzato sia stato violato e determinare le misure da imporre.

Il processo di indagine si basa su un approccio fondato sul rischio, così da individuare i prodotti e gli operatori economici che dovrebbero essere oggetto di approfondimento.

Per i prodotti, tra i criteri considerati rientrano, in particolare, l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, la quantità o il volume dei beni immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione e la percentuale della parte del prodotto che si sospetta sia stata realizzata con lavoro forzato rispetto al prodotto finale.

Per quanto riguarda gli operatori economici, l’attenzione si concentra invece sulla loro vicinanza al presunto lavoro forzato, sulle dimensioni e sulle risorse economiche, nonché sulla complessità della catena di approvvigionamento.

3. Dalle indagini ai controlli doganali: le misure sui prodotti

Le Linee guida descrivono un processo di indagine articolato in cinque fasi, dalla valutazione iniziale delle informazioni disponibili fino all’adozione e all’esecuzione delle decisioni.

Nella fase di valutazione iniziale, l’autorità competente raccoglie e analizza le informazioni disponibili per verificare la probabilità di una violazione del divieto. Qualora emerga una possibile violazione, si apre una fase preliminare di approfondimento, finalizzata a reperire ulteriori informazioni dagli operatori economici e da altri soggetti interessati per accertare l’esistenza di un sospetto fondato.

Se il sospetto fondato persiste, l’autorità competente capofila avvia un’indagine formale e deve determinare se la violazione si sia effettivamente verificata, fissando termini specifici per la trasmissione delle informazioni richieste agli operatori economici.

Nel caso in cui l’indagine confermi il ricorso al lavoro forzato, l’autorità adotta una decisione con cui dispone il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione i prodotti interessati e di esportarli, nonché il ritiro dei prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato e il loro smaltimento.

Per i prodotti che fanno parte di catene di approvvigionamento di importanza strategica o critica per l’UE, l’autorità può decidere di non ordinarne lo smaltimento, ma di imporre agli operatori economici, a loro spese, di trattenere i beni per un periodo definito, durante il quale non possono essere immessi sul mercato e l’operatore è tenuto a eliminare il lavoro forzato individuato.

Una volta adottata, la decisione è comunicata attraverso il sistema di informazione e comunicazione previsto dal Regolamento alle altre autorità competenti e alle autorità doganali, chiamate a darvi esecuzione nell’ambito delle rispettive attribuzioni.

Le autorità doganali sono quindi tenute a identificare, attraverso i propri sistemi di gestione del rischio, i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica o per l’esportazione potenzialmente riconducibili a quelli oggetto della decisione. Qualora emerga una possibile corrispondenza, procedono alla sospensione dello svincolo e informano le autorità competenti, alle quali spetta verificare se i prodotti rientrino effettivamente nel perimetro della decisione.

In caso di conferma, le autorità doganali rifiutano l’immissione in libera pratica o l’esportazione dei prodotti interessati e procedono secondo le disposizioni applicabili in materia di smaltimento, ferma restando la possibilità di sequestro nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. Il sistema sanzionatorio e le conseguenze per gli operatori

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, il Regolamento demanda agli Stati membri la definizione delle relative norme.

In particolare, entro il 14 dicembre 2026, essi dovranno notificare alla Commissione le disposizioni relative alle sanzioni applicabili nei confronti degli operatori economici che non rispettano le decisioni adottate dalle autorità competenti. Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento riguarda il mancato rispetto delle decisioni che accertano la violazione del divieto, ad esempio in caso di immissione sul mercato dei prodotti interessati nonostante un ordine di divieto, mancato ritiro o mancato smaltimento dei beni.

Nella determinazione dell’entità delle sanzioni, gli Stati membri dovranno tenere conto, tra l’altro, della gravità e della durata dell’inosservanza, di eventuali precedenti violazioni da parte dello stesso operatore, del grado di cooperazione con le autorità competenti e di altri fattori attenuanti o aggravanti rilevanti nel caso concreto.

