Con la Decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE, l’Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

In considerazione dell’autorizzazione comunitaria, nell’ambito del decreto PNRR 2 (D.L. n. 36/2022) è stato riformulato l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, abrogando l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per:

– i soggetti rientranti nel regime di vantaggio, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;

– i soggetti rientranti nel regime forfettario, di cui all’art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014;

– i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Di seguito il testo delle norme citate:

omissis…

  1. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.

omissis…

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. …omissis… Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

  1. a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  2. b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

La modifica dell’art.1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 si riflette in modo automatico sul successivo comma 3-bis, che prevede l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni in esame, effettuate dal 1° luglio 2022, i soggetti in precedenza esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica dovranno pertanto trasmettere all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, peraltro utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica. Infatti, l’art. 1, comma 1103, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, ha previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero. Anche per questi ultimi dovrà, quindi, utilizzarsi esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML.

Ciò significa che, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico (autofattura) di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

In pratica il legislatore nazionale, non potendo estendere l’obbligo di fattura elettronica alle operazioni nelle quali sia coinvolto un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello Stato (secondo l’autorizzazione ricevuta dall’Unione Europea), hanno inserito l’obbligo, solo per i soggetti residenti o stabiliti in Italia, di comunicare i dati delle operazioni intervenute con soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con il medesimo formato utilizzato per la fattura elettronica.

Discorso a parte va fatto per il rappresentante fiscale per il quale non c’è obbligo di fattura, ovvero di autofattura, elettronica.

Infatti il comma 3 del D.Lgs. 127/2015, nella versione attualmente vigente, sancisce l’obbligo di fattura elettronica solo per le operazioni effettuate fra soggetti passivi stabiliti o residenti nel territorio dello Stato ed il rappresentante fiscale non rientra in tale categoria.

L’obbligo di fattura e autofattura elettronica nasce dal successivo comma 3-bis del citato decreto che stabilisce che per le operazioni da e verso soggetti non stabiliti, i soggetti di cui al comma 3 (cioè quelli stabiliti o residenti) debbano comunicare, con le modalità stabilite per la fattura (o autofattura) elettronica, i dati delle citate operazioni. Di fatto devono emettere fattura elettronica (per le cessioni di beni o prestazioni di servizio rese), ovvero autofattura elettronica (per gli acquisti di beni o per le prestazioni di servizio ricevute).

Pertanto il rappresentante fiscale può continuare ad emettere l’autofattura per l’estrazione dei beni dal deposito IVA in formato analogico.

Vincenzo Guastella

Francesco Pagnozzi

Studio Gargano

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