La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul rispetto del principio di proporzionalità della sanzione negli accertamenti doganali.

In particolare gli Ermellini con la recentissima sentenza n. 14908 depositata l’11/05/2022, hanno stabilito che una sanzione di 33.000,00 euro comminata ai sensi dell’articolo 303 del T.U.L.D. (D.P.R. 23/01/1973, n. 73) per un’errata indicazione della qualità della merce da cui sono scaturiti maggiori diritti doganali per euro 9.098,62 viola il principio di proporzionalità sancito più volte dalla Corte di Giustizia Europa e dall’articolo 42 del Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013). Quest’ultimo, in particolare, recita:

“1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

…”

Con la richiamata Ordinanza la Suprema Corte ribadisce (cfr. sentenza n. 25509 del 18/07/2019 – dep. 12/11/2020) che il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia in materia di sanzioni, ritiene che le stesse non possano eccedere quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’Iva ed evitare l’evasione (v. Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland; Corte di Giustizia, sentenza 19 luglio 2012, in C-263/12, Ainers Redlihs; da ultimo Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2019, in C-712/17, EN. SA. Srl, con riguardo al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6: Cass. n. 16450 del 2021).

La questione sottoposta all’esame della Corte di Cassazione, come detto, riguardava il caso di un importatore che, per un’errata classificazione della merce, si era visto irrogare la sanzione di cui all’articolo 303, comma 3, lett. e) determinata in euro 33.000,00 (30.000,00 euro come minimo della sanzione prevista dall’art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, maggiorata del 10% in considerazione dei precedenti fiscali della società) a fronte di maggiori diritti doganali per euro 9.098,62.

L’articolo 303, comma 3, del T.U.L.D., infatti prevede, nel caso in cui i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, una sanzione amministrativa (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) determinata come segue:

  1. a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
  2. b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
  3. c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
  4. d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
  5. e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.

La determinazione del sistema sanzionatorio in materia doganale è rimessa ai singoli Stati membri che sono liberi di determinare ed applicare le sanzioni ritenute più appropriate rispettando, però, il citato art. 42 del C.D.U., (le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive).

L’importatore si era visto ridurre dalla Commissione Tributaria Provinciale la sanzione ad euro 30.000,00, in quanto i Giudici avevano ritenuto non dovuta la maggiorazione del 10% applicata dalla Dogana.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente, determinando la sanzione in misura pari ai maggiori diritti doganali accertati (euro 9.098,62) affermando che la sanzione prevista dall’articolo 303 del T.U.L.D. è eccessiva ed irrispettosa dei principi dell’Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse correttamente deciso attenendosi ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea e dalla stessa Corte di Cassazione determinando la sanzione in misura pari al maggior diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 euro) e così disapplicando la norma interna e affermando coerentemente che la sanzione prevista dall’art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 è eccessiva ed irrispettosa dei principi dell’Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni – qualora avesse voluto rispettare la normativa interna pur applicando la sanzione amministrativa nel suo minimo edittale, sarebbe stata costretta a confermare la sentenza di primo grado applicando una sanzione (30mila euro) irragionevolmente alta in quanto superiore di oltre il 300% rispetto al diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 euro), quindi senza poter contenere la sanzione adeguandola alla specificità del caso di specie e senza oltretutto poter tenere in considerazione l’atteggiamento collaborativo della società contribuente; deve inoltre considerarsi che quanto obiettato dall’Agenzia delle dogane ricorrente, ossia la circostanza che effettivamente l’art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 preveda la possibilità di gradare la sanzione non considera però la rigidità della sanzione minima, che non può scendere sotto i 30mila euro per il solo fatto che il dazio doganale non versato sia pari o superiore a soli 4mila euro.

La Corte di Cassazione si era già pronunciata sulla proporzionalità della sanzione prevista dall’articolo 303 del T.U.L.D. con la sentenza n. 25509/2019 nella quale rilevava la sproporzione della sanzione di euro 20.182,75 irrogata dalla Dogana a fronte di maggiori diritti doganali accertati per euro 778,67.

In quel caso la Corte di Cassazione ritenne, contrariamente a quanto sostenuto dalla Dogana, che fosse applicabile l’istituto del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 472/97 alle violazioni relative ai cinque singoli della dichiarazione doganale. Pertanto gli Ermellini ritennero dovuta un’unica sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto dal doppio.

Nella sua decisione la Suprema Corte richiamava le sentenze della Corte di Giustizia Europea nella quali viene sancito il principio secondo cui, sebbene gli Stati membri possano adottare sanzioni per l’ipotesi di inosservanza di obblighi miranti a garantire la corretta riscossione dell’imposta e ad evitare la frode, queste ultime non devono, nondimeno, eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito (C. Giust. 22.12.2010, C- 438/09, Dankow-ski, par. 37; C. Giust. 12.7.2012, C- 284/11, EMS-Bulgaria Transport, par. 67 e 75; C. Giust. 17.7.2014, C- 272/13, Equoland). In detti termini, analogamente, si è espressa questa Corte (Cass. 966/2015).

Che la sanzione non debba essere sproporzionata rispetto ai maggiori diritti accertati è in altro modo affermato anche dal 4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97, il quale prevede che la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo, quando coesistono le seguenti circostanze:

  • – mancanza nei tre anni antecedenti la data delle importazioni di altre violazioni della stessa indole;
  • – appare manifesta la sproporzione tra l’entità dei tributi richiesti e la sanzione irrogata.

Vincenzo Guastella

Francesco Pagnozzi

/web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 17
" data-author-type="
Warning: Undefined array key "type" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 18
" data-author-archived="
Warning: Undefined array key "archived" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 19
">
/web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 39

Warning: Undefined array key "id" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 39
-"
Warning: Undefined array key "archive" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/html-layout.php on line 40
itemscope itemid="" itemtype="https://schema.org/Person" >

Warning: Undefined array key "img" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-avatar.php on line 4

Warning: Undefined array key "show_social_web" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-socialmedia.php on line 6

Warning: Undefined array key "show_social_mail" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-socialmedia.php on line 7

Warning: Undefined array key "show_social_phone" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-socialmedia.php on line 8

Warning: Undefined array key "type" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 17

Warning: Undefined array key "type" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 19

Warning: Undefined array key "type" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 21

Warning: Undefined array key "archive" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 37

Warning: Undefined array key "name" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-name.php on line 41

Warning: Undefined array key "job" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 10

Warning: Undefined array key "job" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 15

Warning: Undefined array key "company" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 17

Warning: Undefined array key "phone" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 26

Warning: Undefined array key "mail" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 36

Warning: Undefined array key "web" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-meta.php on line 46

Warning: Undefined array key "bio" in /web/htdocs/www.ildoganalista.it/home/wp-content/plugins/molongui-authorship/views/author-box/parts/html-bio.php on line 8