La nuova Legge doganale ci ha fatto un bel regalo: ha eliminato la controversia doganale di cui all’art. 65 e ss. del Testo Unico abrogato, limitando ancora di più il diritto alla difesa del contribuente.
Invero non ricordo una controversia doganale che si sia conclusa con la determinazione direttoriale favorevole al contribuente.
La norma prevedeva che il Capo del compartimento dovesse decidere entro il termine di quattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza alla risoluzione della controversia. Questo termine, chiaramente ordinatorio, è stato spesso non rispettato, senza considerare che nessuna proroga di un termine ordinatorio può intervenire senza un formale provvedimento da emettersi prima della scadenza del termine.
La questione andava fatta. E chi la fece ebbe ragione anche con l’intervento del Garante del Contribuente.
Più in dettaglio l’art. 65 del TULD prevedeva che, prima di ogni pronuncia successiva (amministrativa o giurisdizionale), si poteva chiedere la nomina di due periti che si esprimessero sulla questione controversa.
La norma era giusta ed equilibrata in quanto ciascuna delle due parti doveva provvedere alla nomina del suo perito affinché, in contraddittorio tra loro, giungessero ad una conclusione imparziale.
L’Amministrazione raramente ha provveduto a nominare il suo perito giungendo, perfino, come nel caso che si analizzerà appresso, a rinunciare espressamente alla sua nomina.
Questa particolare questione è stata rimessa alla valutazione del giudice tributario, vigente ancora l’istituto della controversia doganale (cfr. Sentenza della terza sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno n. 2551/2026 del 22/04/2026, depositata il 25/05/2026).
In sede di ricorso il contribuente ha inteso, infatti, difendersi con ricorso all’art. 65 del TULD che testualmente così recitava:
“Qualora, nel corso dell’accertamento sorga contestazione circa la qualificazione, il valore o l’origine della merce dichiarata ovvero circa il regime di tara od il trattamento degli imballaggi, il proprietario può chiedere che si proceda a visita di controllo a norma dell’art. 63. Ove non richieda tale visita o non ne accetti il risultato, può chiedere che sia sentito il parere di due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi nelle liste approvate dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e l’altro designato dal capo della dogana. Il parere dei periti, anche se concorde, non è tuttavia vincolante per la dogana. Ciascuna delle due parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito; al perito designato dalla dogana la spesa è liquidata in base alla tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze. Su richiesta della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ed a spese della medesima può essere designato da ciascuna delle due parti un numero maggiore di periti.
Sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana; la decisione deve essere subito notificata all’interessato.
Se il proprietario della merce non intende accettare la decisione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica deve chiedere che si proceda alla redazione di apposito verbale……….”
Il contribuente, come esposto in precedenza, chiese, avendone facoltà, la nomina di due periti, dei quali uno nominato dall’Agenzia delle Dogane. I due periti avrebbero esaminato i campioni all’uopo prelevati e, in perfetta autonomia, avrebbero determinato il reale valore della merce importata. Ciò avrebbe avuto le seguenti definitive conseguenze:
- accertare il valore proprio della merce importata, aldilà di metodi alternativi (quali COGNOS), nella certezza della onestà del risultato, tenuto conto che la perizia era posta in essere da due periti in contraddittorio l’uno con l’altro;
- sottoporre l’esito della perizia alla valutazione del Capo della Dogana, il quale avrebbe potuto ritenere, o meno, risolta la questione;
- qualora il provvedimento di valutazione del Capo della Dogana avesse avuto esito negativo, il contribuente poteva richiedere ancora l’instaurazione della controversia doganale di cui al terzo e quarto comma dell’art. 65 del TULD, con la quale sottomettere la questione alla valutazione del Direttore Interregionale, che avrebbe emesso una specifica Determinazione, peraltro ancora impugnabile innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.
La richiesta di nomina dei periti, che rappresenta una facoltà riconosciuta al contribuente dal citato art. 65 del TULD e, pertanto, corrispondente ad uno specifico onere dell’Amministrazione a riconoscerne la valenza, produce i suoi effetti sulla materia contenziosa soltanto se sono nominati i due diversi periti, di cui uno nominato dal contribuente e l’altro dalla Dogana, il cui esito è volto proprio a determinare inconfutabilmente l’effettivo valore della merce.
L’Agenzia delle Dogane avrebbe voluto instaurare la controversia doganale rinunciando espressamente alla nomina del suo perito. In questo caso la controversia doganale sarebbe stata posta in essere in contraddittorio con gli stessi funzionari che avevano provveduto all’accertamento, che difficilmente avrebbero disconosciuto ciò che loro stessi avevano accertato.
Cosa ben diversa sarebbe stato instaurare controversia doganale dopo il provvedimento del Capo della Dogana che inevitabilmente si sarebbe espresso sulla perizia effettuata.
Come detto la richiesta di nomina dei periti è una facoltà che spetta all’importatore, ma rappresenta un onere per l’Amministrazione una volta attivata la procedura.
Il contribuente ha, dunque, denunciato la violazione del diritto al contraddittorio ovvero il diritto di difendersi in sede amministrativa, con conseguente nullità dell’atto adottato. La base normativa del diritto al contraddittorio nella fase preaccertativa si trova principalmente nello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000), che stabilisce i principi di buona fede, trasparenza e partecipazione.
In materia doganale, il principio del rispetto del contraddittorio, anche nella fase amministrativa, costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto a esso lesivo (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in causa C-349/07).
Ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell’Ufficio, quale è la rinuncia alla nomina di un suo perito, capaci di inficiare il procedimento acquisisce rilevanza se, e in quanto, l’inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa del contribuente, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale.
Non vi è chi non veda come tale rinuncia abbia causato un serio pregiudizio del diritto alla difesa del contribuente al quale è stata preclusa la possibilità di periziare in contraddittorio con l’Amministrazione i campioni prelevati rappresentanti in maniera precisa ed ineccepibile la merce importata.