5. Due diligence e controllo della filiera: verso un presidio integrato della supply chain

Le Linee guida chiariscono, infine, il ruolo della due diligence in materia di lavoro forzato, intesa come l’insieme degli sforzi compiuti dagli operatori economici per attuare normative, orientamenti volontari, raccomandazioni e prassi finalizzati a individuare, prevenire, attenuare o far cessare situazioni di sfruttamento lungo la catena di fornitura.

Pur non configurandosi come uno specifico obbligo giuridico imposto dal Regolamento, la due diligence rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’operatore può documentare le misure adottate per individuare, prevenire e mitigare il rischio di lavoro forzato lungo la propria catena di approvvigionamento. Accanto ad essa assumono rilievo la tracciabilità dei prodotti e delle materie prime, le pratiche di approvvigionamento responsabile, i sistemi di certificazione e, più in generale, la disponibilità di informazioni ed evidenze attendibili lungo la filiera.

Le Linee guida illustrano un modello articolato in sei fasi che le imprese possono utilizzare come riferimento per valutare e definire misure e procedure concrete, commisurate ai rischi, alle circostanze e ai contesti in cui operano. Tra le misure richiamate si segnalano, in particolare, la mappatura della filiera, la tracciabilità delle materie prime, l’adozione di politiche di acquisto responsabile, l’inserimento di clausole contrattuali specifiche, la predisposizione di meccanismi di reclamo, il coinvolgimento di lavoratori e stakeholder, nonché il ricorso ad audit indipendenti e a piani correttivi.

È proprio su questo piano che il nuovo quadro europeo è destinato ad avere gli impatti più significativi per le imprese. La questione non sarà soltanto verificare l’assenza di lavoro forzato presso il proprio fornitore diretto, ma essere in grado, secondo un approccio proporzionato al rischio, di ricostruire e documentare le fasi rilevanti della catena di approvvigionamento.

La disponibilità di dati sui fornitori e subfornitori, sui siti produttivi, sull’origine delle materie prime e sui processi di trasformazione potrà quindi assumere un ruolo determinante nella capacità dell’impresa di rispondere tempestivamente alle richieste delle autorità e di intercettare eventuali criticità prima che queste si traducano in misure sul prodotto.

Con l’avvicinarsi del 14 dicembre 2027, la preparazione al nuovo Regolamento richiederà quindi un approccio sempre più integrato tra procurement, supply chain, compliance, sostenibilità e funzione doganale. La mappatura delle filiere maggiormente esposte, l’individuazione dei fattori di rischio, la definizione delle informazioni da acquisire dai fornitori e la costruzione di un adeguato set documentale rappresentano attività da inserire in un sistema di controllo coerente e strutturato, capace di collegare le informazioni raccolte a monte con la gestione dei flussi di importazione ed esportazione.

Il Regolamento (UE) 2024/3015 si inserisce così in un più ampio percorso europeo di rafforzamento dei presidi sulle catene globali del valore, affiancandosi agli obblighi di due diligence previsti dalla Direttiva CSDDD (UE) 2024/1760, come successivamente modificata dalla Direttiva (UE) 2026/470, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 26 luglio 2029 per le imprese rientranti nel relativo ambito soggettivo.

In questo senso, il nuovo Regolamento conferma una tendenza ormai evidente nel commercio internazionale: la dogana non rappresenta più soltanto il punto terminale del processo, ma uno snodo nel quale convergono informazioni, responsabilità e presidi sviluppati lungo l’intera catena del valore. La conoscenza della supply chain diventa così non solo uno strumento di compliance, ma un elemento essenziale per assicurare continuità operativa, tempestività nella gestione dei controlli e accesso al mercato dell’Unione.

Tax | Global Trade Advisory STS Deloitte - Spedizioniere Doganale presso Euro Pool Liguria S.r.l. - Laurea in Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti - Master in Economia e Management Marittimo e Portuale